REGOLAMENTO ORGANICO

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TITOLO I

LA FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Art. 1 (Organizzazione Federale)

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (F.S.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli Organi, Membri ed Enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme adottate, per particolari e determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale (C.F.).

Art. 2

(Le Assemblee Federali)

  1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione nonché l’ordine del
  2. I criteri di partecipazione dei membri e degli aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali

sono fissati dall’art. 15 dello Statuto. Non è ammessa partecipazione per delega.

  1. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all’ordine del giorno e le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale.
  2. Delle sedute delle Assemblee Federali devono essere redatti appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, o da persone da loro incaricate. Tali verbali devono essere approvati dall’Assemblea stessa e depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle

Art. 3

(Elezione del Presidente Federale e nomina del Vice – Presidente Federale)

  1. Il Presidente Federale viene eletto dall’Assemblea Federale, votandolo sulle candidature presentate alla Segreteria Federale almeno trenta giorni antecedenti l’elezione
  2. Il Vice – Presidente viene nominato dal Consiglio Federale al proprio interno su proposta del Presidente Federale.

Art. 4

(Elezione dei Consiglieri Federali)

I Consiglieri Federali vengono eletti dall’Assemblea Federale, votandoli sulle candidature presentate alla Segreteria Federale almeno trenta giorni antecedenti l’elezione stessa. Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale nomina Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, Direttore Generale ed i responsabili dei vari settori secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

Art. 5

(Durata delle cariche e decadenza dalle stesse)

  1. Tutte le cariche elettive hanno la durata di un quadriennio
  2. La durata delle nomine è fissata dalle rispettive norme Ove non sia espressamente indicata, la durata della carica si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale si è avvenuta.
  3. Il componente di un Organo Federale che non presenzi, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive indette dallo stesso Organo di cui fa parte, viene considerato decaduto dalla

Art. 6

(Gli Uffici della F.S.G.C.)

  1. L’esecuzione delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, dai Settori e dalle Commissioni

Federali è affidata al Segretario Generale coadiuvato dalla Segreteria Federale.

  1. Tutto il personale in servizio presso la Struttura Federale, ivi compreso quello facente parte della Segreteria Federale, nonché il personale inserito nei quadri della F.S.G.C. con condizioni di dipendenza organica, opera sotto il controllo del Segretario

Art. 7 (Ordinamento Finanziario)

  1. L’esercizio finanziario della S.G.C. ha la durata di un anno solare.
  2. La S.G.C. regola con disposizioni interne, in accordo con il C.O.N.S., il proprio ordinamento

contabile e l’attività relativa alle proprie procedure amministrative e commerciali.

Art. 8 (Pubblicazione delle decisioni)

  1. Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, nonché dai rispettivi titolari
  2. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di

TITOLO II

I SETTORI ED I DIPARTIMENTI DELLA F.S.G.C.

Art. 9

(I Settori)

  1. La F.S.G.C., in ottemperanza alle disposizioni internazionali, si avvale di Settori preposti e speciali per lo svolgimento di determinate e specifiche
  2. I Settori della S.G.C. sono il Settore Tecnico ed il Settore Arbitrale.
  3. Detti Settori disciplinano la propria attività con regolamenti interni conformi allo Statuto ed alle altre norme della F.S.G.C. nonché alla normativa della F.I.F.A., della U.E.F.A., del C.I.O. e del O.N.S.

Art. 10

(I Dipartimenti)

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e sportivi ed in ottemperanza alle disposizioni internazionali, la F.S.G.C. ha istituito specifici Dipartimenti interni per lo sviluppo di diverse ed importanti aree attinenti l’attività dalla stessa
  2. I Dipartimenti della F.S.G.C. sono: il Dipartimento Organizzativo, il Dipartimento Sanitario, il Dipartimento Tecnico, il Dipartimento della Formazione e Ricerca e del Grassroots, il Dipartimento delle squadre nazionali, il Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento per la Licenza

TITOLO III

LE SOCIETA’ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE/CLUB

Art. 11

(Ambito di Applicazione)

Ai fini delle presenti norme organiche e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito della F.S.G.C., con il termine “Società Sportiva o Associazione Sportiva/Club”, si intendono tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica, svolgono attività sportiva del giuoco del calcio.

Art. 12 (Affiliazione)

  1. Per ottenere l’affiliazione alla F.S.G.C. le Società sportive/Club devono inoltrare apposita domanda, tramite il Consiglio Federale, all’Assemblea Tale domanda deve essere sottoscritta dal Presidente e corredata da tutti i documenti in copia elencati all’art. 10, comma 2, dello Statuto Federale.
  2. Per l’accoglimento della domanda di affiliazione, la richiesta deve essere approvata dall’Assemblea Federale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti aventi
  3. Avverso il diniego dell’affiliazione è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo istituito presso il O.N.S..
  4. L’affiliazione deve essere rinnovata annualmente con il versamento della relativa tassa, l’iscrizione al Campionato Sammarinese e la presentazione dell’organigramma societario Il mancato versamento della tassa o la mancata iscrizione al Campionato Sammarinese comportano automaticamente l’esclusione dalla F.S.G.C. della Società sportiva/Club inadempiente.
  5. Particolari deroghe per situazioni consolidate possono essere rilasciate dal Consiglio

Art. 13

(Obblighi relativi all’affiliazione)

  1. Le Società sportive/Club affiliate devono comunicare, all’inizio di ogni stagione sportiva, l’organigramma con i dati anagrafici dei dirigenti in carica, eletti o nominati secondo le norme dello

  1. Qualora vengano apportate variazioni alle norme statutarie o all’organigramma dirigenziale, queste devono essere comunicate per iscritto alla S.G.C. entro i 20 giorni successivi all’avvenuta modifica.

Art. 14

(Revoca dell’affiliazione)

  1. L’Assemblea Federale può deliberare la revoca dell’affiliazione per i seguenti motivi:
    1. il mancato rispetto dello Statuto Federale;
    2. la recidiva violazione dell’art. 1 del Regolamento Disciplina a seguito di provvedimenti

definitivi per fatti compiuti da persone riferibili direttamente alle Società/Club;

  1. la morosità nei confronti di altre Società sportive/Club, degli Enti Federali e dei propri tesserati;
  2. il mancato versamento della tassa di affiliazione;
  3. la mancata iscrizione al Campionato Sammarinese ed alla Coppa Titano per due anni
  1. Avverso la delibera di revoca dell’affiliazione è ammesso il ricorso al Tribunale Sportivo

istituito presso il C.O.N.S..

  1. La revoca dell’affiliazione può essere deliberata dall’Assemblea qualora la Società sportiva/Club venga dichiarata sotto accertamento giudiziale per stato di insolvenza o qualora la stessa venga posta in stato di liquidazione ai sensi del Codice

Art. 15 (Denominazione Sociale)

  1. La denominazione sociale delle Società sportive/Club risultante al momento della affiliazione è tutelata dalla F.S.G.C. a norma dei principi della priorità e dell’ordinato andamento delle attività
  2. La richiesta di mutamento di denominazione sociale delle Società sportive/Club, deve essere deliberata dalla propria Assemblea dei Soci ed inoltrata al Consiglio Federale, che può autorizzarla qualora la nuova denominazione non danneggi l’immagine delle altre affiliate e non riporti slogan propagandistici, politici, razzisti, religiosi o
  3. All’istanza che richiede il mutamento di denominazione della Società sportiva/Club, devono essere allegati in copia: il verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato il mutamento, l’atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi
  4. Per le sole squadre del Settore Giovanile è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni concordate con il Consiglio Federale.

Art. 16

(La Sede Sociale)

La sede sociale delle Società sportive/Club è quella indicata al momento della richiesta e rilascio

dell’affiliazione.

Art. 17

(Fusioni e Conferimenti d’Azienda)

  1. La fusione tra due o più Società sportive/Club, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una Società interamente posseduta dalle conferenti, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, devono essere approvati dal Consiglio Federale. In caso di conferimento dell’azienda sportiva, interamente posseduta dalla conferente, l’approvazione può essere concessa con la condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda stessa e che sia garantita la regolarità ed il proseguimento dell’attività
  2. Le richieste di approvazione devono essere inoltrate al Consiglio Federale con allegate le copie dei verbali delle Assemblee e di ogni altro organo delle Società/Club che hanno deliberato la fusione o il conferimento dell’azienda sportiva, oltre ai progetti ed agli atti di fusione o conferimento di azienda con le eventuali relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo Statuto della Società che prosegue l’attività sportiva calcistica a seguito di procedimento, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi e di ogni altro atto che sia richiesto dagli Organi Le richieste di fusione o conferimento d’azienda devono essere presentate entro e non oltre quindici giorni prima dell’inizio della stagione sportiva.
  3. In caso di fusione approvata, affiliata alla F.S.G.C. rimane la Società che sorge dalla fusione, anche con diversa denominazione, alla quale verrà assegnata una nuova
  4. In caso di conferimento in conto capitale d’azienda sportiva approvato, affiliata alla F.S.G.C. rimane unicamente la Società, anche con diversa denominazione, che ha ricevuto il conferimento dell’intera azienda sportiva.
  5. La fusione ed il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una Società/Club posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
    1. le Società oggetto di fusione o la Società conferente, siano affiliate alla S.G.C. da almeno due stagioni sportive;
    2. le Società oggetto di fusione o la Società conferente, abbiano la sede nello stesso Castello o in Castelli

Art. 18

(I Dirigenti di Società o Associazioni sportive/Club)

  1. Sono qualificati “Dirigenti delle Società o Associazioni sportive/Club”, gli amministratori e tutti soci della Società sportiva/Club e/o comunque tutti coloro che abbiano responsabilità o svolgano attività rilevante in seno alla Società.
  2. Non possono essere “Dirigenti di Società o Associazioni sportive/Club”, né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla S.G.C., gli amministratori e coloro i quali siano, o siano stati, componenti di un organo direttivo di Società sportiva/Club alla quale sia stata revocata l’affiliazione.
  3. I “Dirigenti di Società o Associazioni sportive/Club” non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere identica qualifica di dirigente o di collaboratore in altre Società sportive/Club affiliate alla S.G.C..
  4. A seguito di richiesta opportunamente inoltrata, il Consiglio Federale può concedere eventuale

o parziale deroga esclusivamente per l’attività del Settore Giovanile.

Art. 19

(I Collaboratori di Società o Associazioni sportive/Club)

  1. Sono qualificati “Collaboratori di Società o Associazioni sportive/Club” tutti coloro che, impegnati nella gestione sportiva della Società, sono incaricati di funzioni operative nell’attività sportiva organizzata dalla S.G.C..
  2. I “Collaboratori di Società/Club” non possono assumere identica qualifica di collaboratore o dirigente in altre Società sportive/Club affiliate alla S.G.C..
  3. A seguito di richiesta opportunamente inoltrata al Consiglio Federale, lo stesso può concedere eventuale o parziale deroga per l’attività del Settore Giovanile o per particolari situazioni poste all’esame ogni qualvolta.

Art. 20 (Disposizioni di Onorabilità)

  1. Non possono assumere la carica di dirigente o di collaboratore di Società sportiva/Club, o se già in carica decadono automaticamente con decorrenza immediata, coloro che siano o siano stati colpiti da provvedimento di interdizione, inabilitazione, fallimento, condannati a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici, nonché l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che siano o vengano condannati con condanna passata in giudicato superiore a due anni per delitti non
  2. All’atto della richiesta di tesseramento, quale imprescindibile condizione di dare esecuzione allo stesso, i Dirigenti ed i Collaboratori delle Società sportive/Club devono presentare una dichiarazione dove si attesti che il candidato non si trova in alcuna condizione di cui al comma
  3. I soggetti suddetti, ove sia intervenuta od intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono obbligati a dare immediata comunicazione alla Società sportiva/Club per la quale sono tesserati, la quale a sua volta è obbligata a darne comunicazione alla Segreteria
  4. In caso di mendace dichiarazione all’atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna anche non definitiva, i soggetti interessati incorrono nella decadenza immediata dalla carica o dall’incarico ed il tesseramento viene revocato, con segnalazione alla Procura Federale per quanto di

TITOLO IV TESSERATI

Art. 21

(I tesserati)

  1. I tesserati della S.G.C. sono:
    i dirigenti federali;
    gli arbitri;
    i dirigenti ed i collaboratori delle Società sportive/Club;
    i tecnici;
    i calciatori e le

  1. Possono essere tesserati tutti coloro che operano a titolo formale nell’ambito Essi

sono tenuti alla piena osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali.

  1. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della S.G.C..

Art. 22

(I Dirigenti Federali)

  1. Sono “Dirigenti Federali” tutti coloro che sono preposti a capo degli Organi Federali ovvero ne costituiscono, in qualità di componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare a norma di Statuto e Regolamenti
  2. I Dirigenti Federali devono essere sempre esempio di rettitudine sportiva, civile e morale; inoltre sono responsabili della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio
  3. Non possono ricoprire cariche federali, elettive o di nomina, coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino – per lo stesso periodo – l’interdizione dai pubblici uffici o che siano stati assoggettati, da parte del O.N.S., della F.S.G.C., della F.I.F.A., della U.E.F.A. o da altre Federazioni, a squalifiche od inibizioni superiori ad un anno negli ultimi due quadrienni olimpici o che siano stati sanzionati a seguito dell’accertamento di una violazione delle norme antidoping, da parte degli organismi nazionali ed internazionali antidoping (NADO e WADA) riconosciuti dal C.I.O., dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A. e dal C.O.N.S..
  4. Ai Dirigenti Federali che contravvengono alla disciplina dello Statuto o ai Regolamenti della

F.S.G.C. si applicano le disposizioni del Regolamento Disciplina della F.S.G.C..

Art. 23 (Gli Arbitri)

Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull’ordinamento interno del Settore Arbitrale che ne disciplina il tesseramento e l’attività.

Art. 24 (I Tecnici)

  1. Sono Tecnici gli iscritti negli albi o negli elenchi o nei ruoli tenuti dal Settore Tecnico, secondo la disciplina prevista nel Regolamento del Settore
  2. L’iscrizione negli albi o negli elenchi o nei ruoli di cui al punto precedente comporta

l’accettazione dello Statuto e di tutti i Regolamenti emanati dalla F.S.G.C..

Art. 25

(I Calciatori e le Calciatrici)

  1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la S.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
    1. Giovani;
  2. L’impiego dei calciatori e delle calciatrici, in relazione alla categoria di appartenenza, è stabilito dalle norme del presente
  3. Viene esclusa ogni forma di calcio professionistico, pertanto tutti i calciatori e le calciatrici partecipanti al calcio organizzato sono classificati calciatori

Art. 26 (I Giovani)

  1. Sono tesserati e qualificati “Giovani” tutti i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 5° anno di età e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 12° anno di età.
  2. Con il tesseramento, il calciatore “Giovane” assume con la Società/Club vincolo

Art. 27

(I Dilettanti)

  1. Sono tesserati e qualificati “Dilettanti” tutti coloro che, avendo compiuto anagraficamente il 16° anno di età, a seguito di tesseramento svolgono attività sportiva per Società iscritte a codesta
  2. Il tesseramento quale “Dilettante” comporta l’assunzione, da parte del calciatore, di un vincolo per la Società che deve avere una durata minima di una stagione sportiva ed una durata massima di cinque stagioni
  3. Per tutti i calciatori “Dilettanti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, ed i rimborsi spesa forfettari e le indennità di trasferta elargiti, possono essere erogati esclusivamente nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed in virtù di quanto disposto dal O.N.S., dal C.I.O. e dalla F.I.F.A. nonché da eventuali accordi quadro stipulati con le componenti rappresentative dei calciatori.

A conclusione di ogni stagione sportiva, le società devono depositare presso la FSGC apposita dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla stessa società e dai calciatori con la quale le parti attestano il totale assolvimento di quanto concordato a titolo di rimborso spese forfettario, anche per gli effetti della regolamentazione delle Licenze U.E.F.A.

  1. Con la richiesta di tesseramento e la firma della tessera, il calciatore dichiara di accettare e di conoscere lo Statuto e tutti i Regolamenti della S.G.C., della F.I.F.A., della U.E.F.A..
  2. All’atto del tesseramento, all’inizio di ogni stagione sportiva, il calciatore “Dilettante” deve scegliere se svolgere attività di calcio a 11 o Futsal. Tale scelta non potrà essere modificata nel corso della stagione sportiva e lo svolgimento contemporaneo delle due attività nel corso della medesima stagione sportiva è

Art. 28

(Calciatori per l’attività ricreativa)

  1. I calciatori che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla F.S.G.C., sono tesserati dalla Federazione stessa, previo nulla-osta della Società sportiva/Club per la quale siano eventualmente
  2. Il vincolo per l’attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso
  3. Non possono essere tesserati per l’attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od

inibizioni, non ancora scontate, o per infrazioni disciplinari commesse nell’ambito della F.S.G.C..

  1. La F.S.G.C. può derogare al suddetto divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per massimo quattro giornate o a tempo determinato non superiore ad un

Art. 29

(Obbligo di impiego dei calciatori nelle gare)

  1. E’ previsto l’obbligo di impiego di almeno n. 2 calciatori di nazionalità sammarinese alle gare, salvo che nel corso della gara si verifichino espulsioni che riducano detto numero minimo di calciatori di nazionalità sammarinese In ogni caso, non è consentito iniziare una partita senza almeno due calciatori di nazionalità sammarinesi in
  2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e verrà applicata alla Società un’ammenda di €. 250= alla prima infrazione, di €. 500= alla seconda e raddoppiata per ogni infrazione successiva (€.1 000=, €. 2.000=, €. 4.000=, €. 8.000=, etc…).

Art. 30

(Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare)

  1. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dal Consiglio Federale, eccezionalmente prevedano che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso
  2. I calciatori tesserati “Giovani” possono partecipare soltanto a gare espressamente riservate ai

calciatori di detta categoria.

  1. Qualora le Società sportive/Club siano iscritte a campionati o tornei con più di una squadra devono presentare un elenco, comprensivo di numero di tessera, di calciatori fissi per ogni squadra L’elenco non può essere modificato nel corso dell’attività temporanea.

TITOLO V

IL TESSERAMENTO

Art. 31

(Il Tesseramento dei calciatori Dilettanti)

  1. I calciatori sono tesserati per la F.S.G.C., su richiesta sottoscritta ed inoltrata per il tramite della Società sportiva/Club per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, dall’11 giugno al 02 settembre e dall’08 al 31 gennaio di ogni stagione
  2. La richiesta di tesseramento deve essere inserita dalla Società sportiva/Club direttamente sul portale dedicato ai tesseramenti della S.G.C. allegando i documenti richiesti:
    1. accordo economico con la Società;
    2. foto del viso del calciatore;
    3. copia documento d’identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la

cittadinanza;

  1. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in
  1. Il tesseramento decorre dalla data di convalida dello stesso da parte della F.S.G.C., a seguito della verifica della regolarità e della completezza di tutti i documenti richiesti ed inseriti sul relativo

  1. I calciatori trasferiti sono tesserati a favore della Società cessionaria con decorrenza dalla data di convalida da parte della S.G.C. del trasferimento stesso a seguito della verifica della regolarità e della completezza di tutti i documenti richiesti ed inseriti sul relativo portale.
  2. Nel corso della medesima stagione sportiva un calciatore può essere tesserato per un massimo di tre Società sportiva/Club ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due di tali Società, fatte salve eventuali modifiche, deroghe e/o integrazioni da parte disposta dalla F.I.F.A. dalla E.F.A.
  3. Ogni calciatore inserito nella “Lista di Giuoco” deve essere stato precedentemente tesserato e deve essere stata o depositata tutta la documentazione necessaria per il tesseramento. In caso di inadempienza e di utilizzo del calciatore in una partita, si verifica un’ipotesi di partecipazione illegittima alla gara con tutte le conseguenze previste dal Regolamento

Art. 32

(Il Tesseramento dei calciatori Dilettanti – Categoria Futsal)

  1. Si possono tesserare per la categoria Futsal i calciatori Dilettanti:
    1. che abbiano compiuto il 15° anno di età;
    2. cittadini sammarinesi;
    3. cittadini non sammarinesi residenti nella Repubblica di San Marino e/o in possesso di regolare permesso di soggiorno presso la Repubblica di San Marino in corso di validità al momento della richiesta di
  2. È consentito il tesseramento di 1 calciatore non sammarinese con formazione settore giovanile (PSG).

Art. 33

(Il Tesseramento dei calciatori Giovani)

  1. I calciatori sono tesserati per la F.S.G.C. su richiesta sottoscritta ed inoltrata, per il tramite della Società sportiva/Club, dall’11 giugno al 31 marzo per gli over 9 e nel corso dell’intera stagione sportiva per gli under
  2. La richiesta di tesseramento deve essere inserita dalla Società sportiva/Club direttamente sul portale dedicato ai tesseramenti della S.G.C. allegando i documenti richiesti:
    1. impegnativa di tesseramento con scadenza annuale;
    2. foto del viso del calciatore;
    3. copia documento d’identità in corso di validità del calciatore attestante la cittadinanza;
    4. certificato di residenza rilasciato dagli enti autorizzati;
    5. se straniero, richiesta di Transfert Internazionale sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà

Art. 34

(Limitazioni del tesseramento calciatori)

  1. Non è consentito il contemporaneo tesseramento per più di una Società sportiva/Club. In caso di più richieste di tesseramento, è ritenuta valida quella presentata per prima. Al calciatore reo di aver sottoscritto più di un tesseramento nella stessa stagione sportiva, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento
  2. Non possono essere tesserati quali calciatori gli arbitri iscritti ed inquadrati nei vari ruoli del Settore

  1. Gli iscritti nel Registro degli Allenatori, tesserati per una Associazione sportiva/Club, non possono richiedere il tesseramento quale calciatore, neppure per la Società per la quale svolgono l’attività di tecnico.
  2. Particolari deroghe possono essere concesse dal Consiglio Federale solamente per l’attività

giovanile.

  1. Al fine di salvaguardare l’integrità delle competizioni, i calciatori con vincolo in scadenza a fine stagione sportiva, non possono intraprendere trattative con altre Società sportive/Club fino a 90 giorni prima della scadenza del vincolo in

Art. 35

(Il Tesseramento di calciatori di nazionalità straniera)

  1. Per l’attività dilettantistica, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di un numero illimitato di calciatori cittadini italiani, residenti in Italia, e di calciatori cittadini di Paesi aderenti alla UE/EEE residenti nella Repubblica di San Marino o in Italia nonché di un massimo di
  2. 2 (due) calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE.
  3. Per l’attività giovanile, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di n. 4 (quattro) calciatori stranieri, sia cittadini italiani che cittadini di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE, per squadra, purché residenti in
  4. Per il tesseramento di calciatori di nazionalità straniera, se provenienti dall’Italia, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5 dell’Accordo di Cooperazione con la F.I.G.C.; per il tesseramento di calciatori stranieri provenienti da altre Federazioni Nazionali, deve essere pienamente rispettato quanto sancito dal FIFA Regulations on the Status and Transfer of
  5. Per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi aderenti alla UE/EEE, alla richiesta di tesseramento vanno allegati i seguenti documenti:
    1. accordo economico con la Società;
    2. foto del viso del calciatore;
    3. copia documento d’identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;
    4. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia;
    5. richiesta di Transfert Internazionale, sottoscritta anche dal calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di
  6. Per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE, alla richiesta di tesseramento vanno allegati i seguenti documenti:
    1. accordo economico con la Società;
    2. foto del viso del calciatore;
    3. copia documento d’identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la

cittadinanza;

  1. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia;
  2. richiesta di Transfert Internazionale, sottoscritta anche dal calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni;
  3. copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno del calciatore sul territorio sammarinese o

  1. Il tesseramento di calciatori minorenni provenienti da Federazioni Nazionali estere, deve

avvenire nel pieno rispetto dell’art. 19 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.

Art. 36

(Il Tesseramento dei Tecnici)

  1. I Tecnici sono tesserati per la F.S.G.C., per il tramite della Società sportiva/Club, direttamente sul portale dedicato ai tesseramenti della stessa S.G.C. durante tutta la stagione sportiva.
  2. Il tesseramento dei Tecnici ha validità per la sola stagione sportiva durante la quale viene
  3. Nel corso della stagione sportiva gli allenatori possono tesserarsi per una sola Società sportiva/Club e, qualora il tesseramento dovesse venire meno durante la stessa, non potranno comunque tesserarsi per Società sportiva/Club diversa, neppure per espletare mansioni Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:
    1. accordo economico con la Società;
    2. fotografia del viso dell’allenatore;
    3. copia del patentino da allenatore;
    4. documento attestante il regolare svolgimento dei corsi di aggiornamento obbligatori e, se

iscritti all’Albo della FIGC o di altra Federazione straniera, copia del pagamento.

  1. La preclusione di cui al comma precedente non si applica a preparatori atletici, medici ed operatori sanitari ausiliari che nel corso della stagione siano stati svincolati dalla Società sportiva/Club.
  2. Al fine di salvaguardare l’integrità delle competizioni, gli allenatori non possono intraprendere trattative con altre Società sportive/Club fino a90 giorni prima della scadenza del tesseramento in
  3. Ogni Società ha l’obbligo di tesserare, ed inserire nella distinta di gara, 2 allenatori in

possesso almeno di Licenza UEFA-B.

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni emanate

dall’ordinamento di settore.

TITOLO VI

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO

Art. 37

(Il Trasferimento dei calciatori)

  1. I calciatori “Dilettanti” che hanno sottoscritto un vincolo pluriennale possono essere trasferiti tra le Società sportive/Club dall’11 giugno al 02 settembre e dall’08 al 31 gennaio utilizzando il portale della F.S.G.C..
  2. Durante il primo periodo della stagione sportiva (11 giugno al 02 settembre) non è possibile il trasferimento di quei calciatori che abbiano presenziato in un incontro ufficiale, salvo particolari deroghe che possono essere rilasciate dal Consiglio Federale.
  3. Il trasferimento può avvenire a titolo definitivo o provvisorio e le relative pratiche devono essere svolte esclusivamente dai dirigenti in carica e con firma autorizzata e depositata presso la S.G.C..

  1. Le richieste di trasferimento – sottoscritte da tutte le parti, Società sportive/Club e calciatore, e laddove necessario da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale – devono essere inoltrate alla Segreteria Federale utilizzando il portale della S.G.C..
  2. I calciatori trasferiti all’estero durante la stagione sportiva potranno ritrasferirsi, nel corso della stessa stagione sportiva, soltanto presso la società sammarinese per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero ed esclusivamente nella finestra di mercato

Art. 38 (Prestito di calciatori)

  1. Un calciatore può essere concesso in prestito ad altra Società sportiva/Club mediante un accordo sottoscritto dalle parti, Società sportive/Club e calciatore ed esercente la potestà genitoriale o tutore legale se necessario, che dovrà essere poi trasmesso alla F.S.G.C. tramite il portale dedicato ai tesseramenti della
  2. Ogni Società sportiva/Club può ricevere in prestito al massimo quattro calciatori nel calcio a 11, un numero illimitato nel Futsal ed al massimo tre calciatori per squadra nel settore “Giovanile”.
  3. La Società sportiva/Club che ha ricevuto il calciatore in prestito non può trasferirlo ad una terza Società sportiva/Club senza la preventiva autorizzazione scritta della Società sportiva/Club per la quale il calciatore è tesserato.
  4. Il prestito ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione

Art. 39

(Lo svincolo dei calciatori)

I calciatori “Dilettanti” che hanno sottoscritto un vincolo pluriennale con la propria Società sportiva/Club sono automaticamente svincolati dalla stagione sportiva stabilita nell’accordo con la Società stessa. Tuttavia, possono comunque essere svincolati nei seguenti casi:

  1. rinuncia da parte della Società sportiva/Club;
  2. svincolo per accordo;
  3. inattività della Società sportiva/Club;
  4. inattività del calciatore;
  5. opzione per tesseramento quale

Art. 40

(Lo svincolo per rinuncia)

  1. Lo svincolo per rinuncia può essere richiesto dall’11 al 30 giugno di ogni stagione sportiva mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “Lista di Svincolo”.
  2. Le Società sportive/Club che intendono attuare questa procedura devono informare l’interessato, tramite lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima dell’invio o consegna della Lista di Svincolo alla Segreteria
  3. Le Liste di Svincolo dopo la loro consegna non possono più essere
  4. Il 1° luglio di ogni stagione sportiva, la Segreteria Federale provvederà a pubblicare, su

Comunicato Ufficiale, l’elenco di tutti i calciatori svincolati.

Art. 41

(Lo svincolo per Accordo)

  1. Le Società sportive/Club possono convenire con i calciatori accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso la Segreteria della S.G.C. entro venti giorni dalla stipulazione e, in ogni caso ,nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale per le finestre di mercato.
  2. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Status Calciatori o al Collegio Arbitrale istituito presso la S.G.C., in base alle rispettive competenze dei due Organi, entro trenta giorni dalla data in cui la Segreteria ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Art. 42

(Svincolo per inattività della Società sportiva/Club)

  1. Nel caso in cui la Società sportiva/Club non prenda parte alle competizioni sammarinesi di cui all’art. 51 lettere a), b) e c) dello Statuto federale o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore sia tesserato a titolo temporaneo per detta società verrà ripristinato l’originario rapporto con la Società sportiva/Club cedente e qualora sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta Società sportiva/Club il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza
  2. II provvedimento è pubblicato su Comunicato Ufficiale della S.G.C..
  3. Qualora le ipotesi di cui sopra si verifichino a manifestazione iniziata, i calciatori svincolati possono tesserarsi in qualsiasi momento per altra Società sportiva/Club, subito dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente, salvo che non abbiano già disputato anche una sola gara del girone di ritorno o delle fasi finali ed in ogni caso compatibilmente alle finestre di
  4. Il ritiro o l’esclusione da una competizione di squadre di riserva o di squadre minori, non

comporta per la Società sportiva/Club la perdita del vincolo dei calciatori.

Art. 43

(Svincolo per inattività del calciatore)

  1. Il calciatore tesserato “Dilettante” che nel corso della stagione sportiva non abbia preso parte,

per motivi a lui non imputabili, ad almeno sei gare ufficiali ha diritto allo svincolo per inattività.

  1. La richiesta di svincolo per inattività del calciatore deve essere inoltrata alla Società sportiva/Club e rimessa in copia anche alla F.S.G.C. entro e non oltre il 10 Giugno sui moduli all’uopo predisposti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo La ricevuta della raccomandata diretta alla Società sportiva/Club deve essere allegata alla copia della lettera inviata alla Segreteria Federale.
  2. La Società sportiva/Club può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, dinanzi alla Commissione Status Calciatori mediante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ed inviata per conoscenza anche alla Segreteria federale ed al calciatore – motivando le ragioni del
  3. Contro la decisione della Commissione Status Calciatori, può essere proposto reclamo da chi vi ha interesse dinanzi alla Commissione d’Appello Federale, secondo i termini e le modalità di cui al Regolamento di Disciplina, ridotti della metà.

  1. La non opposizione da parte della Società sportiva/Club, nei modi e nei tempi sopra descritti, è considerata accettazione della richiesta del calciatore e la S.G.C. provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

TITOLO VII

LE TUTELE

Art. 44 (Assicurazione contro i rischi)

  1. La richiesta di tesseramento obbliga la S.G.C. a contrarre, per conto della Società interessata e tramite il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, un’assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori.
  2. Le Società sono responsabili nei confronti dei tesserati delle denunce relative agli infortuni, che devono essere inoltrate alla S.G.C..
  3. Le Società, in accordo con le categorie interessate, possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

Art. 45

(La Tutela Medico Sportiva)

  1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge, i tesserati di ogni Società devono essere sottoposti a visita medica con il fine dell’accertamento dell’idoneità fisica
  2. L’accertamento dell’idoneità fisica generica è richiesto per tutti i giovani dall’età di 5 anni fino alla stagione sportiva antecedente a quella in cui compiranno il 12° anno di età. Gli accertamenti devono essere posti in essere secondo le modalità emanate dalla Legge in
  3. Le certificazioni di idoneità, generica o specifica, dei tesserati sono tenute agli atti dalle Società per le quali i calciatori sono tesserati ed aggiornate a cura delle stesse. La validità della visita medica vincola il tesseramento di tutti i
  4. Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, la F.S.G.C. se un proprio calciatore, a qualsiasi categoria appartenga, sia divenuto inidoneo alla pratica
  5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’immediato

deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare tramite il Procuratore Federale.

  1. Ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di un calciatore dichiarato inidoneo, anche

precedentemente alla revoca del tesseramento, è a carico della Società.

Art. 46

(Il Medico Sociale)

  1. Tutte le squadre delle Società sportive, fatta eccezione per quelle che partecipano all’attività giovanile, hanno l’obbligo di nominare un Medico Sociale quale responsabile sanitario. Il Medico Sociale deve essere iscritto nell’apposito Albo tenuto dal Settore
  2. Il Medico Sociale assume la responsabilità della tutela della salute dei tesserati ed assicura l’assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle Leggi, dai regolamenti e dalla normativa In particolare il medico sociale, in qualità anche di responsabile sanitario, deve

provvedere a far accedere i propri tesserati agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria, di cui all’art. 47, almeno con periodicità annuale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del tesserato.

  1. Il Medico Sociale può disporre l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli

ritenga opportuno, avvalendosi se necessario, di strutture pubbliche o private di sua fiducia.

Art. 47

(La Scheda Sanitaria)

  1. In accordo con i dettati E.F.A., la scheda sanitaria è un documento, predisposto dalla F.S.G.C. nella quale ogni Società sportiva ha l’obbligo di far ottemperare, quanto in essa contenuto. La scheda deve essere costantemente aggiornata dal proprio Medico Sociale.
  2. Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda Sanitaria, che viene custodita esclusivamente dal Medico Sociale quale responsabile
  3. La Scheda Sanitaria attesta l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute del tesserato, nonché dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica
  4. Al momento del trasferimento dei tesserati ad altra Società, la scheda sanitaria deve essere trasmessa d’ufficio in originale ed in busta chiusa dal Medico Sociale della Società di provenienza al Medico Sociale della nuova Società.
  5. In caso di cessazione del rapporto sportivo del calciatore, la Scheda Sanitaria deve essere custodita per almeno ulteriori tre stagioni sportive dalla Società con la quale ha fatto l’ultima stagione di tesseramento quale calciatore.
  6. La custodia della Scheda Sanitaria è sotto la responsabilità del Presidente della Società.

TITOLO VIII

L’ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI

Art. 48

(La Stagione Sportiva)

  1. La stagione sportiva federale ha inizio l’11 Giugno e termina il 10 Giugno dell’anno
  2. L’attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalla S.G.C., secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale.
  3. Il Consiglio Federale può concedere deroghe per l’attività internazionale e per l’attività

ricreativa svolta dalla Società sportiva/Club.

Art. 49

(Il Titolo Sportivo)

  1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.S.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti richiesti dalla normativa federale, la partecipazione di una Società sportiva/Club ad una determinata
  2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di

Art. 50

(L’attività ufficiale e l’attività non ufficiale)

  1. In ambito federale è considerata attività ufficiale quella relativa alle gare dei Campionati ed ogni altra competizione organizzata dalla S.G.C..
  2. E’ considerata attività non ufficiale quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle Società sportive/Club, le manifestazioni per l’attività ricreativa, nonché ogni altra attività che non sia qualificata come ufficiale dalla S.G.C..
  3. In tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle Società sportive/Club di schierare in

campo le proprie squadre nella migliore formazione possibile.

Art. 51 (Ordinamento dei Campionati)

I campionati ed i tornei indetti per le diverse attività sono regolati secondo il seguente ordinamento:

  • ATTIVITA’ DILETTANTISTICA:
    1. Campionato Sammarinese Girone Unico;
    2. Coppa Titano;
    3. Supercoppa Sammarinese;
    4. Campionato Sammarinese di Futsal;
    5. San Marino Futsal Cup;
    6. Supercoppa

Campionato Sammarinese Girone Unico.

  1. Le squadre si incontrano con partite di andata e
  2. Le prime quattro classificate al termine della regular season accedono direttamente al Main Draw come teste di serie, andando ad occupare la posizione di favore nel
  3. Le squadre classificate dal 5° al 12° posto si sfidano in spareggi di andata e ritorno (la 5^ incontra la 12^, la 6^ incontra l’11^, la 7^ incontra la 10^, l’8^ incontra la 9^) con qualificazione della miglior piazzata nella regular season in caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro al termine dei tempi
  4. Le teste di serie incontreranno le quattro qualificate agli spareggi in abbinamenti proporzionali (la 1^ classificata al termine della regular season affronterà la formazione entrata nel Main Draw con il posizionamento inferiore assoluto, e così via).
  5. Anche le semifinali si disputeranno in partite di andata e ritorno con qualificazione della squadra miglior piazzata al termine della regular season in caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro al termine dei tempi
  6. Sono previste le finali per il 1° ed il 2° posto e per il 3° ed il 4° che si giocheranno in gara unica, ferma restando la formazione della classifica finale che verrà redatta sulla base delle regole stabilite dal Consiglio Federale e che verranno pubblicate annualmente su apposito Comunicato Ufficiale ad inizio stagione sportiva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità la vincitrice è decisa ai calci di
  7. La vincitrice della finale per il 1° ed il 2° posto si aggiudicherà il titolo di Campione di San

Coppa Titano.

  1. Il torneo è strutturato secondo la formula del tabellone tennistico con partite di andata e
  2. Tutte le squadre ammesse partono dagli ottavi di finale mentre la squadra vincitrice della competizione della stagione sportiva precedente accede automaticamente ai
  3. La squadra vincitrice della Coppa nella stagione sportiva precedente e le 3 squadre classificatesi ai primi 3 posti del ranking entrano nel tabellone come teste di serie mentre le altre squadre a
  4. In caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro di cui al comma 1, per determinare chi passa al turno successivo si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di
  5. La finale si gioca in gara unica, con eventuali tempi supplementari e calci di

Supercoppa Sammarinese.

  1. La manifestazione è disputata in gara unica tra la vincente del Campionato Sammarinese e la vincente della Coppa Titano. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità la vincitrice è decisa ai calci di
  2. Qualora la vincente delle due manifestazioni di cui sopra sia la stessa Società, il diritto di partecipazione viene riservato alla seconda classificata di Coppa

Campionato Sammarinese di Futsal.

  1. Le squadre si incontrano con partite di andata e
  2. Le prime quattro classificate al termine della regular season accedono direttamente al Main Draw come teste di serie, andando ad occupare la posizione di favore nel
  3. Le squadre classificate dal 5° al 12° posto si sfidano in spareggi di andata e ritorno (la 5^ incontra la 12^, la 6^ incontra l’11^, la 7^ incontra la 10^, l’8^ incontra la 9^) con qualificazione della miglior piazzata nella regular season in caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro al termine dei tempi
  4. Le teste di serie incontreranno le quattro qualificate agli spareggi in abbinamenti proporzionali (la 1^ classificata al termine della regular season affronterà la formazione entrata nel Main Draw con il posizionamento inferiore assoluto, e così via).
  5. Anche le semifinali si disputeranno in partite di andata e ritorno con qualificazione della squadra miglior piazzata al termine della regular season in caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro al termine dei tempi
  6. Sono previste le finali per il 1° ed il 2° posto e per il 3° ed il 4° che si giocheranno in gara unica, fermo restando la formazione della classifica finale che verrà redatta sulla base delle regole stabilite dal Consiglio Federale e che verranno pubblicato annualmente su apposito Comunicato Ufficiale ad inizio stagione sportiva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità la vincitrice è decisa ai calci di
  7. La vincitrice della finale per il 1° ed il 2° posto si aggiudicherà il titolo di Campione di San

San Marino Futsal Cup.

  1. Il torneo è strutturato secondo la formula del tabellone tennistico con partite di andata e
  2. Tutte le squadre ammesse partono dagli ottavi di finale mentre la squadra vincitrice della competizione della stagione sportiva precedente accede automaticamente ai
  3. La squadra vincitrice della Coppa nella stagione sportiva precedente e le 3 squadre classificatesi ai primi 3 posti del ranking entrano nel tabellone come teste di serie mentre le altre squadre a
  4. In caso di parità di punti e della differenza tra le reti segnate e quelle subite nel doppio incontro di cui al comma 1, per determinare chi passa al turno successivo si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di
  5. La finale si gioca in gara unica, con eventuali tempi supplementari e calci di

Supercoppa Futsal

  1. La manifestazione è disputata in gara unica tra la vincente del Campionato Sammarinese di Futsal e la vincente della San Marino Futsal In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità la vincitrice è decisa ai calci di rigore.
  2. Qualora la vincente delle due manifestazioni di cui sopra sia la stessa Società, il diritto di partecipazione viene riservato alla seconda classificata della San Marino Futsal
  3. Qualora la società vincitrice del Campionato Sammarinese di Futsal e/o quella della San Marino Futsal Cup non si iscrivano alla stagione sportiva successiva, quella in cui si disputa la Supercoppa Futsal, partecipa alla manifestazione la seconda classificata della rispettiva
  • ATTIVITA’ GIOVANILE:
  1. L’attività giovanile è organizzata dal Consiglio Federale per calciatori di età compresa tra i 5 e

gli 11 anni e suddivisa nelle categorie Under 10, Under 12 e raduni Under 8.

  1. Tale attività si articola in Campionati o Tornei differenziati per le tre categorie. Il numero, la composizione dei gironi, la formula dei campionati o dei tornei sono previsti da apposite disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Federale.

Art. 52

(Modifiche all’ordinamento delle manifestazioni)

  1. L’ordinamento dei campionati ed i loro regolamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale d’intesa col Comitato
  2. Le delibere con le quali si modifica l’ordinamento dei campionati entrano in vigore a partire

dalla stagione sportiva successiva a quella di adozione.

Art. 53 (Formazione delle Classifiche)

  1. I Campionati ed i Tornei sono disputati con gare di andata e ritorno o in gara unica, secondo il format scelto. La classifica è stabilita per punteggio, mediante l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata e nessun punto per la gara

  1. Al termine di una competizione, ove non sia prevista la finale, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un’unica gara con eventuali tempi supplementari e calci di
  2. In caso di parità di punteggio in classifica tra due o più squadre, e qualora si debba stabilire un’eventuale retrocessione in categoria inferiore o la qualificazione alle fasi finali, la graduatoria viene stabilita tenendo conto nell’ordine:
    1. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
    2. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri;
    3. maggior numero di reti segnate nei medesimi incontri;
    4. della differenza reti nell’intera competizione;
    5. maggior numero di reti segnate nell’intera competizione;
    6. minor numero di reti subite nell’intera competizione;
    7. maggior numero di vittorie nell’intera competizione;

Art. 54

(La Licenza Nazionale)

  1. Con il termine Licenza Nazionale, comunemente chiamata anche Licenza UEFA, si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio che consente alle Società sportive/Club che ottengono il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre organizzate dalla U.E.F.A. nella stagione sportiva successiva a quella di
  2. I criteri che le Società sportive/Club sono tenute a rispettare per il conseguimento della Licenza Nazionale sono indicati nel “Manuale per il Rilascio della Licenza ai Club” accreditato dalla U.E.F.A. ed emanato dal Consiglio Federale. Il suddetto Manuale definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza Nazionale e determina le sanzioni a carico delle Società sportive/Club per il mancato rispetto degli adempimenti
  3. La Licenza Nazionale deve essere obbligatoriamente richiesta annualmente da tutte le Società sportive/Club affiliate ed il rilascio ha efficacia per la sola stagione sportiva

Art. 55

(Il Calendario delle Competizioni Ufficiali)

  1. Il Calendario delle competizioni ufficiali è approvato dal Consiglio
  2. Sulla formulazione dei calendari non è ammesso nessun reclamo. Il Segretario Generale può disporre, sia d’ufficio che a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società sportive/Club interessate, la variazione dell’ora di inizio delle singole gare, così come lo spostamento ad altra data o in un altro
  3. E’, altresì, facoltà del Consiglio Federale apportare eventuali modifiche, deliberare rinvii o

spostamenti dei calendari in vigore.

TITOLO IX

I CAMPI DI GIOCO

Art. 56

(I campi di gioco)

  1. I campi di gioco sono gestiti dalla F.S.G.C. e per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle “Regole del Giuoco” e delle “Decisioni Ufficiali”, ai requisiti indicati dalle norme dell’ordinamento interno, ai criteri previsti dal “Manuale per il Rilascio della Licenza ai Club” e dal Sistema Licenze Nazionali emanato dal Consiglio Federale della S.G.C..
  2. Per l’inizio e la prosecuzione di gare con l’illuminazione artificiale, l’impianto deve essere dotato della potenzialità illuminante minima prevista dalle disposizioni emanate dal Consiglio Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.
  3. Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell’arbitro idonei strumenti di misura per l’eventuale controllo della regolarità del terreno di
  4. Tutti i campi di gioco, in occasione delle partite ufficiali, devono essere aperti 90 minuti prima

dell’inizio della partita e chiusi 60 minuti dopo la fine della stessa.

  1. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l’arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della

Art. 57 (Impraticabilità del terreno di giuoco)

  1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o altre cause di forza maggiore, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. La constatazione, alla presenza dei capitani, deve essere eseguita all’ora di inizio della gara, dopo che l’arbitro abbia verificato la presenza delle due squadre e provveduto all’identificazione dei calciatori indicati nei previsti elenchi o nel momento in cui se ne determino le condizioni durante lo svolgimento della gara
  2. Il Consiglio Federale ha facoltà di rinviare anticipatamente d’ufficio le gare che si dovrebbero

disputare su terreni la cui impraticabilità sia tale da non permettere la disputa delle gare stesse.

  1. Qualora durante la partita si abbia a verificare un problema di qualsiasi natura all’impianto sportivo, atto ad impedire il regolare svolgimento di una partita, il tempo d’attesa per il ripristino del fatto accaduto, è pari ad un tempo regolare della

TITOLO X

LE GARE

Art. 58

(Svolgimento delle gare)

  1. Una gara non può essere iniziata se una squadra si trovi ad avere meno di nove calciatori partecipanti al giuoco, né può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette
  2. Ad una gara che sia stata rinviata, o che comunque venga ripetuta, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati nel giorno del suo svolgimento, anche qualora non lo fossero alla data
  3. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di Nel caso di sospensione prolungata, in considerazione anche delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro può ordinare insindacabilmente alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
  4. La sospensione di una gara non può essere prolungata oltre la durata di un tempo regolamentare di gioco trascorso il quale l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatesi per la sospensione anticipata della
  5. Entrambe le squadre devono disporre di almeno 3 palloni regolamentari dichiarati tali

dall’arbitro.

Art. 59

(Persone ammesse nel recinto di giuoco)

  1. In occasione di gare ufficiali sono ammesse nel recinto di giuoco, per le due squadre interessate, purché regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso e dopo l’identificazione da parte dell’arbitro, le seguenti persone:
    • il Dirigente Responsabile;
    • il Responsabile Tecnico;
    • il Collaboratore Tecnico;
    • il Massaggiatore;
    • il Medico Sociale o un Accompagnatore della squadra;
    • il preparatore atletico o dei portieri;
    • i calciatori di riserva fino ad un massimo di

Le suddette persone hanno l’obbligo di sostare sulla panchina assegnata alla propria Società sportiva/Club e di mantenere un comportamento corretto, cooperando nell’ambito delle proprie mansioni al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l’arbitro, che esercita nei loro confronti tutti i poteri disciplinari a lui conferiti, può allontanarle dal recinto di giuoco.

  1. Il dirigente indicato come Dirigente Responsabile o Accompagnatore Ufficiale, rappresenta ad ogni effetto la propria Società.

Art. 60

(Identificazione dei calciatori)

  1. L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di Deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

  1. mediante le apposite tessere rilasciate dalla Segreteria Generale della S.G.C.;
  2. attraverso la personale conoscenza;
  3. mediante un documento di riconoscimento ufficiale e rilasciato dalle Autorità competenti;
  4. mediante una fotografia autenticata dall’Ufficiale del paese di residenza o da un

notaio.

  1. Non è consentito inserire un giocatore in distinta e fare il riconoscimento dello stesso a gara

Art. 61

(Tenuta di giuoco dei calciatori)

  1. I calciatori, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stagione sportiva, devono indossare maglie recanti sul dorso sempre lo stesso numero, da 1 a 99, e – nel calcio a 11 – l’indicazione del cognome nonché, in caso di omonimia, le iniziali del Nel Futsal l’indicazione del cognome sulla maglia è facoltativa ma, se inserita, non potrà essere modificata per tutto il corso della stagione sportiva. Il calciatore deve comunque essere sempre identificabile. La personalizzazione della maglia ad inizio stagione non potrà essere modificata. Qualora, nel corso della stagione sportiva, un calciatore esca dalla rosa e venga svincolato, il suo numero potrà essere assegnato ad un diverso calciatore, purché appena tesserato per la Società sportiva/Club.
  2. Il mancato utilizzo dei nomi sulle maglie da gioco e/o l’incompatibilità con il numero dichiarato ad inizio stagione sportiva comporterà un’ammenda a carico della Società di €. 100= per ogni infrazione e per ogni
  3. La prima squadra nominata, se non intervengono accordi tra le due Società sportive/Club, dovrà sempre indossare la maglia coi propri colori sociali. In caso di maglie con colori simili, la seconda squadra nominata sul calendario deve provvedere al cambio di
  4. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della
  5. In caso di sostituzione di maglia per cause di forza maggiore (strappo, macchie di sangue, ) è consentito fare indossare una maglia neutra senza numero e nome. Nel caso in cui il numero di giocatori sia superiore ad uno, l’arbitro potrà far indossare un’altra maglia con numeri diversi o maglia rovesciata, ma che consenta comunque l’identificazione del calciatore da parte dell’arbitro.
  6. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica, razzista o confessionale. E’ consentito apporre sul davanti della maglia fino a due marchi pubblicitari delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale, massimo 350 cmq, ed un singolo sponsor non può superare i 250 cmq; sul retro è consentito apporre un solo marchio pubblicitario di un unico sponsor, sempre delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale – 200 cmq con nome alto massimo 7,5 cm. Sulla manica è consentito, sempre nelle misure fissate dal Consiglio Federale, apporre esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico che, però, può essere apposto anche sul davanti o sul retro della
  7. Prima dell’inizio della stagione sportiva, le Società sportive/Club dovranno obbligatoriamente consegnare tutte le divise che verranno utilizzate nell’arco della stagione sportiva in F.S.G.C. affinché il Consiglio Federale possa verificare il rispetto di quanto previsto al comma precedente ed

  1. In merito alle altre parti della divisa, scaldamuscoli e calzamaglie devono essere dello stesso colore dei calzoncini mentre l’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco deve essere dello stesso colore delle maniche della suddetta

Art. 62

(Comportamento dei calciatori in campo)

  1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico, gli ufficiali di gara ed i componenti della squadra avversaria. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalla S.G.C..
  2. Non è consentito ai calciatori rivolgersi all’arbitro per esprimere apprezzamenti o proteste; il solo Capitano, che è responsabile nei confronti dell’arbitro e degli organi Federali della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere
  3. E’ vietato al Capitano ed ai giocatori rivolgersi al
  4. E’ dovere del Capitano coadiuvare l’arbitro ai fini del regolare svolgimento delle gare e provvedere direttamente alla repressione di ogni intemperanza dei calciatori della propria Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell’adempimento dei propri compiti comportano l’aggravamento delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina a suo carico.

Art. 63 (Sostituzione dei calciatori)

  1. Nel corso delle gare di campionato e delle altre gare di competizioni della categoria Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti 3 calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto, salvo deroghe concesse dalla F.S.G.C., anche su indicazioni della UEFA e della FIFA, mentre nelle categorie Giovanili possono essere effettuate n. 5 sostituzioni sempre indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nelle categorie giovanili di promozione calcistica non ci sono limitazioni nelle sostituzioni.
  2. I calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori
  3. I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto sulla panchina riservata alla propria Società sportiva/Club e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto di gioco; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti se fermi in
  4. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio, possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro.
  5. I calciatori di riserva espulsi prima che la gara abbia inizio o durante lo svolgimento della stessa, non possono essere
  6. La sostituzione dei calciatori deve avvenire previa richiesta al quarto ufficiale, se presente, o al collaboratore dell’arbitro e mediante l’esibizione all’arbitro dell’apposita numerazione per le sostituzioni
  7. Tutte le squadre devono disporre di apposita ed omologata numerazione per le sostituzioni dei Non sono ammessi fogli volanti.

Art. 64

(Adempimenti preliminari alla gara)

  1. Il Dirigente Responsabile rappresenta a tutti gli effetti la Società sportiva/Club e, almeno 15

minuti prima dell’inizio della gara, deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove

previste, unitamente ai documenti di identificazione e due delle tre copie dell’elenco (cd. “note di gara”) nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, individuando il Capitano ed il Vice Capitano, del Dirigente Responsabile, dell’Allenatore e di tutte le persone autorizzate ad accedere al terreno di giuoco. Per ogni nominativo deve essere indicato obbligatoriamente anche il numero della singola tessera, se prevista.

  1. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata dall’arbitro al Capitano od al Dirigente Responsabile della squadra avversaria prima dell’inizio della
  2. Il Dirigente Responsabile ed il Capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere dei componenti della squadra avversaria prima e dopo lo svolgimento della gara. Hanno altresì il diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, per l’inoltro ai competenti organi federali, le tessere di uno o più calciatori per gli eventuali
  3. Il possesso della tessera federale, se prevista, legittima il calciatore a prendere parte alla gara fino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della Società sportiva/Club.
  4. Una gara non può iniziare senza la presenza e l’identificazione del Dirigente Responsabile delle

squadre partecipanti.

  1. Eventuali variazioni apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere annotate dall’arbitro stesso anche sulla copia di spettanza dell’altra

Art. 65

(Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare)

  1. Le Società sportive/Club hanno il dovere di accogliere e di tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della
  2. Le Società sportive/Club sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori in tribuna e fuori dal campo, anche su campi diversi dal
  3. E’ vietato tenere comportamenti non leciti dentro e fuori lo stadio; inoltre, è proibito introdurre negli impianti sportivi di calcio materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti idonei a offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica ovvero configuranti ideologia vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti

Art. 66

(Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalla competizione)

  1. Le Società sportive/Club hanno il dovere di portare a termine le competizioni alle quali si sono iscritte e di far concludere alle proprie squadre le gare
  2. La Società sportiva/Club che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra competizione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ovvero 0 – 6 per le gare di Futsal, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 2 del Regolamento
  3. Qualora una Società sportiva/Club si ritiri dal Campionato Sammarinese o da altra competizione, ovvero ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate nella relativa competizione non hanno valore per la classifica che,

pertanto, si forma senza tenere conto dei risultati delle gare della Società sportiva/Club rinunciataria od esclusa; qualora, invece, il ritiro o l’esclusione avvenga durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 0 – 3, ovvero 0 – 6 per le gare di Futsal, in favore della Società sportiva/Club con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

  1. Le Società sportive/Club che si ritirino o vengano escluse per 2 volte in un periodo di 8 anni dal Campionato Sammarinese o da altre manifestazioni ufficiali sono escluse da ogni manifestazione ufficiale e non possono nuovamente essere iscritte finché non siano trascorse almeno 3 stagioni sportive dal provvedimento di
  2. Particolari deroghe possono essere rilasciate dal Consiglio Federale, per l’attività del Settore

Giovanile.

Art. 67

(Ritardo nella presentazione in campo delle squadre)

  1. All’ora fissata dal Calendario Ufficiale le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo per l’inizio dello svolgimento della
  2. In caso di ritardo, fatte salve le eventuali sanzioni irrogabili dagli Organi di Disciplina ove il ritardo sia ingiustificato, l’arbitro deve dare inizio alla gara se le squadre si presentino in campo in divisa da giuoco entro il termine massimo di 20
  3. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui al comma precedente saranno considerate rinunciatarie alla gara con tutte le conseguenze previste dal precedente 40, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
  4. Per eventi di forza maggiore, il termine massimo di cui al comma 2 è fissato in 1 tempo di gara

– 45 minuti per il Calcio a 11 e 30 minuti per il Futsal.

Art. 68

(Recupero delle gare)

  1. A seguito di gare interrotte, dopo aver ottemperato a quanto disposto dall’art. 59 del presente Regolamento e decretato il rinvio ad altra data da parte dell’arbitro, la prosecuzione avviene con le seguenti modalità:
    • la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco in corso al momento dell’interruzione (calcio di punizione, calcio d’angolo, rigore, fallo laterale, etc. …) e se la gara è stata fermata durante il normale svolgimento del giuoco, la prosecuzione deve iniziare con una palla a terra giocata dalla squadra che ne era in possesso al momento della sospensione, il tutto come da referto dell’arbitro;
    • nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati al momento dell’interruzione nonché, qualora la partita venga proseguita dopo l’inizio del secondo periodo di tesseramento, dai calciatori tesserati dalle Società sportive/Club successivamente al momento dell’interruzione, con esclusione di quelli trasferiti da parte della Società – indipendentemente dal fatto che fossero o meno nominati sulla distinta di gara consegnata all’arbitro il giorno dell’interruzione della gara – con le seguenti eccezioni:
  2. i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della partita sospesa non possono essere schierati nuovamente;
  3. i calciatori espulsi nel corso della partita sospesa non possono essere schierati nuovamente né essere sostituiti da altri calciatori;

  1. i calciatori che erano squalificati per la partita sospesa non possono essere schierati;
  2. possono essere schierati calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente a quella interrotta;
  3. le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli Organi di Disciplina fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione ed i calciatori nuovamente ammoniti nella prosecuzione (doppia ammonizione) sono espulsi;
  4. le due squadre possono effettuare solo il numero di sostituzioni non ancora effettuate nella gara sospesa;
    • la prosecuzione può essere diretta anche da direttore di gara diverso da quello designato per la partita sospesa;
    • la prosecuzione della gara è fissata il prima possibile dal Consiglio Federale in una data da concordare tra le parti, compatibilmente con gli impegni in
  5. Le partite di cui al comma precedente vengono fatte disputare nella prima data possibile individuata dal Consiglio

TITOLO XI

ALTRE ATTIVITA’ FEDERALI

Art. 69

(Tornei Giovanili)

  1. Sono qualificati “Tornei Giovanili” soltanto quelle manifestazioni a rapido svolgimento organizzate e disciplinate dalla F.S.G.C., alle quali possono partecipare i giovani tesserati per l’attività
  2. La durata, lo svolgimento e le modalità di tali attività sono disciplinate dai relativi
  3. Qualora il calendario dei Tornei preveda lo svolgimento di più gare per una squadra nello stesso giorno, od in giorni consecutivi, il Consiglio Federale può ridurne la durata in misura

Art. 70

(Tornei organizzati dalle Società sportive/Club)

  1. Le Società sportive/Club che intendono organizzare dei Tornei devono presentare richiesta al Consiglio Federale almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredandola con il relativo Regolamento per l’approvazione e con l’elenco delle squadre
  2. Le squadre partecipanti al Torneo, qualora intendano disporre di calciatori tesserati per altre Società sportive/Club, devono allegare il nullaosta delle stesse.
  3. Qualora il calendario dei Tornei preveda lo svolgimento di più gare per una squadra nello stesso giorno, od in giorni consecutivi, il Consiglio Federale ha facoltà di ridurne la durata in misura
  4. E’ assolutamente proibito organizzare manifestazioni tramite intermediari o tesserati,

comunque operanti a fine di lucro.

Art. 71

(Gare con squadre estere)

  1. Le Società sportive/Club che intendono disputare gare con squadre estere sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione, al Consiglio Federale, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la disputa della
  2. Le Società sportive/Club, oltre all’autorizzazione alla disputa della gara, possono, se ritenuto

necessario, richiedere al Settore Arbitrale della F.S.G.C. la presenza dell’arbitro e dei guardalinee.

  1. Qualora Società sportive/Club intendano, per queste gare, disporre di calciatori tesserati per altre Società sportive/Club, devono allegare il nullaosta delle stesse.

Art. 72

(Gare con squadre estere od all’estero)

  1. Le Società sportive/Club che intendono disputare gare con squadre estere sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale almeno 20 giorni prima della disputa della gara e segnalare le eventuali trattative che di volta in volta si vanno ad allacciare con Società estere, escluse quelle
  2. Le Società sportive/Club sono tenute altresì a prendere contatti con le Federazioni Nazionali estere esclusivamente tramite la Segreteria della F.S.G.C., alla quale è riservato ogni rapporto diretto con la I.F.A., con l’U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
  3. Qualora le Società sportive/Club intendano, per queste gare, disporre di calciatori tesserati per altre Società sportive/Club, devono allegare il nullaosta delle stesse.

TITOLO XII

UFFICIALI DI GARA

Art. 73

(Direzione delle gare ufficiali)

  1. Le gare considerate ufficiali devono essere dirette almeno da un arbitro designato dal competente organo del Settore Arbitrale. Soltanto per le gare dell’attività giovanile promozionale possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
  2. L’arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara ed a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato al Giudice Sportivo con le modalità previste, anche per via telematica.
  3. Quando non sia prevista la designazione degli assistenti ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per lo svolgimento di tale funzione, un tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell’arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di
  4. Nelle gare di cui al comma 3, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

  1. Nelle gare di cui al comma 3, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di

gara all’uopo reperiti.

  1. Qualora, nel corso di una gara un’assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 3, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della

Art. 74

(Assistenza agli ufficiali di gara)

  1. Le Società devono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere le loro funzioni in completa
  2. Le società ospitanti – o considerate tali – sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi. Il Dirigente Responsabile deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della gara e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più lunga
  3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante – o considerata tale – e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
  4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo ai capitani ed ai calciatori delle squadre di dare protezione agli ufficiali di

Art. 75

(Assenza dell’arbitro designato)

  1. Se, all’ora ufficialmente fissata per l’inizio della gara, l’arbitro designato non è presente, le due squadre devono attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per il tipo di gara, ovvero per un minor periodo disposto dal Consiglio Federale.
  2. Nel caso l’assenza perduri oltre il suddetto periodo, le due Società interessate sono tenute a contattare il competente Organo del Settore Arbitrale e devono affidare la direzione ad un altro arbitro effettivo presente in campo, da ricercarsi a partire dall’ora ufficialmente fissata per l’inizio della gara, sempreché risulti abilitato per il tipo di gara. Qualora siano presenti in campo più arbitri e non venga raggiunto l’accordo fra le Società, la designazione verrà effettuata per
  3. La sostituzione deve essere ufficializzata in un documento compilato dall’arbitro prescelto, controfirmato dai due capitani e contenente l’indicazione dell’eventuale rifiuto di uno di essi o di entrambi a controfirmarlo, con la relativa motivazione. Tale documento di verbalizzazione deve essere inoltrato dall’arbitro prescelto all’Ente organizzatore della
  4. La Società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro, scelto con le modalità di cui sopra, è considerata rinunciataria alla gara ad ogni effetto. Nel caso in cui l’arbitro designato sia nel frattempo giunto in campo disponibile per dirigere la gara prima del suo inizio, o prima dell’inizio del secondo tempo, spetta a lui la direzione della gara

Art. 76

(I Commissari di Campo)

  1. Gli Organi Federali possono inviare, con funzioni di Commissari di Campo, propri incaricati perché riferiscano sull’andamento delle gare, sulla loro organizzazione, sulle misure di ordine pubblico, sul comportamento del pubblico e dei dirigenti delle squadre, nonché su fatti ad esse E’ esclusa dal loro rapporto qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro.
  2. I Commissari di Campo, in caso di necessità, devono concorrere ad assistere e tutelare l’arbitro ed intervenire presso i dirigenti delle Società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine
  3. I Commissari di Campo hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto del campo di gioco.
  4. Salvo rilevino necessario un loro diretto intervento, i Commissari possono astenersi dal

TITOLO XIII

LE SQUADRE NAZIONALI

Art. 77

(Squadre e Rappresentative Nazionali)

  1. L’art. 1 dello Statuto Federale riconosce la rappresentanza dell’attività calcistica sammarinese, in campo internazionale, esclusivamente alla S.G.C. nella sua esplicazione agonistica, primariamente alla squadra Nazionale quale emanazione diretta.
  2. Il Consiglio Federale ha competenza sull’organizzazione e sulla regolazione di tutti gli aspetti che attengano le squadre Nazionali e le loro immagini, delle quali ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla S.G.C..
  3. Nell’ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l’utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi F.S.G.C. sull’immagine delle squadre Nazionali ad altri
  4. Costituiscono, fra l’altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, l’emblema, la maglia e l’effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale con o senza esclusiva della squadra; lo sfruttamento degli spazi pubblicitari negli stadi, nonché ogni pubblicazione o diffusione audio- visiva inerente le competizioni della Squadra Nazionale a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; nonché la commercializzazione di ogni aspetto che sfrutti gli elementi sopra
  5. L’utilizzazione dei diritti della F.S.G.C. posta in essere senza la prescritta autorizzazione di cui al precedente comma, comporta, per le persone ed Enti soggetti alla osservanza delle norme federali, un esposto alla Procura

Art. 78

(Partecipazione dei calciatori a squadre rappresentative nazionali)

  1. E’ titolo di grande onore, per i calciatori e per le loro Società od Associazioni Sportive di

appartenenza, essere chiamati a far parte delle squadre Nazionali.

  1. Salvo eccezioni particolari di competenza, possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali solamente i cittadini sammarinesi tesserati per la S.G.C..

  1. I calciatori che, senza provati e legittimi impedimenti, neghino il loro concorso all’attività delle squadre o rappresentative suddette, sono passibili di squalifica, non inferiore a due mesi, per gare ufficiali della propria Società. Il Consiglio Federale presenta un esposto alla Procura Federale a carico dei calciatori inadempienti per i provvedimenti del
  2. Per le gare di manifestazioni e competizioni internazionali in cui siano impegnate le Squadre Rappresentative Nazionali, le Società sono tenute sempre e comunque mettere i propri calciatori a disposizione della F.S.G.C..
  3. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o per infermità, non rispondono alla convocazione per l’attività della squadra Nazionale o rappresentativa di categoria in occasione di manifestazioni ufficiali producendo idoneo certificato medico, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la propria Società di appartenenza, alla gara immediatamente successiva all’impegno di convocazione al quale non hanno dato
  4. Il Consiglio Federale ha facoltà di vietare l’effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si

svolge una competizione internazionale alla quale prendono parte le Squadre Nazionali.

  1. Il Presidente Federale può disporre l’esclusione di calciatori dalla convocazione in Nazionale per gravi motivi ovvero per indebita utilizzazione dei

Art. 79

(Il Programma)

  1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale in accordo con il Consiglio Federale sentito il riferimento del Settore
  2. La F.S.G.C. partecipa alle seguenti manifestazioni ufficiali: Coppa del Mondo, Coppa Europa per Squadre Nazionali, Campionato Under 21, Campionato Europeo Under 17; Campionato Europeo Under 19; Coppa delle Regioni dell’U.E.F.A., Campionato d’Europa di Futsal della E.F.A..

TITOLO XIV

RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CALCIATORI

Art. 80 (Doveri delle Società)

  1. Le Società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali in conformità del tipo di rapporto instaurato con l’accordo o con il
  2. L’inosservanza da parte della Società nei confronti dei tesserati di quanto previsto al comma

precedente comporta un esposto alla Procura Federale per i relativi procedimenti disciplinari.

Art. 81 (Doveri dei tesserati)

  1. I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni della S.G.C. e delle rispettive prescrizioni dettate dalle Società sportive di appartenenza. I calciatori ed i tecnici sono altresì tenuti all’osservanza di eventuali accordi quadro definiti tra le rispettive rappresentanze (ASC e ASAC) e la F.S.G.C. e di ogni legittima pattuizione contenuta negli accordi individuali. In caso di

inadempienza si applicano le sanzioni previste nelle medesime pattuizioni e dagli eventuali accordi sopra richiamati, nonchè quelle comminate dagli Organi competenti.

  1. I “giovani” devono partecipare, salvo impedimenti per motivi di studio, di lavoro o di salute, alle attività agonistiche e di addestramento predisposte dalle Società per il loro perfezionamento

Art. 82

(Accordi economici tra Società e tesserati)

  1. Gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale, nonché alle regole generali inserite nell’Accordo quadro, ove sottoscritto, fra le componenti federali rappresentative dei calciatori e dei tecnici (ASC e ASAC) e la S.G.C. e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula.
  2. Sono consentiti, purché risultanti dagli accordi depositati presso la Segreteria Federale, premi collettivi per obiettivi specifici, riferiti a qualificazioni o classificazioni Sono altresì consentiti premi individuali, ad esclusione dei premi partita, purché anch’essi risultanti dagli accordi stipulati con i calciatori od allenatori contestualmente alla stipula dell’accordo economico.

Art. 83

(Accordi contrari alle norme)

  1. Sono vietati, e quindi privi di valenza, gli accordi stipulati in contrasto con le norme dei regolamenti
  2. Sono, inoltre, vietati accordi tra Società sportive, calciatori e/o Tecnici che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni stabilite tra le parti interessate e con ogni altra disposizione federale.
  3. In caso di violazioni dei divieti di cui ai precedenti commi, è competente a procedere la Procura Federale dinanzi agli Organi Giudicanti di primo e secondo grado, ferma restando la competenza del Collegio Arbitrale per le controversie aventi carattere esclusivamente

Art. 84

(Contributi Giovani Calciatori)

  1. Alle Società sportive che svolgono attività giovanile (PSG) la S.G.C. destina un contributo di

€. 200,00 per ogni atleta che, al termine di tale percorso, venga tesserato dalla San Marino

Academy. Tale contributo si somma a quello già erogato annualmente.

  1. Qualora il giovane atleta risultasse essere di interesse nazionale e/o si prospettasse per lui il tesseramento presso una Società sportiva italiana, la S.G.C. corrisponderà alla società sammarinese di provenienza il contributo di preparazione stabilito dal Consiglio Federale, anche sulla base degli importi previsti per la categoria nella quale svolgerà attività sportiva presso una società affiliata alla F.I.G.C.. Agli effetti dell’erogazione del contributo di preparazione vengono prese in considerazione tutte le Società che hanno tesserato l’atleta nel proprio settore giovanile di base, le quali percepiranno una quota del contributo calcolata in base al numero delle stagioni sportive di tesseramento. La F.S.G.C. erogherà il contributo di preparazione in due tranche: la prima, pari al 50% del totale dovuto, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e la seconda al termine della stagione sportiva.

  1. Qualora sia una Società sportiva affiliata alla F.S.G.C. a voler tesserare il giovane atleta, sarà quest’ultima a corrispondere il contribuito di preparazione stabilito dal Consiglio Federale alle Società sportive che lo hanno tesserato nel proprio settore giovanile di base, previo controllo da parte della F.S.G.C. del percorso formativo e di tesseramento del calciatore. Qualora l’atleta sia stato tesserato per più di una Società, ognuna di queste percepirà una quota di contributo in base al numero delle stagioni sportive in cui lo ha

TITOLO XV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 85 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale, sentito il Comitato Federale, entra in vigore dal 07 Settembre 2021, data di pubblicazione sul sito ufficiale della FSGC.

Le norme riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti dei calciatori e/o tecnici ed ogni altra norma che incide sullo status di tesseramento, nonché le norme che disciplinano i Campionati, ove modificate, entrano in vigore nella stagione sportiva successiva rispetto a quella della pubblicazione del presente Regolamento sul sito ufficiale della FSGC.

 

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Regolamento Organico