Commissione Disciplinare: l’esito dei primi deferimenti

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio – nel pieno della sua autonomia – ha accolto i deferimenti della Procura Federale a carico dei sig. Mirko Bucci, Andrea Righi, Matteo Vitaioli, Nicola Zafferani e di quelli a titolo di responsabilità oggettiva delle società Virtus A.C. 1964, A.C. Libertas, A.C. Juvenes/Dogana irrogando le seguenti sanzioni:

  • un anno di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato sig. Mirko Bucci, per violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC;
  • sei mesi di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato sig. Andrea Righi per violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC;
  • tre mesi di squalifica ed € 300,00 di ammenda a carico del tesserato sig. Matteo Vitaioli, per violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC; non accoglie il deferimento dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all’art. 5, comma 2 del Regolamento di Disciplina;
  • tre mesi di squalifica ed € 300,00 di ammenda a carico del tesserato sig. Nicola Zafferani, per violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento di Disciplina della FSGC; non accoglie il deferimento dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all’art. 5, comma 2 del Regolamento di Disciplina;
  • 300,00 di ammenda a carico della società Virtus A.C. 1964;
  • 150,00 di ammenda a carico della società A.C. Libertas;
  • 150,00 di ammenda a carico della società A.C. Juvenes/Dogana.

Le richieste sanzionatorie formulate nei confronti dei soggetti deferiti, in misura inferiore al minimo previsto dal Regolamento di Disciplina trovano fondamento nell’art. 32 del medesimo regolamento, precisate: l’eccezionalità e la novità del procedimento disciplinare; le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai soggetti deferiti, che hanno spontaneamente ed utilmente confessato gli addebiti contestati loro, presentandosi spontaneamente in Procura – in due casi – senza che la stessa stesse svolgendo alcun tipo di indagine nei loro confronti; la collaborazione fattiva con la Procura Federale ed il pentimento da parte dei tesserati deferiti.

Tali richieste non potranno costituire un precedente se non per situazioni del tutto identiche a quelle di cui al presente procedimento disciplinare.

FSGC | Ufficio Stampa