Commissione Disciplinare: rese note le sentenze

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, a seguito dell’atto di deferimento della Procura Federale dello scorso 29 novembre, ha emesso le sentenze riferite al procedimento disciplinare-sportivo n.1/2017. A tal proposito si rammenta come “le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale” – dunque le squalifiche saranno di fatto esecutive a partire da domani, venerdì 12 gennaio 2018.

Visti i documenti allegati al procedimento disciplinare in oggetto, le memorie depositate dai soggetti deferiti, preso atto della requisitoria della Procura Federale e delle richieste sanzionatorie formulate, preso atto delle difese dei legali delle parti deferite e delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle stesse parti deferite e determinato “in continuazione” l’ammontare delle sanzioni ulteriori rispetto all’illecito disciplinare più grave commesso dal deferito e, ove ne sussistano i presupposti, applicata la riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di Disciplina, la Commissione Disciplinare:

 

1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 3 di squalifica ed € 3.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Aruci Armando, di cui anni 2 e mesi 9 di squalifica ed € 2.700,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 300,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

2) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1°, Reg. Disciplina, all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 1, comma 4°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 7 di squalifica ed € 2.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Bonifazi Luca, di cui anni 3 di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 4°;

 

3) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Brici Emanuele per la omessa denuncia di cui all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina;

 

4) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di mesi 7 e giorni 15 di squalifica ed € 550,00 di ammenda a carico del tesserato signor Cecchetti Edoardo, di cui mesi 6 di squalifica ed € 400,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

5) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, ed all’art. 1, comma 4°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 4 e mesi 1 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Cuttone Alessandro, di cui anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 4°;

 

6) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Dominici Mattia, di cui anni 1 e mesi 9 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°;

 

7) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 2 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Esposito Alessandro, di cui anni 1 di squalifica per la violazione dell’art. 6, comma 3°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

8) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Genghini Gabriele;

 

9) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 1, comma 4°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 4 e mesi 7 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Giordani Domenico, di cui anni 4 di squalifica ed € 4.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 4°;

 

10) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 4 di squalifica a carico del tesserato signor Innocenti William;

 

11) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 1, comma 2°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni due e mesi 1 di squalifica ed € 1.700,00 di ammenda a carico del tesserato signor La Monaca Massimiliano, di cui anni 1, mesi 10 e giorni 15 di squalifica ed € 1.550,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 2°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

12) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato signor Lani Andrea;

 

13) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Lusini Daniele per la omessa denuncia di cui all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina;

 

14) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Manzaroli Andrea;

 

15) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 1 di squalifica a carico del tesserato signor Manzaroli Mattia;

 

16) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 10 di squalifica ed € 500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Marani Manuel;

 

17) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Morganti Manuel;

 

18) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 9 di squalifica ed € 4.750,00 di ammenda a carico del tesserato signor Montanari Simone, di cui anni 3 di squalifica ed € 4.500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 3°, e mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

19) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 8 di squalifica ed € 800,00 di ammenda a carico del tesserato signor Montebelli Luca, di cui anni 1, mesi 6 e giorni 15 di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

20) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 10 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Nanni Luca, di cui anni 1, mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 700,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1° e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

21) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 1, comma 2° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 1 di squalifica a carico del tesserato signor Righi Andrea;

 

22) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 1, comma 4° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di mesi 1 di squalifica a carico del tesserato signor Samateh Karamo;

 

23) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, irroga la sanzione di anni 3 e mesi 10 di inibizione a carico del tesserato signor Silvi Marchini Filippo;

 

24) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 2 e mesi 4 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Stefanelli Alex, di cui anni 2, mesi 2 e giorni 15 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

25) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina, all’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di mesi 10 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Vagnetti Davide, di cui mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 100,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 3°, mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1° e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

26) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Valentini Andrea per la omessa denuncia di cui all’art. 5 comma 2° Reg. Disciplina;

 

27) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina ed all’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 di ammenda a carico del tesserato signor Valentini Carlo, di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 2°;

 

28) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Manuel Morganti, ed irroga la sanzione di € 150,00 di ammenda a carico della società F.C. FIORENTINO;

 

29) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Montanari Simone, ed irroga la sanzione di € 500,00 di ammenda a carico della società S.S. FOLGORE;

 

30) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Manzaroli Mattia e Alessandro Cuttone, ed irroga la sanzione di € 300,00 di ammenda a carico della società A.C. JUVENES – DOGANA;

 

31) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Valentini Carlo e Marani Manuel, ed irroga la sanzione di € 500,00 di ammenda a carico della società S.S. MURATA;

 

32) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti Cuttone Alessandro, Cecchetti Edoardo, Esposito Alessandro, Giordani Domenico, Manzaroli Andrea e Samateh Karamo, ed irroga la sanzione di € 2.500,00 di ammenda a carico della società A.S. SAN GIOVANNI;

 

33) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti Aruci Armando, Bonifazi Luca, Dominici Mattia, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide ed irroga la sanzione di € 5.000,00 di ammenda a carico della società VIRTUS A.C. 1964;

 

34) non accoglie il deferimento della società VIRTUS A.C. 1964, di cui alla violazione dell’art. 3, comma 4°, Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da La Monaca Massimiliano.

 

 

FSGC | Ufficio Stampa

 

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