REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

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Art. 1 Attribuzioni e funzioni

1. Al Settore Tecnico, istituito presso la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, compete il rilascio delle qualifiche, l’inquadramento ed il tesseramento dei Tecnici di ogni ordine e grado autorizzati a svolgere attività nell’ambito dell’organizzazione federale e societaria. Il Settore cura la formazione professionale a carattere specialistico dei tecnici abilitati mediante la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Il Settore può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l’organizzazione di corsi, per la formazione, l’istruzione e l’aggiornamento di altre figure, anche non obbligatorie, individuate dalla F.S.G.C., che svolgano funzioni di carattere tecnico-sportivo nell’ambito dell’organizzazione federale e societaria.

2. Le attività gestite dal Settore Tecnico sono rivolte a garantire il massimo livello di formazione, in funzione del contesto Nazionale ed Internazionale con il quale i Tecnici devono confrontarsi. Al Settore è demandata la funzione di alimentare la crescita costante e continua del corpo allenatori, a partire dal calcio Grassroots sino ad arrivare a quello di élite, nella consapevolezza dell’importanza attribuita dalla UEFA al processo di formazione.

3. Il Settore Tecnico, inoltre:
a) ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;
b) organizza le attività di studio e ricerca previste dallo Statuto federale;
c) organizza e coordina l’attività medica nell’ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.S.G.C., inquadra e tessera i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l’attività di un’apposita Sezione;
d) adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio;
e) può proporre la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico, anche a livello internazionale.

4. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo, della F.S.G.C., nel rispetto degli indirizzi strategici, delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

5. Il Settore Tecnico ha sede a presso la Casa del Calcio a San Marino, Strada di Montecchio 17 (RSM).

Art. 2 Commissione Tecnica

 

1. Organo del Settore Tecnico è la Commissione Tecnica che è composta da:
a) Coordinatore Tecnico;
b) Responsabili dei Dipartimenti o aree tecniche specifiche;
c) Responsabile area medica

2. La Commissione Tecnica, presieduta dal Coordinatore Tecnico, definisce il programma per l’attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici dei suoi componenti.

3. La Commissione Tecnica è convocata periodicamente, e comunque con cadenza minima bimestrale, dal Coordinatore Tecnico, che formula l’ordine del giorno delle riunioni e tiene conto delle richieste avanzate dai componenti della stessa.

4. E’ facoltà dei membri del Consiglio Federale di partecipare a riunioni della Commissione Tecnica,
senza interferire nei lavori della stessa.

5. Su invito del Coordinatore Tecnico, possono partecipare alle riunioni della Commissione rappresentanti di altri organi federali nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore Tecnico.

6. Qualora ci siano da trattare argomenti medici, il Coordinatore Tecnico può far partecipare alle riunioni della Commissione un Responsabile dell’area medica e/o un suo delegato.

7. I membri della Commissione Tecnica restano in carica per un quadriennio olimpico con possibilità di essere rinominati.

Art. 3 Coordinatore Tecnico

 

1. Il Coordinatore Tecnico è nominato, su proposta del Presidente della F.S.G.C., dal Consiglio Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali e sulla base di un programma per obiettivi.

2. Il Coordinatore è a capo del Dipartimento Squadre Nazionali. E’ responsabile del funzionamento del Settore Tecnico e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Coordinatore.

3. Il Coordinatore ha il compito di:
a) svolgere le attività istituzionali del Settore Tecnico;
b) curare l’organizzazione della struttura e dei servizi del Settore Tecnico;
c) sviluppare e valorizzare l’attività tecnica delle squadre nazionali.

4. Nell’esercizio delle funzioni istituzionali, il Coordinatore deve avvalersi di uno o più Responsabili con competenze specifiche per lo sviluppo e la gestione dell’area tecnica e dell’area medica.

5. Il Coordinatore ha il compito di riferire al Presidente e/o ai Consiglieri Federali di riferimento le questioni che necessitano di un intervento da parte del Consiglio Federale.

Art. 4
Responsabili di aree tecniche specifiche

 

Fanno parte della Commissione Tecnica i Responsabili delle specifiche aree tecniche del Settore. Nello specifico:
a) il responsabile Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots;
b) il responsabile Dipartimento Squadre Nazionali;
c) il responsabile sezione medica;
d) altre figure di responsabili individuate dal Consiglio Federale.

Art. 5
Funzioni del Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots

 

1. Il Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots, area tecnica del Settore, ha il compito di:
a) curare la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado, dei preparatori atletici e degli altri Tecnici di cui al successivo art. 9 mediante la programmazione, l’organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Tali corsi comportano l’obbligo di frequenza;
b) in accordo con l’A.S.A.C., provvedere annualmente alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Albo e dei Ruoli degli allenatori e degli altri Tecnici di cui al successivo art. 9;

c) svolgere attività di ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;
d) definire gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l’attività giovanile in ogni ambito federale;
e) formulare criteri sui programmi e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile ed indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività;
f) stabilire i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque;
g) promuovere il gioco del calcio in tutte le sue forme, garantendo ad ognuno la possibilità di partecipare in qualsiasi veste (calciatore, tecnico, dirigente, volontario, ecc..)

2. Al Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots è preposto il Responsabile di area ed il suo organico è individuato dal Presidente federale, sentito il Coordinatore del Settore Tecnico.

3. Il Responsabile del Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots cura la programmazione delle attività e degli obiettivi di competenza dell’area, ed opera seguendo le indicazioni del Coordinatore Tecnico.

Art. 6
Funzioni del Dipartimento Squadre Nazionali

 

1. Il Dipartimento Squadre Nazionali, area tecnica del Settore, sviluppa e valorizza l’attività tecnica
delle squadre nazionali.

2. Al Dipartimento Squadre Nazionali è preposto il Coordinatore Tecnico, ed il suo organico è individuato dal Presidente federale, sentito il Coordinatore del Settore Tecnico. La Commissione Tecnica avrà il compito di supportare il lavoro di programmazione delle attività proposto dal Coordinatore Tecnico, mediante un periodico confronto.

Art. 7 Sezione medica

 

1. La Sezione medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla
F.S.G.C. ed opera in base alle direttive delle autorità di riferimento.
2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente Federale, sentito il Consiglio
Federale e l’organico della Sezione è individuato dal Responsabile dell’Area Medica.

 

Art. 8
Collaboratori del Settore Tecnico

 

La F.S.G.C., per la realizzazione dei programmi del Settore Tecnico, ha facoltà di incaricare collaboratori, sentita la Commissione Tecnica, in relazione alle specifiche esigenze evidenziate.

Art. 9
Inquadramento e qualifica dei Tecnici

 

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, si suddividono in:
a) Allenatori UEFA PRO;
b) Allenatori UEFA A;
c) Allenatori UEFA B;
d) Allenatori UEFA B Futsal;
e) Allenatori UEFA C (Grassroots C Licence);
f) Leaders (Grassroots D Licence);
g) Preparatori Atletici;
h) Allenatori dei Portieri (Uefa A Goalkeeper Licence)
i) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile (Uefa B Goalkeeper Licence)
l) Medici Sociali;
m) Operatori Sanitari.

2. I corsi per il conseguimento delle licenze di cui alle lettere c), d), e), f), g), i) del precedente comma 1 sono organizzati dal Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots, il quale emana i relativi bandi di ammissione in accordo con l’A.S.A.C. Il Dipartimento stabilisce i programmi dei corsi e le modalità di attuazione degli stessi e li sottopone con il bando di ammissione all’approvazione del Consiglio Federale. Per le licenze di cui alle lettere a), b), h) – Allenatori UEFA A, UEFA PRO e UEFA A Goalkeeper – la F.S.G.C. non provvede direttamente alla loro erogazione. E’ in vigore una convenzione con la F.I.G.C. (secondo le disposizioni contenute nella attuale edizione della Coaching Convention) che disciplina i rapporti di cooperazione grazie ai quali viene concessa la possibilità ad alcuni candidati, che abbiano svolto una congrua attività tecnica in F.S.G.C., di partecipare ai relativi corsi presso il Settore Tecnico di Coverciano. I Tecnici in possesso di codeste qualifiche verranno comunque inseriti nell’Albo degli allenatori, e dovranno sottostare agli obblighi di formazione previsti dalla Coaching Convention UEFA, presso la F.I.G.C.

3. I Tecnici che conseguono la qualifica presso la F.S.G.C., e coloro che conseguono le licenze di cui alle lettere a), b) e h), presso la F.I.G.C., vengono automaticamente iscritti all’Albo dei Tecnici di cui al presente Regolamento.

4. La qualifica di Allenatore UEFA C acquisita entro il 1° luglio 2020, pur avendo carattere “Nazionale”, viene riconosciuta ufficialmente anche in Italia, sebbene acquisita a San Marino, come sancito dalla citata convenzione F.S.G.C. – F.I.G.C. A partire dal 1° luglio 2020, con l’entrata in vigore della UEFA Coaching Convention, la qualifica UEFA C risulta ufficialmente inserita tra quelle riconosciute a livello internazionale presso tutte le Federazioni affiliate la UEFA.

5. Sono iscritti nel Ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti
all’Albo dei Medici Chirurghi che presentino domanda al Settore Tecnico.

6. Possono essere iscritti nel Ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso del titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista o titolo idoneo e/o equipollente che presentino domanda al Settore Tecnico.

Art. 10
Attività consentite ai Tecnici

 

Le figure qualificate dal Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots acquisiscono le seguenti competenze:
a) gli Allenatori di Base – UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Società appartenenti al Campionato Sammarinese e delle squadre giovanili ad esse afferenti;
b) gli Allenatori di Giovani – UEFA C (Grassroots C Licence) sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di Società appartenenti al Campionato Sammarinese, e di altre squadre rientranti nel panorama del calcio Grassroots, inteso come calcio amatoriale;
c) gli Allenatori UEFA B FUTSAL (Calcio a 5) sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Società appartenenti al Campionato Sammarinese e delle squadre giovanili ad esse afferenti;
d) i soggetti con la qualifica LEADERS (Grassroots D Licence) sono abilitati alla collaborazione nelle attività in ambito giovanile e Grassroots in generale;
e) i Tecnici tesserati per una Società Sammarinese o per la San Marino Academy possono svolgere durante la stagione sportiva attività di collaborazione in ambito Federale (per le squadre Nazionali e/o per i progetti tecnici Federali). E’ consentito, altresì, ad un Tecnico tesserato per la San Marino Academy di prestare attività di collaborazione presso una (e una sola) Società Sammarinese, e viceversa, fermo restando l’obbligo del possesso della licenza UEFA necessaria all’incarico principale e delle abilitazioni richieste dai regolamenti F.S.G.C. per i collaboratori (collaboratore tecnico, preparatore dei portieri, preparatore atletico, fisioterapista, leader, altro);
f) è tuttavia fatto divieto, ad un tecnico tesserato per una società Sammarinese ed operante in prima squadra, di prestare collaborazione per una ulteriore prima squadra di diversa società Sammarinese;
g) un Tecnico tesserato come calciatore per una Società Sammarinese potrà altresì ricoprire, durante la stagione sportiva, l’incarico di allenatore presso una (ed una sola) squadra giovanile della medesima Società, fermo restando l’obbligo del possesso della qualifica richiesta;
h) i Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori, sia in ambito giovanile sia in ambito delle prime squadre di società Sammarinesi;
i) gli allenatori dei portieri (Uefa B Goalkeeper Licence) sono abilitati alla preparazione dei portieri delle prime squadre delle società e delle squadre giovanili ad esse afferenti.

 

Art. 11
Compiti specifici dei Tecnici

 

1. Ai Tecnici abilitati ed iscritti all’Albo sono attribuiti compiti specifici, tra i quali:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della Società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
c) promuovere tra i calciatori, i dirigenti e gli addetti alle squadre, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e degli addetti alle squadre con particolare riferimento ai principi di etica, rispetto e Fair Play.

2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.S.G.C.

 

Art. 12 Albo dei Tecnici

 

1. Il Dipartimento della Formazione e Ricerca del Grassroots, in accordo con l’A.S.A.C., ai sensi del precedente art. 5, provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Albo e dei Ruoli degli allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 9.

2. Il Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots, in accordo con l’A.S.A.C., fissa le quote per l’iscrizione dei Tecnici al Ruolo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale della F.S.G.C..

3. Il versamento della quota annuale è obbligatoria ai fini del tesseramento e farà riferimento alla stagione sportiva in corso. E’ fatta salva la possibilità, per un Tecnico che richiede il tesseramento presso una Società Sammarinese e/o per un Tecnico iscritto all’albo F.S.G.C., di effettuare il pagamento della quota alternativamente presso la F.S.G.C. o la F.I.G.C., come previsto dalla convenzione in essere tra le due Federazioni.

4. Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per
iscritto e riportato nell’Albo.

5. I Tecnici iscritti all’Albo, se non in regola con le condizioni previste per l’inserimento nei Ruoli, non
possono essere tesserati da parte delle Società.

Art. 13
Cancellazione o sospensione dall’Albo e dai Ruoli dei Tecnici

 

1. I Tecnici sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota di iscrizione annuale prevista.

2. I Tecnici sono sospesi contestualmente dall’Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti
previsti dalla Coaching Convention della UEFA.

3. I Tecnici sono sospesi e/o cancellati dall’Albo e dal Ruolo a seguito di motivata richiesta scritta.

4. I Tecnici sono cancellati contestualmente dall’Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.S.G.C. o della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi posizione o status dalla F.S.G.C. o F.I.G.C. stesse.

5. Medici ed Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.

Art. 14
Disposizioni sulle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici
dall’Albo e dal Ruolo

1. La sospensione nelle ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2, è automatica.

2. La reintegrazione dei Tecnici, incorsi nella sospensione a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale o della mancata ottemperanza agli obblighi di aggiornamento previsti dalla Coaching Convention UEFA, è automatica rispettivamente con il pagamento delle quote arretrate e/o con l’ottenimento delle ore di crediti formativi necessari.

3. La reintegrazione dei Tecnici, incorsi nella cancellazione dall’Albo e dal Ruolo nell’ipotesi di cui all’art. 13, comma

4. è deliberata dal Consiglio Federale su indicazione del Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots su richiesta dell’interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dallo stesso per le ore eventualmente mancanti.

5. La reintegrazione dei Tecnici sospesi a seguito di richiesta personale è automatica nel caso in cui ne facciano domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti previsti.

Art. 15
Disposizioni sull’aggiornamento degli allenatori sammarinesi ed esteri registrati nell’Albo
e nel Ruolo dei Tecnici della F.S.G.C.

 

1. Secondo le disposizioni UEFA riportate dalla Coaching Convention 2020, gli allenatori con Licenza riconosciuta UEFA (a titolo esemplificativo UEFA B – UEFA B Futsal – UEFA C ) sono tenuti a partecipare ad incontri di aggiornamento, clinic, workshop, corsi di formazione ecc. per un totale di almeno 15 ore in 3 anni. Le 15 ore obbligatorie in 3 anni verranno suddivise e considerate come 5 ore annuali (periodo di riferimento: 1 gennaio – 31 dicembre). Nello specifico, gli allenatori:
a) dovranno partecipare ad almeno 5 ore di aggiornamento in ogni anno solare; esclusivamente per l’anno 2020, come da circolare del Settore Tecnico n. 1/2020, gli obblighi orari risultano dimezzati a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19;
b) coloro che sono in possesso di un diploma di base (UEFA B) e un diploma specialistico (UEFA B Futsal – UEFA C ed eventuali altri diplomi riconosciuti UEFA) dovranno partecipare regolarmente a 5 ore annuali per mantenere tutte le licenze, con l’obbligo di frequentare in 3 anni (data di inizio calcolo 1.1.2021) almeno 5 ore relative alla propria specializzazione, pena la sospensione al termine del triennio della licenza specialistica in oggetto;
c) potranno utilizzare le ore di formazione eccedenti le 5 previste come obbligatorie, per colmare
eventuali debiti orari in essere, ma non come “dote a credito” da utilizzare negli anni futuri;
d) verranno sospesi, e non potranno essere tesserati per la stagione sportiva in corso, N-1/N, in caso risultino in debito di oltre 3 ore, prendendo a riferimento l’obbligo al 31-12 dell’anno N-1 (e tenendo conto di eventuali ore guadagnate in N da portare a compensazione), dove N è considerato l’anno nel quale avviene la richiesta di tesseramento;
e) potranno essere tesserati per la stagione sportiva in corso N/N+1, in caso risultino in debito di
non più di 3 ore, prendendo a riferimento l’obbligo al 31-12 dell’anno N-1 (e tenendo conto di

eventuali ore guadagnate in N da portare a compensazione), dove N è considerato l’anno nel quale avviene la richiesta di tesseramento. Di tale specifica situazione la Segreteria F.S.G.C. provvederà ad informare il tecnico e la Società con la quale egli sottoscriverà il tesseramento, evidenziando come l’allenatore tesserato avrà il vincolo di partecipare al primo aggiornamento utile organizzato dal Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots, pena l’immediata sospensione dal Ruolo, e relative conseguenze per la società di appartenenza.

2. Il Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots organizzerà durante la Stagione Sportiva una serie di iniziative dedicate all’aggiornamento, per permettere agli allenatori di ottemperare agli obblighi previsti dalla Coaching Convention.

3. Gli allenatori registrati nell’albo e nel ruolo dei tecnici della F.S.G.C., possono partecipare a serate di aggiornamento, corsi di perfezionamento, workshop ecc. organizzati da altre Federazioni UEFA, previa autorizzazione del Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots e successiva presentazione dell’attestato di partecipazione. Tale procedura dovrà essere seguita per ottenere il riconoscimento delle ore ed essere in regola con l’attribuzione dei Crediti Formativi (secondo quanto previsto dalla Coaching Convention della UEFA).

4. La posizione temporale di partenza per il calcolo delle ore obbligatorie di aggiornamento viene fissata all’01.01.2016, a seguito dell’entrata in vigore della Edizione della Coaching Convention UEFA 2015. Considerata l’entrata in vigore della nuova edizione della Coaching Convention 2020, esclusivamente per i possessori di licenza UEFA C, il calcolo delle ore obbligatorie scatterà a partire dall’01.01.2018.

5. I Tecnici in possesso di licenza avranno la responsabilità di informarsi presso gli uffici della Segreteria federale circa il proprio status in termini di aggiornamenti e pagamento delle quote previste, affinché siano sempre a conoscenza di eventuali situazioni debitorie da sanare.

Art. 16
Disposizioni sull’aggiornamento degli allenatori sammarinesi iscritti nell’Albo e nel Ruolo
di Federazioni estere – UEFA

Gli allenatori sammarinesi, cittadini e residenti, che hanno conseguito l’abilitazione presso Federazioni estere – UEFA, iscritti nell’Albo e nel Ruolo dei Tecnici delle stesse, possono partecipare a serate di aggiornamento, corsi di perfezionamento, workshop, ecc. organizzate dal Settore Tecnico della F.S.G.C. previa richiesta di partecipazione scritta al Dipartimento di Formazione e Ricerca e del Grassroots. Il Settore Tecnico si impegna a trasmettere l’attestato di partecipazione alle suddette Federazioni, che adotteranno i provvedimenti in base ai propri regolamenti.

 

Art. 17
Disposizioni sull’aggiornamento allenatori iscritti nell’Albo e nei Ruoli dei Tecnici di
Federazioni estere – UEFA – in rapporto di collaborazione tecnica con la F.S.G.C.

Gli allenatori iscritti nell’Albo e nei Ruoli dei Tecnici di Federazioni estere – UEFA, che abbiano in essere un rapporto di collaborazione tecnica con la F.S.G.C., possono partecipare a serate di aggiornamento, corsi di perfezionamento, workshop ecc., da quest’ultima organizzate. Tale partecipazione sarà certificata e trasmessa dalla FSGC alle Federazioni di competenza, le quali potranno a propria discrezione valutarne il riconoscimento in termini di ore di aggiornamento.

 

Art. 18
Disposizioni sulle modalità di tesseramento degli allenatori

1. Gli allenatori regolarmente tesserati come tecnici presso una Società Sammarinese affiliata alla
F.S.G.C. che vengano esonerati o che presentino le dimissioni nel corso della stagione sportiva non possono, durante la stessa, sottoscrivere un ulteriore tesseramento con un’altra Società sammarinese affiliata alla F.S.G.C.

2. Gli allenatori regolarmente tesserati con una Società sammarinese che vengano esonerati o che presentino le dimissioni nel corso della stagione sportiva possono, durante la stessa, risolvere il loro vincolo e tesserarsi come allenatori (o altro ruolo) con un’altra Società sammarinese, solo a condizione che non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale (inserimento in lista da presentare al Direttore di gara) nel corso della stagione in oggetto.

3. Agli allenatori regolarmente tesserati con una Società sammarinese che vengano esonerati o che presentino le dimissioni nel corso della Stagione Sportiva è consentito di tesserarsi con Società di altra Federazione, anche nel corso della medesima Stagione Sportiva. Non sarà consentito, a seguito della migrazione e tesseramento presso altra Federazione, tesserarsi una seconda volta (nella medesima Stagione Sportiva) presso una qualsiasi Società sammarinese, anche se quella originaria.

4. Gli allenatori tesserati nel corso di una Stagione Sportiva come Tecnici non possono durante la stessa stagione modificare il proprio status (da allenatore a dirigente, calciatore, ecc.) sia per la Società per la quale sono tesserati sia per altra Società sammarinese. Gli allenatori tesserati, invece, inizialmente come calciatori o dirigenti hanno la possibilità di tesserarsi come Tecnici durante la stessa Stagione Sportiva, all’interno della F.S.G.C., ma solo per la medesima Società.

5. Non possono essere tesserati quali calciatori coloro che abbiano conseguito la qualifica di Tecnici Professionisti, UEFA A e/o UEFA PRO.

Art. 19 Specifiche ed integrazioni

 

Ulteriori specifiche del presente Regolamento terranno conto delle modifiche/aggiornamenti della
Coaching Convention della UEFA e dell’accordo di collaborazione in essere con la F.I.G.C..

 

Art. 20
Entrata in vigore del regolamento

 

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della F.S.G.C.

 

San Marino, li 31 Marzo 2021

 

Il Segretario Generale
Zafferani Luigi