REGOLAMENTO DISCIPLINA

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TITOLO I

NORME COMPORTAMENTALI E DI RESPONSABILITÀ

Art. 1

(Doveri e obblighi generali)

  1. Sono soggetti dell’ordinamento federale le Società sportive, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società sportive stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società sportiva ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza della normativa e degli atti federali, nonché delle norme FIFA e UEFA e devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui agli 27 e 28 del presente Regolamento, ove applicabili e non diversamente stabilito dalle norme del presente Regolamento.
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare, anche a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 1, punti 2, 3 e 4 e di cui all’art. 28, comma 1, punti 3, 4, 5, 6 e
  4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinnanzi agli Organi della disciplina sportiva. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 1, punti 2, 3 e 4 e di cui all’art. 28, comma 1, punti 3, 4, 5, 6 e
  5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 40, comma 2, dello Statuto federale ed ove pongano in essere comportamenti comunque diretti all’elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a: penalizzazione di almeno un punto in classifica per le Società sportive, inibizione o squalifica non inferiore a mesi tre per i calciatori e per gli allenatori ed a mesi sei per tutti gli altri soggetti di cui al comma 1, alle quali potrà essere aggiunta un’ammenda in base alla gravità delle condotte accertate.

Art. 2

(Applicabilità e conoscenza delle norme)

  1. In assenza di specifiche norme del presente Regolamento e degli altri Regolamenti federali, gli Organi della disciplina sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza
  2. L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi federali competenti non può essere invocata a nessun
  3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro

Art. 3

(Responsabilità delle Società sportive)

  1. All’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, le Società sportive sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; inoltre rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e
  2. Le Società sportive rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta e sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed
  3. Le Società sportive sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse anche La responsabilità è esclusa quando risulti, o vi sia un ragionevole dubbio, che la Società sportiva non abbia partecipato all’illecito e lo abbia ignorato.
  4. Le Società sportive rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del
  5. Le Società sportive sono oggettivamente responsabili per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza. Esse sono, altresì, responsabili per cori, grida ed ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa od incitante alla In caso di violazione si applica la sanzione dell’ammenda da €. 500= ad €. 2.000=.
  6. Prima dell’inizio della gara le Società sportive sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a proprio carico in conseguenza del compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti – anche se commessi fuori dell’impianto sportivo. In caso di violazione si applica la sanzione dell’ammenda.
  7. I dirigenti ed i tesserati delle Società sportive nonché i soci e non soci che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo o radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa o tramite mezzi informatici, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonee a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti con la sanzione di cui all’art. 28, comma 1, punti 3 e 5 anche

Art. 4

(Responsabilità dei tesserati)

  1. I tesserati, sotto qualsiasi veste, e le persone fisiche dell’ordinamento federale di cui all’art. 1, comma 1, rispondono delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo che sia diversamente stabilito.
  2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in occasione della gara in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.

Art. 5

(Dichiarazioni lesive)

  1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società sportive o di organismi operanti nell’ambito del CONS, della FSGC, della UEFA, della FIFA e di altri organismi
  2. Le Società sportive sono responsabili, ai sensi dell’art. 3, delle dichiarazioni rese dai propri

dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1.

  1. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto
  2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando, per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più
  3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1, si applica l’ammenda da €. 400= ad €. 2.000=. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui ai punti 5 e 7 dell’art. 28, comma 1.
  4. Nella determinazione dell’entità della sanzione si devono valutare: a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o ad indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone; b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una Società o comunque vi svolga una funzione rilevante; c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell’attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto; d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di
  5. Le Società sportive sono punite, ai sensi dell’art. 3, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al In casi eccezionali la pubblica dissociazione può costituire esimente.

Art. 6

(Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia)

  1. A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della
  2. I soggetti dell’ordinamento federale che abbiano rapporti con Società o persone che hanno posto, o stiano per porre in essere, taluno degli atti individuati al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che Società o persone hanno posto, o stiano per porre in essere, taluno di detti atti hanno l’obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC.
  3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta, per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, la sanzione dell’inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e di un’eventuale ammenda economica comunque non inferiore ad €. 1.000=.
  4. Se, per la violazione del divieto di cui al comma 1, viene accertata la responsabilità diretta della Società sportiva, il fatto è punito con l’applicazione di sanzioni economiche e di penalizzazioni di uno o più punti in classifica in relazione alle circostanze ed alla gravità dei
  5. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 comporta la sanzione dell’inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad €. 500=.

Art. 7

(Illecito sportivo ed obbligo di denuncia)

  1. Rispondono di illecito sportivo le Società sportive, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell’ordinamento federale di cui all’art. 1, comma 1 i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggino o possano danneggiare l’integrità delle gare e delle
  2. Rispondono, altresì, di illecito sportivo i soggetti dell’ordinamento federale che usano o forniscono ad altri informazioni che non sono pubblicamente disponibili e che sono state ottenute grazie alla propria posizione nel calcio e che danneggiano o possono danneggiare l’integrità della gara o della
  3. I soggetti dell’ordinamento federale che comunque abbiano, o abbiano avuto, rapporti con chiunque abbia posto o stia per porre in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo che altri abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, la Procura Federale della
  4. I soggetti dell’ordinamento federale riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda fino ad €. 000=.
  5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono
  6. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono la FSGC, nonché per i dirigenti federali e gli associati del Settore
  7. I soggetti dell’ordinamento federale che non adempiano all’obbligo di cui al comma 3, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo minimo di un anno e sei mesi e con l’ammenda fino ad € 2.000.

Art. 8

(Illecito Amministrativo)

  1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della disciplina sportiva, dagli altri organi di controllo della FSGC, nonché dagli organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell’UEFA, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o
  2. Costituiscono, altresì, illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in
  3. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di Società sportive o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, il deferimento da parte della Procura Federale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, comma 7 e l’applicazione delle sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. 27, comma 1 e di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 28, comma 1. Fatta salva la possibilità di rateizzazione eventualmente prevista dalla FSGC, nel qual caso gli obblighi di adempimento di cui al presente comma decorreranno dalle singole date di scadenza dei relativi
  4. Le Società sportive che pattuiscono con i propri tesserati o corrispondono comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, sono puniti con l’ammenda da uno a quattro volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in
  5. I tesserati che pattuiscono con la Società sportiva, o percepiscono comunque dalla stessa, compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore ad un
  6. I dirigenti, i soci ed i non soci ed i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
  7. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra le Società sportive ed i propri tesserati comporta l’applicazione, a carico della Società sportiva responsabile, di una sanzione di cui all’art. 27 del presente Regolamento e la penalizzazione di almeno un punto in

Art. 9

(Responsabilità per comportamenti discriminatori)

  1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che facciano pubblicazione o perpetrazione di atti discriminatori o di denigrazione in maniera diffamatoria per motivi di razza, colore, lingua, religione, sesso, origine territoriale o gruppo etnico sono sospesi dall’attività federale di competenza per mesi tre e la Società sportiva interessata viene sanzionata con un’ammenda minima di €. 500=, se il fatto è commesso da un calciatore e di non meno di €. 750=, se il fatto è commesso da un dirigente o funzionario della medesima Società.
  2. Qualora i fatti di cui sopra si abbiano a verificare una seconda volta, le suddette sanzioni vengono raddoppiate.
  3. Qualora, durante un incontro di calcio, il pubblico ed i sostenitori di una squadra espongano cartelli con diciture discriminatorie o denigratorie per motivi di razza, colore, lingua, religione, sesso, origine territoriale o gruppo etnico, alla Società sportiva di riferimento viene comminata la sanzione minima dell’ammenda di €. 750=.
  4. Qualora i fatti di cui al precedente comma si abbiano a verificare una seconda volta, la sanzione di cui al precedente comma 3 viene raddoppiata e verrà applicata una penalizzazione da tre a sei punti in classifica per la Società
  5. Qualora un dirigente, un calciatore, un funzionario si renda responsabile più volte di atti di cui al presente articolo durante un incontro di calcio, lo stesso è passibile di inibizione o squalifica da tutte le funzioni nel calcio per almeno due anni.

Art. 10

(Attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori)

  1. La responsabilità della Società sportiva per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli che precedono è attenuata se la stessa prova la sussistenza di alcune delle circostanze sottoelencate:
    • la Società sportiva ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della Società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
    • la Società sportiva ha concretamente cooperato ed ha adottato misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
    • al momento del fatto, la Società sportiva ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
    • altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
    • non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della Società sportiva;
    • vi sia stato un interessamento forte ed organizzato da parte di dirigenti, soci od incaricati della Società sportiva per far in modo di cessare i comportamenti illeciti dei propri

TITOLO II

ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

Art. 11

(Organi della disciplina sportiva)

  1. L’esercizio della giustizia sportiva viene esercitato dagli Organi di disciplina sportiva che sono:
    • Procura Federale;
    • Giudice Sportivo;
    • Commissione Disciplinare;
    • Commissione d’Appello
  2. Gli Organi della disciplina sportiva agiscono nel rispetto dei principi di indipendenza, autonomia e riservatezza e sono tenuti alla più rigorosa osservanza del principio di riservatezza; inoltre, non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a
  3. Ai componenti degli Organi della disciplina sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal diritto
  4. I componenti degli Organi della disciplina sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti disciplinari e giudicati direttamente dal Consiglio

Art. 12

(Procura Federale)

  1. La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un Vice Procuratore Federale nominati dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico e possono essere
  2. Il Consiglio Federale può deliberare in ogni tempo la revoca degli
  3. Il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore devono essere scelti tra i soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino o, considerato il rapporto di amicizia e buon vicinato esistente tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana e l’accordo di cooperazione tecnica e sportiva in essere tra la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, tra quelli iscritti ad uno dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
  4. Il Vice Procuratore Federale svolge le funzioni del Procuratore Federale in caso di

impedimento di quest’ultimo.

  1. Il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale sono vincolati al segreto d’ufficio e non possono essere tesserati per nessuna Società sportiva né possono far parte di altri Organi
  2. Il Procuratore Federale può avvalersi di propri collaboratori che svolgono le funzioni loro
  3. La Procura Federale ha sede a San Marino presso la Casa del

Art. 13

(Competenza della Procura Federale)

  1. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONS per le violazioni delle norme in materia di antidoping; il Procuratore Federale avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente Regolamento e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della disciplina sportiva
  2. La Procura Federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, o comunque per ogni altra causa che impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare, deferisce al giudizio del competente Organo della disciplina sportiva i soggetti di cui all’art. 1, comma
  3. Con il deferimento la Procura Federale trasmette all’Organo della disciplina sportiva competente tutti gli atti dell’indagine esperita e formula i capi di incolpazione, comunica con ogni mezzo idoneo l’atto di deferimento ai soggetti deferiti ed al Presidente Federale nonchè alle componenti federali di appartenenza dei soggetti attinti dal
  4. La Procura Federale ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari. La Procura Federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiesta espressamente dagli Organi
  5. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:
    • 11 giugno – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso, salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare;
    • 01 gennaio – 10 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare.
  1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Autorità Giudiziaria ordinaria, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente, in conformità con la normativa
  2. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente. Qualora l’Autorità Giudiziaria ordinaria trasmetta risultanze del proprio procedimento al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento, salvo autorizzazione al relativo utilizzo da parte dell’Autorità ordinaria procedente, in conformità con la normativa
  3. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia entro 15 giorni dal provvedimento di archiviazione.
  4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato. Se tali fatti e circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
  5. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore.

Art. 14

(Giudice Sportivo)

  1. Il Giudice Sportivo è nominato per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale fra le persone che rispondono a requisiti di idoneità e capacità
  2. Il Giudice Sportivo giudica in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dei campionati e delle competizioni organizzate per tutti i settori federali sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di
  3. Il Giudice Sportivo non può far parte di altri Organi federali e non può essere tesserato per nessuna Società sportiva; inoltre, è vincolato al segreto d’ufficio.
  4. Per ogni Settore agonistico (Dilettanti, Giovanile, Futsal) della FSGC viene nominato un Giudice

Art. 15

(Competenza del Giudice Sportivo)

  1. Al Giudice Sportivo compete:
    1. giudizio sulla regolarità di svolgimento delle gare – da emettersi sulla base di documenti ufficiali di gara quali il rapporto dell’arbitro, dei guardialinee, dell’osservatore arbitrale, del funzionario di campo oltre che sulla base dei motivi riportati dalla Società sportiva e dai tesserati;
  1. giudizio sulla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte alla gara – sulla base dei documenti ufficiali di gara di cui sopra o sulla base dei motivi dell’eventuale ricorso della Società sportiva
  1. Il procedimento di cui al comma precedente è instaurato d’ufficio o su ricorso di Società sportive o
  2. Il Giudice Sportivo irroga le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento e le sue decisioni devono essere sempre

Art. 16

(Formalità procedurali)

  1. I documenti ufficiali di gara, di cui al precedente articolo, sottostanno ai seguenti criteri di valutazione:
    • i rapporti dell’arbitro e dell’assistente dell’arbitro prevalgono su quello dell’eventuale osservatore arbitrale in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto avvenuto fuori dal campo di giuoco;
    • il rapporto dell’arbitro prevale su quello dell’assistente dell’arbitro in relazione ai fatti da entrambi rilevati;
    • in assenza di assistente dell’arbitro il rapporto dell’arbitro prevale su quello dell’osservatore arbitrale in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto avvenuto fuori dal campo di
  2. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti degli ufficiali di gara, od in caso di loro genericità od indeterminatezza, il Giudice Sportivo può richiedere agli Ufficiali stessi supplementi di rapporto ed anche disporne la convocazione – restando vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti
  3. I procedimenti di competenza del Giudice Sportivo sono instaurati d’ufficio ovvero su ricorso, si svolgono senza contraddittorio e vengono decisi oltre che sulla base dei documenti ufficiali di gara inerenti anche sulla base delle motivazioni riportate nel
  4. I ricorsi presentati al Giudice Sportivo vanno preannunciati, anche tramite telegramma o altro mezzo idoneo, entro le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono e perfezionati tramite lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, entro le 72 ore successive alla gara. L’eventuale controparte, entro tre giorni da quello in cui ha ricevuto il ricorso, può presentare le proprie deduzioni trasmettendole contestualmente in copia, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, al ricorrente – che a sua volta può trasmettere le proprie controdeduzioni ed eventuali motivazioni entro il giorno
  5. Le decisioni del Giudice Sportivo sono riportate e pubblicate sul Comunicato Ufficiale ed inviate a tutte le Società
  6. I reclami avverso le decisioni prese dal Giudice Sportivo vanno presentati entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, ed accompagnati dalla specifica tassa, alla Commissione Disciplinare – corredandoli di tutti gli elementi, prove e deduzioni circostanziate e comprovanti le proprie

Art. 17

(Sede e cadenza delle sedute)

  1. Il Giudice Sportivo ha sede in San Marino presso la Casa del Calcio e svolge le proprie mansioni, normalmente, con cadenza settimanale in un giorno
  2. In caso di assenza o impedimento, il Giudice Sportivo può essere sostituito da un supplente nominato in accordo dal Giudice Sportivo assente ed il Consiglio

Art. 18

(Commissione Disciplinare)

  1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale fra le persone che rispondono ai requisiti di idoneità e capacità
  2. Il Presidente della Commissione Disciplinare deve essere iscritto all’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, convoca le adunanze ogni qual volta si renda necessario e ne firma gli
  3. Le decisioni della Commissione Disciplinare sono prese a maggioranza ed il verdetto emesso deve essere sempre
  4. I membri della Commissione Disciplinare non possono far parte di altri Organi federali e non possono essere tesserati per nessuna Società sportiva; inoltre, sono vincolati al segreto d’ufficio.
  5. Nella seduta d’insediamento la Commissione Disciplinare nomina al proprio interno il

Segretario che redige i verbali delle sedute e cura la corrispondenza.

  1. La Commissione Disciplinare ha sede a San Marino presso la Casa del

Art. 19

(Competenza della Commissione Disciplinare)

  1. La Commissione Disciplinare è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale, il quale esercita l’azione disciplinare nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dei dirigenti federali, nonché degli appartenenti all’ASA che svolgono attività in ambito federale e nelle altre materie previste dalle norme
  2. E’, altresì, giudice di secondo grado sui reclami presentati avverso le decisioni del Giudice
  3. Per quanto riguarda il procedimento di cui al comma 1, pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti dell’atto di deferimento mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, a cura della Procura Federale, dispone, entro i dieci giorni successivi a tale accertamento, la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio – con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale data, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile al fine della
  4. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti, le quali possono stare in giudizio con l’assistenza di una persona di propria fiducia ai sensi dell’art. 24, comma 5.
  5. La Commissione Disciplinare, all’esito del dibattimento ed entro i venti giorni successivi, emette la propria decisione motivata, che pubblica contestualmente su Comunicato Ufficiale FSGC.
  6. Per quanto riguarda il procedimento di cui al comma 2, la Commissione Disciplinare – entro dieci giorni dall’acquisizione degli atti – li esamina ed emette la propria decisione motivata che conferma o modifica, parzialmente o totalmente, la prima. In detti procedimenti è diritto dei ricorrenti, dietro esplicita richiesta all’atto della presentazione del reclamo, poter essere sentiti e poter prendere visione dei documenti ufficiali attinenti al
  7. La Commissione Disciplinare è investita dei più ampi poteri di accertamento in ordine all’assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria avvalendosi, per i relativi incombenti, della Procura
  8. Nei procedimenti per illecito sportivo, illecito amministrativo od in materia di scommesse eventuali terzi interessati possono, prima dell’apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione Disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento, del quale va redatto succinto
  9. Se, nel corso del dibattimento e/o sulla base degli atti acquisiti emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, la Commissione Disciplinare rimette gli atti alla Procura Federale sospendendo, se necessario, il giudizio in
  10. Prima di emettere la propria decisione è sempre facoltà della Commissione Disciplinare sentire le parti

Art. 20

(Commissione d’Appello Federale)

  1. La Commissione d’Appello Federale è composta da cinque membri nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale fra le persone che rispondono a requisiti di idoneità e capacità
  2. Il Consiglio Federale nomina all’interno della Commissione d’Appello Federale un Presidente, che dovrà essere iscritto all’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, ed un Segretario, che dovrà essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San
  3. Le decisioni della Commissione d’Appello Federale sono prese a maggioranza ed il verdetto emesso deve essere motivato.
  1. I membri della Commissione d’Appello Federale non possono far parte di altri Organi federali e non possono essere tesserati per nessuna Società sportiva; inoltre, sono vincolati al segreto d’ufficio.
  2. Il Presidente presiede la Commissione d’Appello Federale, firma gli atti e convoca  la

Commissione ogni qual volta si renda necessario.

  1. Il Segretario tiene i verbali delle sedute e cura la corrispondenza in arrivo ed in
  2. La Commissione d’Appello Federale ha sede a San Marino presso la Casa del

Art. 21

(Competenza della Commissione d’Appello Federale)

  1. La Commissione d’Appello Federale, in quanto organo supremo di giustizia sportiva:
    1. esamina i reclami avverso le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare;
    2. giudica in ordine ai procedimenti per revocazione e revisione;
    3. interpreta, su mandato del Consiglio Federale, le norme statutarie e le altre norme federali;

  1. giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali ed alle incompatibilità dei dirigenti federali;
  2. esercita tutte le competenze previste dalle norme federali e demandate dal Consiglio

Art. 22

(Modalità di svolgimento)

  1. I reclami avverso le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare vanno presentati alla Commissione d’Appello Federale entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione sul relativo Comunicato Ufficiale a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, unitamente alla quietanza attestante il pagamento della tassa
  2. La Commissione d’Appello Federale è convocata dal Segretario della stessa entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo per prenderne La Commissione d’Appello Federale nei successivi sette giorni convoca le parti per il contraddittorio e, nel termine di venti giorni dalla conclusione del dibattimento, adotta una propria decisione motivata limitatamente alle parti specificatamente impugnate, che pubblica contestualmente su Comunicato Ufficiale FSGC.
  3. La decisione può riformare in tutto o in parte quella impugnata, decidendo nuovamente in merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti o dei soggetti interessati al La Commissione d’Appello Federale se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di 1° grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di 1° grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di 1° grado, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione. La Commissione d’Appello Federale, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

TITOLO III

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 23

(Presentazione ricorsi e reclami)

  1. Sono legittimati a presentare ricorso o reclamo le Società sportive, i tesserati e tutti i soggetti che possono vantare un interesse diretto all’esito del ricorso o del reclamo
  2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in
  3. Sono altresì legittimati a proporre reclamo:
    1. il Presidente federale;
    2. la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa
  4. Tutti i ricorsi ed i reclami, sottoscritti dalle parti, devono essere motivati e trasmessi nei termini fissati dal presente Regolamento a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, ai competenti Organi preposti con accluse le specifiche Copia integrale del ricorso o del reclamo deve essere contestualmente recapitata a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo, alla eventuale controparte.
  1. I ricorsi ed i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono
  2. Nel computo dei giorni per la presentazione di ricorsi, reclami, deduzioni e controdeduzioni sono sempre esclusi gli eventuali giorni
  3. Il Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari ed abbreviazioni dei termini previsti dal presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione agli Organi della disciplina sportiva, nei casi in cui esigenze sportive od organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei
  4. Le tasse dei ricorsi o reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite – salvo che la Società o il tesserato debba provvedere al pagamento di ammende comminate dagli Organi della disciplina sportiva, nel qual caso la Federazione trattiene, anche a titolo di acconto, la tassa Sono incamerate in ogni altro caso.
  5. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di ricorso o di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell’ambito
  6. L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e spese accessorie ponendole a carico della parte soccombente. L’Organo decidente, ove il ricorso o il reclamo venga dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può altresì, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento di un ulteriore importo in favore dell’altra parte fino ad un massimo di €. 5.000= e comunque non inferiore ad €. 500=. Nel caso in cui la condanna per lite temeraria sia pronunciata in favore della Procura Federale, il relativo importo dovrà essere corrisposto alla
  7. Nessuna tassa è dovuta qualora il procedimento sia instaurato dagli Organi federali o dalla Procura

Art. 24

(Svolgimento dei procedimenti)

  1. Le decisioni degli Organi collegiali della disciplina sportiva vengono adottate a Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
  2. Di ogni riunione degli Organi di disciplina sportiva, dal Segretario preposto deve essere redatto apposito verbale e conservato nell’archivio dell’Organo
  3. Il Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare e la Commissione d’Appello Federale possono incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine; inoltre, possono richiedere agli Ufficiali di gara supplementi di indagine, supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contradditorio tra gli Ufficiali di gara e le parti
  4. E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quello innanzi al Giudice
  5. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, queste possono farsi assistere da persone di loro Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione del competente Organo della disciplina sportiva, da concedersi solo in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.
  6. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della disciplina

TITOLO IV

PROCEDIMENTI PER REVOCAZIONE E REVISIONE

Art. 25

(Competenza ed iniziativa di instaurazione del procedimento)

  1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della disciplina sportiva e divenute inappellabili possono essere ulteriormente impugnate per revocazione dagli interessati dinanzi alla Commissione d’Appello Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, quando ricorrano uno o più dei seguenti casi:
    • se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
    • se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
    • se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini della decisione della controversia;
    • se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento;
    • allorquando nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto risultante dagli atti e documenti di
  2. La Commissione d’Appello Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono, anche su impulso della Procura Federale e/o su denunce pervenute alla medesima Procura, nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in
  3. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano le stesse norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, in quanto compatibili.
  4. Pregiudizialmente alla decisione di merito, l’Organo di disciplina sportiva investito della revocazione si pronuncia sulla sussistenza degli estremi che rendono ammissibile o meno il ricorso per la revocazione stessa.
  5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di

TITOLO V SANZIONI

Art. 26

(Punizione sportiva di perdita della gara)

  1. La Società sportiva ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio di 0 – 3, nel futsal 0 – 6, o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza
  2. La punizione sportiva, sempre con le modalità previste dal comma che precede, è del pari inflitta alla Società che faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte, nonché utilizzi guardialinee squalificati, o che non abbiano compiuto l’età minima prevista per la partecipazione alla
  3. La punizione sportiva di perdita della gara secondo le modalità di cui al comma precedente può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti sopra indicati risulti di
  4. La posizione irregolare del calciatore di riserva, in violazione delle norme del Regolamento Organico, in fatto di partecipazione irregolare o illegittima alle gare, determina l’applicazione della sanzione di perdita della gara nel solo caso in cui lo stesso venga effettivamente utilizzato in una gara di calcio, mentre nelle partite di futsal la perdita della gara è determinata dal semplice inserimento dello stesso nella lista di
  5. La violazione al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno, o nelle 24 ore, non comporta la punizione sportiva di perdita della gara in caso di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio

Art. 27

(Sanzioni a carico delle Società)

  1. Le Società sportive che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
    • – ammonizione;
    • – ammenda;
    • – ammenda con diffida;
    • – penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso può essere fatta scontare, in tutto od in parte, nella stagione sportiva seguente;
    • – retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi

altra competizione agonistica obbligatoria;

  • – esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con eventuale assegnazione, da parte del Consiglio Federale, ad uno dei Campionati di categoria inferiore ove esistente;
  • – non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione di San Marino o di vincente del Campionato di competenza, di girone o di competizione ufficiale;
  • – non ammissione a determinate manifestazioni od esclusione dal partecipare alle

  1. Alle Società sportive può, inoltre, essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 26 del presente Regolamento nonché le eventuali ulteriori sanzioni disciplinari previste dallo

Art. 28

(Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati)

  1. I dirigenti, i soci, i tesserati ed in genere le persone fisiche soggette all’ordinamento federale di cui all’art. 1, comma 1 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1 – ammonizione o deplorazione; 2 – ammonizione con diffida;

  • – ammenda;
  • – ammenda con diffida;
  • – inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FSGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le Società nell’ambito federale;
  • – squalifica per una o più giornate di gara;
  • – squalifica a tempo determinato in ambito FSGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e
  1. Le sanzioni di cui ai punti 5 e 7 non possono superare la durata di cinque anni. Gli Organi della disciplina sportiva che applichino le predette sanzioni nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre, altresì, su proposta della Procura Federale o d’ufficio, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
  2. La sanzione dell’inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di Organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi ed ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FSGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con
  3. Le squalifiche comminate a tempo determinato sono efficaci per tutte le manifestazioni sia del Settore Giovanile, del Settore Dilettante e del Settore Futsal, e valide per l’esercizio di qualsiasi funzione tecnica o
  4. Ai calciatori che firmano richieste di tesseramento per più di una Società, si applica la squalifica per l’intera stagione sportiva in corso.
  5. La squalifica per somma di ammonizioni, nel Campionato Dilettanti e nel Campionato di Futsal, scatta la prima e seconda volta alla terza ammonizione poi le successive alla Per la Coppa Titano e per la San Marino Futsal Cup sempre alla seconda ammonizione.
  6. Dalla fase play-off, sia per il Calcio Dilettanti che per il Futsal, le ammonizioni vengono
  7. Il conteggio delle ammonizioni per far scattare la squalifica rimane quello precedentemente descritto ai commi precedenti. Quindi: − Chi ha già scontato una prima squalifica per aver ricevuto 3 ammonizioni, sconterà la squalifica dopo aver completato il secondo giro da 3 ammonizioni; − Chi ha già scontato le prime due squalifiche (3+3), sconterà la squalifica dopo aver completato il giro da 2 ammonizioni
  8. L’espulsione dal campo di un calciatore, di un tecnico, di un dirigente o di un sanitario comporta l’automatica squalifica di almeno una giornata, salvo che gli Organi di disciplina sportiva competenti possano infliggere una più grave sanzione commisurata ai fatti Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice Sportivo.

Art. 29

(Esecuzione delle sanzioni)

  1. Le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale
  2. Le sanzioni irrogate dagli Organi di disciplina sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo o
  3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare le sanzioni nelle gare
  4. Salvo diverse disposizioni, le squalifiche a giorni o a tempo maturate e non scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate vanno riportate e scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva.
  5. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione sportiva, la squalifica viene scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società, ferma la distinzione di cui al comma
  6. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell’attività
  7. Le squalifiche fino a due giornate di gara o a tempo fino a quindici giorni per i calciatori e le inibizioni fino ad un mese per gli altri tesserati non sono
  8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 1 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della
  9. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art.
  10. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione, con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli
  11. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3- 0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
  12. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della
  13. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente
  14. Le sanzioni di cui all’art. 28, comma 1, lettere 1, 2, 3, 4, 6 inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Titano e Super Coppa, si scontano nelle rispettive
  15. Fermo restando quanto previsto dall’art. 26, commi 2 e 4, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Art. 30

(Recidività in ammonizione)

  1. I calciatori che abbiano subito dall’arbitro due ammonizioni formali, per qualsiasi motivo, saranno squalificati per una giornata di gara scontata la quale le precedenti ammonizioni non costituiscono recidiva. Soltanto per il Campionato Sammarinese la prima e la seconda squalifica per somma di ammonizioni avviene dopo aver subito dall’arbitro la terza ammonizione; dopodiché ogni ulteriore giornata di squalifica (per somma di ammonizioni) sarà determinata da due
  2. Ogni ammonizione dell’arbitro costituisce provvedimento di per se stesso, anche senza che

ne sia dato atto nel Comunicato Ufficiale FSGC.

  1. Della squalifica per somma di ammonizioni deliberata del Giudice Sportivo, agli effetti della decorrenza, deve darsi atto nel Comunicato Ufficiale

Art. 31

(Aggravamento di sanzioni)

  1. Le Società, il tesserato o qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento federale di cui all’art. 1, comma 1 che, dopo essere stato punito nella stagione sportiva in corso per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nei Regolamenti Federali, ne commette altre della stessa natura, soggiace ad aggravamento della
  2. Spetta all’Organo della disciplina sportiva fissare i limiti dell’aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell’infrazione e dei precedenti

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 32

(Collaborazione degli incolpati ed applicazione di sanzioni su richiesta delle parti)

  1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale, su proposta della Procura
  2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od
  3. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, possono accordarsi con la Procura Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta – indicandone specie e
  4. L’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile e chiude il procedimento nei confronti del
  5. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di illecito sportivo, previsti dall’art. 7, illecito amministrativo, previsti dall’art. 8, o in materia di scommesse, previsti dall’art. 6, nonché nei casi di particolare gravità delle condotte, secondo il giudizio dell’Organo

Art. 33

(Prescrizione)

  1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
    1. della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto

a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

  1. della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o violazione alla normativa in materia di scommesse;
  2. della quinta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto

diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

  1. L’apertura di un’inchiesta formalizzata dalla Procura Federale interrompe la prescrizione, che decorre nuovamente dal momento dell’interruzione.
  2. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

Art. 34

(Grazia, amnistia ed indulto)

  1. Il Presidente federale, previa richiesta dell’interessato e sentito il parere del Consiglio Federale, può concedere la grazia con la quale si condona la sanzione inflitta oppure la si sostituisce con una meno La grazia può essere richiesta solamente se risulta scontata la metà della sanzione e nel termine massimo di dieci anni e, nei casi di radiazione, non prima che siano trascorsi quattro anni dall’adozione della sanzione definitiva.
  2. Il Consiglio Federale, anche su proposta del Presidente federale, può concedere amnistia o La delibera deve essere adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.
  3. L’amnistia, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l’esecuzione della stessa e degli effetti Può essere adottata nel termine massimo di cinque anni dal momento in cui è stata commessa la violazione che ha determinato l’applicazione di un provvedimento o di una sanzione.
  4. L’indulto, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare – o la può commutare in altra specie – ma non estingue gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga Può essere adottato nel termine massimo di cinque anni dal momento in cui è stata commessa la

violazione che ha determinato l’applicazione di un provvedimento o di una sanzione.

Art. 35

(Disciplina Antidoping)

  1. La disciplina antidoping è regolata dalla normativa nazionale ed internazionale di settore a cui si fa espresso richiamo e riferimento.

Art. 36

(Arbitrato)

  1. La FSGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti anche sulla base di eventuali accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi, per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali tra gli stessi e le Società di appartenenza, fatta salva la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva per gli eventuali aspetti disciplinari connessi e fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del presente Regolamento. L’Organo arbitrale, qualora dall’esame degli atti e dei documenti rilevi infrazione a qualsiasi norma federale, trasmette senza indugio gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza della
  2. Ai Collegi arbitrali sono devolute tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali tra Società e tesserati, ancorché non soggetti ad accordi collettivi, i quali scelgono l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la
  3. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di Società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede
  4. Il procedimento arbitrale si svolge nei termini e nelle modalità previste da apposito Regolamento che verrà emanato dalla FSGC, anche sulla base di eventuali accordi collettivi con le Associazioni rappresentative competenti.

Art. 37

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal 07 Settembre 2021, data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della F.S.G.C.