Ulteriore procedimento avviato dalla Procura Federale

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio comunica come la Procura Federale:

 

  • Esaminati gli atti di indagine relativi al procedimento disciplinare n. 5/2017, avente ad oggetto la presunta alterazione della gara Virtus-Tre Fiori del 17/04/2016 di Campionato Sammarinese;
  • Valutato il materiale probatorio acquisito

 

abbia deferito alla Commissione Disciplinare sei tesserati ed una società calcistica sammarinese, qui di seguito elencati:

 

  • Il sig. GIULIANELLI PIER DOMENICO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere – prima della gara – posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

 

  • Il sig. SILVI MARCHINI FILIPPO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

 

  • Il sig. ALBANI DANIELE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

 

  • Il sig. NICOLINI DAVIDE, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

 

  • Il sig. LA MONACA MASSIMILIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

 

  • Il sig. VAGNETTI DAVIDE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;

 

  • La società VIRTUS A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina della FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, sig. Giulianelli Pier Domenico; della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide

 


FSGC | Ufficio Stampa

 

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