DEFINIZIONI
I termini sotto indicati assumono il seguente significato:
Assemblea Federale: Organo supremo e legislativo della FSGC
Associazione Sportiva/Club: società o associazione affiliata alla FSGC
Collegio Arbitrale: Organo alternativo di risoluzione delle controversie
Comitato Federale: Organo di consultazione e collaborazione della FSGC
Componenti: persone fisiche inquadrate nella FSGC
CONS: Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
Consiglio Federale: Organo esecutivo della FSGC
Dirigenti di Club: persone fisiche responsabili in materia tecnica ed amministrativa nominate od elette in seno al Club
Dirigenti Federali: persone fisiche responsabili in materia tecnica, amministrativa e medica nominate od elette in seno alla FSGC
DSA: Disciplina Sportiva Associata
FIFA: Fédération Internationale de Football Association
FSGC: Federazione Sammarinese Giuoco Calcio
FSI: Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dalla FIFA
FSN: Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dalla FIFA
Giocatore: calciatore tesserato per la FSGC
Giustizia Ordinaria: Tribunali di Stato
Giustizia Sportiva: Organi giudiziali dell’ordinamento sportivo
IFAB: International Football Association Board
Membro: Club o Associazione affiliato alla FSGC
Tribunale Arbitrale: Corte di giustizia privata che agisce in alternativa alla Giustizia Ordinaria
UEFA: Union European de Football Associations
N.B.: I termini che si riferiscono alle persone fisiche includono entrambi i generi.
TITOLO I
FEDERAZIONE E FUNZIONI
Articolo 1
Costituzione, sede, natura e lingua ufficiale
1. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), fondata nel 1931, è associazione di diritto privato riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), del quale è membro.
2. La FSGC è l’associazione delle società e delle associazioni sportive (Clubs) che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio a San Marino e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell’ordinamento federale. Lo Status dei calciatori e le previsioni dei loro trasferimenti sono regolamentati dal Consiglio Federale della FSGC in conformità con il Regolamento FIFA sullo Status ed i trasferimenti dei calciatori in vigore.
3. L’ordinamento della FSGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all’attività federale.
4. La FSGC è l’unica Federazione Sportiva Nazionale Sammarinese riconosciuta dal CONS ed affiliata alla FIFA ed alla UEFA per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale ed internazionale, abilitata ad organizzare – in particolare attraverso programmi di sviluppo e programmi giovanili – le attività sportive del giuoco del Calcio, del Futsal e del Beach Soccer nella Repubblica di San Marino ed a rappresentare l’attività calcistica sammarinese in campo internazionale.
5. Gli Organi ed i dirigenti della FSGC, nello svolgimento della propria attività, devono osservare gli Statuti, i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni della FIFA e della UEFA; inoltre la FSGC applica le leggi del giuoco della FIFA e riconosce l’IFAB quale unico organismo abilitato a promulgarle e modificarle.
6. La FSGC ha sede nella Repubblica di San Marino – Strada di Montecchio n. 17, ed ha durata illimitata.
7. La lingua ufficiale della FSGC è l’Italiano. I documenti ufficiali ed i testi saranno scritti, pertanto, in italiano.
Articolo 2
Funzioni ed obiettivi della FSGC
1. La FSGC ha lo scopo di promuovere, sviluppare, regolamentare, disciplinare ed organizzare il giuoco del calcio in tutte le sue forme nella Repubblica di San Marino. Essa ha autonomia tecnica, amministrativa, organizzativa e gestionale – in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del CONS, del CIO, della FIFA e della UEFA.
2. La FSGC è neutrale in materia di politica e religione e rifiuta tutte le discriminazioni di etnia, sesso, lingua, religione, politica o di qualsiasi altra natura.
3. In particolare, la FSGC si impegna a:
a) svolgere le proprie funzioni osservando, ed obbligando tutti i propri iscritti ad osservare, i principi della lealtà, dell’integrità, dell’etica e della buona condotta sportiva in accordo con le regole del fair play, prevenendo quei comportamenti che, come corruzione e scommesse, potrebbero compromettere l’integrità delle gare, dei giocatori, dei dirigenti e delle Associazioni Sportive/Clubs;
b) osservare, e fare osservare a tutte le Associazioni Sportive/Clubs ad essa affiliati ed a tutte le persone tesserate, la propria normativa interna e gli Statuti, i Regolamenti, le Direttive e le Deliberazioni del CIO, del CONS, della FIFA e della UEFA, oltre ai Codici Etici;
c) seguire ed applicare le regole del giuoco del calcio adottate dall’IFAB, unico organo che può dettarle e modificarle, e quelle del giuoco del Futsal e del Beach Soccer che solo la FIFA può dettare e modificare;
d) riconoscere, e far riconoscere ai propri tesserati ed alle società ed associazioni alla medesima affiliate, la giurisdizione degli organi di Giustizia Sportiva della FSGC e del CONS in conformità con quanto previsto dalla Legge della Repubblica di San Marino in vigore al momento della controversia, relativa alla disciplina dell’attività sportiva, nonché, nei rapporti con la FIFA e con la UEFA, la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna – nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni degli Statuti della FIFA e della UEFA;
e) adire, e far sì che tutti i soggetti tesserati adiscano, una volta esauriti i gradi interni della giustizia federale, nelle controversie che contrappongono la FSGC a soggetti affiliati, ad associazioni sportive o a singoli tesserati, il Tribunale Sportivo istituito presso il CONS, previo eventuale procedimento arbitrale, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge della Repubblica di San Marino n. 149/2015, recante la disciplina dell’attività sportiva, e dal Regolamento di Giustizia Sportiva del CONS emanato in attuazione della medesima normativa – come specificato nell’articolo 40 del presente Statuto solo ed esclusivamente per la conformità alle norme procedurali;
f) aderire ed adottare incondizionatamente quanto previsto dalle norme sportive antidoping del CONS, della NADO di San Marino, della WADA e degli organismi sportivi internazionali FIFA e UEFA, al fine di tutelare la salute degli atleti e prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni psico-fisiche degli atleti stessi;
g) aderire alle norme statali sulla disciplina dello sport dilettantistico e professionistico, ove previste ed applicabili all’ordinamento della FSGC;
h) organizzare la preparazione dei calciatori delle Rappresentative nazionali ed approntare i mezzi necessari per la loro partecipazione alle competizioni sportive internazionali;
i) predisporre ogni forma di tutela sanitaria ed assicurativa dei propri iscritti (tesserati federali e soci affiliati).
4. La FSGC promuove relazioni amichevoli tra i propri Membri, i dirigenti ed i calciatori ed all’interno della società per obiettivi umanitari.
5. Nel perseguimento dei propri scopi la FSGC utilizza e gestisce gli impianti sportivi presenti sul territorio della Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dalla normativa statale sammarinese e previo accordo con il CONS e/o con gli Enti/Uffici Pubblici appositamente delegati.
Articolo 3
Organizzazione della FSGC
1. Sono Organi della FSGC:
a) l’Assemblea Federale;
b) il Presidente;
c) il Vice – Presidente;
d) il Consiglio Federale;
e) il Segretario Generale;
f) il Tesoriere Federale;
g) il Direttore Generale;
h) il Sindaco Unico;
i) il Comitato Federale;
2. Detti Organi sono di natura elettiva o nominale in base alle procedure previste nel presente Statuto.
Articolo 4
Requisiti di eleggibilità
1. I soggetti che rivestono cariche elettive in seno agli Organi della FSGC devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini sammarinesi o avere la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino;
b) avere compiuto il diciottesimo (18°) anno d’età alla data di svolgimento dell’Assemblea di elezione e/o del Consiglio Federale di nomina;
c) aver svolto ininterrottamente nelle ultime due (2) stagioni sportive, attività quale calciatore, tecnico, arbitro o dirigente in ambito calcistico;
d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un (1) anno ovvero a pene che comportino – per lo stesso periodo – l’interdizione dai pubblici uffici;
e) non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
f) non aver riportato, negli ultimi due (2) quadrienni olimpici, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un (1) anno da parte della FSGC, della FIFA, della UEFA, del CONS, di una FSN o di una DSA o di un altro organismo sportivo internazionale riconosciuto, salvo provvedimento di riabilitazione da parte della FSGC;
g) non incorrere nelle incompatibilità previste dal presente Statuto;
h) non essere stato sanzionato, a seguito dell’accertamento di una violazione delle norme antidoping, da parte degli organismi nazionali ed internazionali antidoping (NADO e WADA) riconosciuti dal CIO, dalla FIFA, dalla UEFA e dal CONS.
2. Non è consentito ai soggetti che rivestono cariche elettive ricandidarsi nel caso in cui abbiano ricoperto una medesima carica per tre (3) quadrienni olimpici consecutivi.
3. I soggetti che rivestono cariche non elettive in seno agli Organi della FSGC devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo. Il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f), g), e h) del presente articolo.
4. Il Sindaco Unico deve essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) f), g) e h) del presente articolo.
Articolo 5
Incompatibilità
1. L’elezione o la nomina alle cariche di Presidente della FSGC, di componente del Consiglio Federale, di Presidente della Commissione d’Appello Federale, di Presidente della Commissione Disciplinare, di Presidente della Commissione Arbitrale Nazionale, di Capo del Dipartimento Arbitrale Nazionale, di Procuratore e Vice Procuratore Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno alla Federazione o in uno dei suoi Membri. La medesima incompatibilità opera per coloro che hanno rapporti di lavoro nell’ambito della FSGC, rapporti di lavoro con il CONS e ruoli di funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
2. La carica di Sindaco Unico è incompatibile con qualsiasi carica federale e/o societaria nell’ambito della FSGC.
3. Coloro che rivestono cariche direttive all’interno della FSGC non possono contemporaneamente ricoprire cariche direttive in Membri della FSGC, in altre Federazioni, ed incarichi politici rappresentativi.
4. Non possono altresì ricoprire cariche direttive nella FSGC:
a) gli atleti agonisti selezionabili per la rappresentativa/squadra nazionale di San Marino in competizioni internazionali che svolgono l’attività agonistica nell’ambito della FSGC, ad eccezione di un loro rappresentante designato dall’Associazione Sammarinese Calciatori (ASC);
b) i tecnici e gli allenatori che abbiano un rapporto di lavoro nell’ambito della FSGC o con il CONS, ad eccezione di un loro rappresentante designato dall’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio (ASAC), in conformità con quanto previsto dal Regolamento Settore Tecnico;
c) gli arbitri appartenenti al Settore Arbitrale;
d) i consulenti ed i collaboratori che abbiano un rapporto di lavoro nell’ambito della FSGC e/o del CONS ed i funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
5. L’incompatibilità nel ricoprire cariche elettive federali è estesa anche a coloro che:
a) ricavino un reddito personale prevalente dall’attività collegata alla FSGC;
b) siano parenti, affini in linea retta di primo (1°) grado e/o in linea collaterale di secondo (2°) grado, coniugi e conviventi more uxorio di dipendenti e dirigenti eletti o nominati in seno alla FSGC.
6. Coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità sopra previste devono risolvere la loro posizione entro trenta (30) giorni dalla data in cui si verifica la condizione di incompatibilità, con comunicazione da trasmettere alla FSGC. Nel caso di mancata comunicazione dell’opzione nei termini sopra indicati, il Dirigente Federale interessato sarà considerato decaduto e sostituito all’interno dell’organo direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti federali con delibera del Consiglio Federale adottata nella prima (1^) seduta utile.
7. In caso di conflitti di interessi temporanei o limitati a singole deliberazioni, i Consiglieri Federali interessati devono astenersi dal prendere parte a tali deliberazioni.
Articolo 6
Membri della FSGC
1. Sono Membri della FSGC:
a) Associazioni Sportive/Clubs;
b) Associazione Sammarinese Calciatori (ASC);
c) Associazione Sammarinese Arbitri (ASA);
d) Associazione Sammarinese Allenatori Calcio (ASAC).
2. La FSGC procede, alle condizioni stabilite dalle proprie norme organizzative interne, all’affiliazione delle Associazioni Sportive/Clubs ed al tesseramento delle persone fisiche.
3. Fanno parte della FSGC, assumendo di conseguenza diritti e doveri, tutte le Associazioni Sportive/Clubs in regola con l’affiliazione, tutte le persone fisiche in regola con il tesseramento, l’ASC, l’ASA e l’ASAC.
Articolo 7
Membri d’onore della FSGC
1. Sono membri d’onore della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio coloro che per particolari benemerenze acquisite o meriti sportivi hanno ricevuto la nomina dall’Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale.
2. I membri d’onore partecipano alle sedute dell’Assemblea Federale senza diritto di voto.
Articolo 8
Diritti dei membri della FSGC
1. I membri della FSGC hanno i seguenti diritti:
a) prendere parte all’Assemblea Federale della FSGC, ricevere l’ordine del giorno in anticipo, essere convocati all’Assemblea Federale e/o al Comitato Federale nei termini stabiliti ed esercitare il diritto di voto;
b) presentare proposte da includere nell’ordine del giorno dell’Assemblea Federale;
c) presentare candidature alle elezioni degli Organi della FSGC;
d) essere informati degli affari della FSGC attraverso gli organi ufficiali della stessa;
e) prendere parte alle competizioni ed a tutta l’attività organizzata dalla FSGC;
f) esercitare tutti i diritti che derivino dagli Statuti e dai Regolamenti della FSGC.
2. L’esercizio dei suddetti diritti è soggetto alle altre previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti applicabili.
Articolo 9
Doveri dei membri della FSGC
1 . I membri della FSGC hanno i seguenti doveri:
a) rispettare pienamente gli Statuti, i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni della FSGC, della FIFA e della UEFA in qualsiasi momento ed assicurare che questi siano rispettati anche dai propri tesserati;
b) assicurare l’elezione dei propri organi decisionali, almeno ogni quattro (4) anni;
c) prendere parte alle competizioni previste all’articolo 51 a), b) e c) organizzate dalla FSGC;
d) pagare la tassa di affiliazione;
e) rispettare le regole del giuoco così come dettate dall’IFAB e le regole del Beach Soccer e del Futsal così come dettate dalla FIFA, e di assicurare che queste siano rispettate anche dai propri tesserati attraverso una disposizione statutaria;
f) comunicare alla FSGC ogni modifica al proprio statuto e/o regolamenti così come all’elenco dei componenti l’organo o gli organi direttivi interni;
g) non mantenere e/o avere rapporti di natura sportiva con soggetti non riconosciuti o con membri che siano stati sospesi od esclusi;
h) osservare i principi di lealtà, integrità e del buon comportamento sportivo come espressione di fair play mediante una previsione statutaria;
i) mantenere le condizioni obbligatorie specificate nell’articolo 10, comma 2, del presente Statuto per tutta la durata dell’affiliazione;
j) tenere un libro soci da aggiornare regolarmente;
k) provvedere all’assicurazione dei propri iscritti, ad esclusione di quelli non praticanti.
2 . La violazione dei summenzionati obblighi da parte di uno dei membri, o dei suoi tesserati, può comportare sanzioni all’uopo previste nel presente Statuto e nei Regolamenti federali.
Articolo 10
Affiliazione
1. Ogni Associazione Sportiva/Club che voglia diventare membro della FSGC deve essere dotata di personalità giuridica, avere natura privatistica, non perseguire scopo di lucro e presentare domanda scritta al Consiglio Federale che, dopo averla vagliata, la sottopone all’approvazione dell’Assemblea Federale nella prima (1^) riunione utile.
2. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell’atto costitutivo;
b) copia dello Statuto che, come gli eventuali Regolamenti interni del Club, dovrà essere approvato dal Consiglio Federale della FSGC e deve:
i. essere redatto secondo i principi di democrazia interna e nel rispetto della normativa dettata dalla FSGC e dal CONS;
ii. rispettare, e prevedere l’obbligo di far rispettare a tutti i soci, gli Statuti, i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni della FSGC, della UEFA e della FIFA, le regole del giuoco in vigore, la Legge 30 settembre 2015 n. 149 e le altre norme in vigore in materia sportiva;
iii. contemplare l’istituto del vincolo di giustizia sportiva ed il riconoscimento dell’autorità degli Organi di Giustizia Sportiva istituiti presso il CONS;
iv. stabilire la sede legale del Club nel territorio della Repubblica di San Marino;
v. prevedere l’autonomia e l’indipendenza del Club da ingerenze esterne;
vi. prevedere una procedura di elezione e/o di nomina dei propri organi interni che garantisca la completa indipendenza del Club;
vii. prevedere l’impegno ad organizzare, e partecipare, a competizioni amichevoli previo nulla osta della FSGC;
viii. prevedere che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva del giuoco del calcio debbano essere utilizzati per l’organizzazione, la formazione, la programmazione, lo sviluppo e la gestione dell’attività sportiva stessa;
c) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi, indicando i soggetti cui spetta il potere di firma.
3. L’Assemblea Federale ammette il Club che presenta la domanda con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto di voto. Al momento dell’ammissione il nuovo Membro acquista i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto.
4. L’affiliazione deve essere rinnovata annualmente con il pagamento della relativa tassa, l’iscrizione alle competizioni sammarinesi e la presentazione dell’organigramma societario aggiornato.
Articolo 11
Tesseramento
1. L’appartenenza per le persone fisiche alla FSGC è determinato dal tesseramento.
2. Il tesseramento alla FSGC può avvenire in forma diretta o in forma indiretta attraverso le Associazioni Sportive/Clubs e deve essere rinnovato annualmente.
3. Non è ammesso il tesseramento per più di un (1) Club contemporaneamente.
Articolo 12
Sospensione
1. L’organo competente a decidere della sospensione di un membro della FSGC è l’Assemblea Federale, validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti aventi diritto di voto, con una maggioranza dei tre quarti (3/4) dei presenti.
2. Il Consiglio Federale può, tuttavia, sospendere provvisoriamente ma con effetto immediato un membro che abbia seriamente e/o ripetutamente violato i doveri previsti dal presente Statuto. La sospensione dura fino alla prima (1^) Assemblea Federale successiva al provvedimento, a meno che il Consiglio Federale lo abbia già revocato. L’Assemblea Federale può confermare o revocare il provvedimento.
3 . Un membro sospeso perde i diritti derivanti dall’appartenenza alla FSGC e gli altri membri non possono avere rapporti sportivi con esso. La Commissione Disciplinare della FSGC può comminare altre sanzioni.
Articolo 13
Esclusione
1. L’organo competente a decidere dell’esclusione di un membro della FSGC è l’Assemblea Federale, validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti aventi diritto di voto, con una maggioranza dei tre quarti (3/4) dei presenti.
2. Un Membro può essere escluso:
a) se non adempie le proprie obbligazioni economiche nei confronti della FSGC;
b) se viola ripetutamente lo Statuto, i Regolamenti, le Direttive e/o le Decisioni della FSGC, della FIFA e della UEFA e/o pone in essere gravi inosservanze di tali normative;
c) se adisce il Tribunale Ordinario, salvo che le disposizioni dei Regolamenti della FSGC, della FIFA e della UEFA e/o di una legge vincolante lo prevedano specificatamente;
d) in caso di mancata iscrizione alle competizioni sammarinesi previste all’articolo 51 a), b) e c) per due (2) anni consecutivi;
e) se previsto da ulteriori disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti federali.
3. Il mancato versamento della tassa di affiliazione e la mancata iscrizione alle competizioni di cui all’art. 51 a), b) e c) comportano automaticamente l’esclusione dalla FSGC del club inadempiente.
Articolo 14
Cessazione di appartenenza alla FSGC
1. Un Membro può rinunciare all’affiliazione alla FSGC e le dimissioni avranno effetto dalla fine della stagione sportiva durante la quale sono state presentate. Le dimissioni devono essere notificate alla Segreteria Generale della FSGC prima dell’inizio della stagione sportiva successiva.
2. Le dimissioni non sono efficaci fino a quando il membro che vuole rinunciare all’affiliazione adempie le proprie obbligazioni finanziare nei confronti della FSGC e degli altri membri.
3. In caso di incorporazione o fusione tra due (2) Associazioni Sportive/Clubs, una (1) delle affiliazioni cessa.
4. In caso di scioglimento di un’Associazione Sportiva/Club, i suoi eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla FSGC – salvo diverse disposizioni in materia previste dalle leggi in vigore.
TITOLO II
LA STRUTTURA
Articolo 15
Definizione e composizione dell’Assemblea Federale
1. L’Assemblea Federale è l’organo sovrano e legislativo della FSGC. Si costituisce secondo i principi della democrazia rappresentativa e della parità dei sessi. Solo se regolarmente costituita ha l’autorità di prendere decisioni e deliberare.
2. L’Assemblea Federale si compone di Delegati, nello specifico:
a) il Presidente della FSGC;
b) i componenti del Consiglio Federale;
c) il Presidente di ogni Club e tre (3) Delegati per ognuno di questi;
d) il Presidente ed un (1) Delegato dell’Associazione Sammarinese Calciatori (ASC);
e) il Presidente ed un (1) Delegato dell’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio (ASAC);
f) il Capo Dipartimento Arbitrale Nazionale e un delegato del Dipartimento stesso.
3. Partecipano all’Assemblea Federale, senza diritto di voto: i membri onorari della FSGC, il Sindaco Unico, il Direttore Generale ed i cittadini sammarinesi eletti negli organi della FIFA e della UEFA.
4. La qualifica di Delegato/componente dell’Assemblea Federale ha durata quadriennale (ciclo olimpico), fatta eccezione per i Presidenti delle Associazioni Sportive/Clubs – la cui durata è relativa a quella del proprio incarico – e per i membri onorari – la cui carica è a vita.
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La qualifica di Delegato/componente dell’Assemblea Federale può essere revocata per gravi motivi dall’Assemblea Federale stessa, validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti aventi diritto di voto, con votazione segreta ed a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei presenti. La qualifica di Delegato/componente può essere revocata, altresì, da parte del club/associazione di appartenenza. Il Delegato revocato perde il diritto di partecipare all’Assemblea e non può essere sostituito fino al termine della carica (ciclo olimpico).
Il Delegato può essere sostituito dal Membro che lo ha originariamente eletto, nei casi in cui venga eletto Presidente Federale o Consigliere Federale, in caso di morte, in caso di comprovata perdita della capacità di intendere e di volere ed in caso di proprie dimissioni dal Membro di appartenenza.
5. Il Presidente Federale presiede e guida l’Assemblea Federale secondo le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.
6. L’Assemblea Federale può nominare osservatori che prendano parte alla stessa ma senza il diritto di intervenire e/o votare.
Articolo 16
Delegati e voti
1. I Delegati devono appartenere al Membro della FSGC che rappresentano ed essere eletti dal competente organo di quel Membro.
2. Ogni Delegato ha diritto ad esprimere un (1) voto nell’Assemblea Federale e solo i Delegati presenti possono votare. Il voto per delega e/o lettera non è ammesso.
3. Non possono essere nominati quali Delegati i Consiglieri Federali, coloro che svolgono attività lavorativa per la FSGC e coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.
4. L’elettorato passivo si esercita con il compimento del diciottesimo (18°) anno di età alla data di svolgimento dell’Assemblea e per esercitarlo è necessario essere in possesso dei requisiti e non incorrere nelle incompatibilità previste dal presente Statuto.
Articolo 17
Convocazione dell’Assemblea Federale
1. L’Assemblea Federale può essere ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea Federale ordinaria è convocata dal Presidente Federale o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Federali almeno una (1) volta all’anno ed almeno otto (8) giorni prima del suo svolgimento.
3. L’Assemblea Federale straordinaria è convocata, in qualsiasi momento, dal Presidente Federale o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Federali almeno otto (8) giorni prima del suo svolgimento o su richiesta della maggioranza (50%+1) dei componenti l’Assemblea Federale aventi diritto di voto entro otto (8) giorni dalla richiesta. Se l’Assemblea straordinaria non è convocata, i Delegati che rappresentano i componenti richiedenti possono convocarla autonomamente o, da ultimo, chiedere assistenza alla FIFA e/o alla UEFA.
4. Nella convocazione, che può essere inviata via posta ordinaria o elettronica, devono essere indicati data, ora e sede di svolgimento dell’Assemblea Federale nonché l’ordine del giorno, con l’avviso – in caso di Assemblea ordinaria – che i Delegati possono indicare argomenti da inserire in quest’ultimo fino a cinque (5) giorni prima dell’Assemblea.
5. L’avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della FSGC.
6. L’Assemblea deve sempre essere indetta in prima (1^) e seconda (2^) convocazione, a distanza di almeno trenta (30) minuti l’una dall’altra.
7. L’ordine del giorno dell’Assemblea Federale ordinaria è redatto dal Segretario Generale su proposta del Consiglio Federale e/o dei Membri. L’Assemblea Federale non può deliberare su questioni non inserite nell’ordine del giorno. L’ordine del giorno può essere modificato su proposta dei tre quarti (3/4) dei Delegati presenti all’Assemblea Federale aventi diritto di voto.
8. L’ordine del giorno dell’Assemblea Federale straordinaria è redatto da chi ne abbia fatto richiesta – dal Presidente, dal Consiglio Federale o dai componenti l’Assemblea Federale aventi diritto di voto. L’ordine del giorno di un’Assemblea straordinaria non può essere modificato.
Articolo 18
Funzioni dell’Assemblea Federale ordinaria
L’Assemblea Federale ordinaria:
a) delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e della relazione annuale;
b) delibera in materia di politica sportiva, amministrativa e finanziaria;
c) delibera su questioni demandate dal Consiglio Federale e/o dalle Commissioni;
d) delibera in merito alle richieste di nuove affiliazioni;
e) nomina i membri d’onore, su proposta del Consiglio Federale;
f) approva il verbale della precedente seduta;
g) elegge il Presidente, il Consiglio Federale ed il Sindaco Unico;
h) delibera sulla sospensione e/o espulsione di un Membro;
i) delibera sugli argomenti inseriti nell’ordine del giorno su richiesta dei Delegati;
j) delibera sulla revoca del mandato ad uno (1) o più componenti gli organi della FSGC.
Articolo 19
Funzioni dell’Assemblea Federale straordinaria
1. L’Assemblea Federale straordinaria:
a) modifica lo Statuto, il quale dovrà successivamente essere ratificato dal Consiglio Nazionale del CONS;
b) revoca il mandato al Presidente, ai Consiglieri Federali, al Sindaco Unico, ai Delegati/componenti dell’Assemblea Federale;
c) revoca l’affiliazione ai Clubs ed il tesseramento ai tesserati;
d) integra o sostituisce il Consiglio Federale ed il Sindaco Unico;
e) scioglie la FSGC.
2. Ogni proposta di modifica statutaria deve essere presentata per iscritto da un componente dell’Assemblea Federale o dal Consiglio Federale al Segretario Generale, con una breve relazione ed esposizione dei motivi a fondamento della richiesta. Se la proposta viene presentata da un Delegato, questa deve essere sottoscritta anche da un altro Delegato. All’Assemblea straordinaria devono essere presenti almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto di voto e la proposta viene deliberata se raggiunge la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei presenti.
Articolo 20
Quorum dell’Assemblea Federale
1. L’Assemblea si ritiene validamente costituita in prima (1^) convocazione con la presenza della metà più uno (50%+1) dei componenti aventi diritto ed in seconda (2^) convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti aventi diritto, fatto salvo per l’elezione alle cariche federali, per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento della Federazione o per altri casi il cui numero di presenze e maggioranze sono stabilite dagli specifici articoli del presente Statuto o da Regolamenti Federali. Se non è raggiunto il quorum, una seconda (2^) Assemblea Federale deve essere convocata entro ventiquattro (24) ore con lo stesso ordine del giorno.
Articolo 21
Modalità di voto delle decisioni dell’Assemblea Federale e loro efficacia
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
2. Salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto si vota per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni per le elezioni del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Sindaco Unico e di altri casi indicati dal presente Statuto, che avvengono a scrutinio segreto.
3. Se dall’alzata di mano non risulta in maniera evidente la maggioranza in favore di una mozione, il voto verrà espresso tramite appello in ordine alfabetico.
4. Le decisioni adottate dall’Assemblea Federale entrano in vigore immediatamente dopo la chiusura del verbale dell’Assemblea Federale, salvo diverse disposizioni nel presente Statuto.
Articolo 22
Assemblee elettive
Le Assemblee elettive sono disciplinate dalle disposizioni del presente Statuto e dell’apposito Regolamento Elettorale.
Articolo 23
Presidente e Vice – Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Federale, è il legale rappresentante della FSGC ed è titolare del potere di firma per la stessa. Il Consiglio Federale può attribuire il potere di firma ad altri soggetti, in caso di assenza del Presidente o di questioni particolarmente rilevanti per la FSGC.
2. Il Presidente Federale deve essere cittadino sammarinese e rimane in carica per il quadriennio olimpico e non può essere eletto per più di tre (3) quadrienni olimpici consecutivi.
3. Il Presidente ha il compito di:
a) implementare decisioni di esecuzione delle delibere dell’Assemblea Federale e del Consiglio Federale, attraverso il Segretario Generale;
b) assicurare l’effettivo funzionamento degli Organi della FSGC;
c) supervisionare l’operato del Segretario Generale e proporne la nomina o le dimissioni;
d) gestire le relazioni tra la FSGC ed i propri Membri, la FIFA, la UEFA, il CONS, gli organi politici della Repubblica di San Marino e le altre organizzazioni;
e) convocare e presiedere l’Assemblea Federale ed il Consiglio Federale sempre con diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
f) adottare atti aventi carattere di estrema urgenza, fatta salva la successiva ratifica degli stessi da parte degli organi competenti.
4. In caso di temporanea assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice – Presidente.
5. Il Vice – Presidente è nominato dal Consiglio Federale al proprio interno su proposta del Presidente ed ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sue temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo – secondo quanto previsto dal presente Statuto.
6. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice – Presidente assume la rappresentanza legale della FSGC sino allo svolgimento dell’Assemblea Federale convocata in via straordinaria entro sessanta (60) giorni ai fini di eleggere il nuovo Presidente.
Articolo 24
Composizione del Consiglio Federale
1 . Il Consiglio Federale è eletto dall’Assemblea Federale, è l’organo esecutivo della FSGC ed è formato da 9 componenti:
a) il Presidente;
b) il Vice – Presidente;
c) il Segretario Generale;
d) il Tesoriere;
e) cinque (5) componenti ordinari.
2. Il Consiglio Federale resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca per gravi motivi deliberata dall’Assemblea Federale.
3. I Consiglieri Federali devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del presente Statuto e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 5 del presente Statuto.
4. Un Consigliere Federale non può essere al contempo anche membro degli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Il Consiglio Federale attribuisce al proprio interno deleghe specifiche ed i Consiglieri designati possono percepire il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività loro assegnata nonché un gettone di presenza. Analogo diritto potrà essere riconosciuto ai Consiglieri nominati dirigenti sportivi federali ai sensi e per gli effetti dell’art. 54.2 della Legge 30.09.2015 n. 149 s.m.i.
In entrambi i casi il rimborso delle spese sostenute ed il gettone di presenza potranno essere riconosciuti previa adozione di un Regolamento ratificato dall’Assemblea Federale.
Quanto percepito dagli aventi diritto dovrà essere inserito sia nella dichiarazione dei redditi personale dei percipienti che nel bilancio della FSGC
6. La posizione di Consigliere sarà considerata vacante in caso di morte o di assenza, senza valida giustificazione, a tre (3) riunioni consecutive del Consiglio Federale.
7. Qualora fossero vacanti da una (1) a quattro (4) posizioni, il Consiglio Federale rimane in carica fino alla successiva Assemblea Federale nel corso della quale verranno eletti i componenti in sostituzione per la restante durata dell’incarico di Consigliere. Qualora le posizioni vacanti fossero cinque (5) o più, il Presidente Federale convoca entro trenta (30) giorni un’Assemblea straordinaria per l’elezione dei sostituti per la restante durata dell’incarico di Consigliere.
8. Nel caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o di quello consuntivo o della relazione annuale da parte dell’Assemblea Federale si avrà, previa consultazione con gli Organi competenti deputati all’emissione dei suddetti atti, la decadenza dell’intero Consiglio Federale, Presidente incluso. Entro sessanta (60) giorni dovrà essere convocata l’Assemblea Federale in via straordinaria per le nuove elezioni di tutte le cariche federali. Tra la decadenza del Consiglio Federale e l’Assemblea straordinaria, la prorogatio dei poteri e dei doveri e l’ordinaria amministrazione spettano al Presidente Federale o al Vice – Presidente, se di competenza.
Articolo 25
Riunioni del Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale è convocato dal Segretario Generale su incarico del Presidente almeno una (1) volta al mese o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei propri componenti. Deve essere redatto il verbale di ogni riunione che verrà poi approvato nella riunione successiva e conservato presso la Segreteria Federale.
2. L’ordine del giorno è stilato dal Presidente o dai Consiglieri che abbiamo richiesto la riunione.
3. Il Consiglio Federale si ritiene validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Federale non sono pubbliche ma possono partecipare, senza diritto di voto:
a) quando hanno ad oggetto argomenti di carattere contabile – finanziario e la redazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e della relazione annuale, il Sindaco Unico;
b) quando espressamente invitati, i cittadini sammarinesi eletti in seno agli organi della FIFA e della UEFA e tutti coloro che hanno incarichi nell’ambito della FSGC;
c) il Direttore Generale.
6. In caso di conflitto di interessi, i Consiglieri Federali hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla deliberazione.
Articolo 26
Funzioni del Consiglio Federale
Il Consiglio Federale attua gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea Federale, provvede alla gestione ed all’organizzazione della FSGC per il raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto ed in particolare:
a) su proposta del Presidente nomina al proprio interno il Vice – Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) attribuisce le deleghe ai Consiglieri Federali e/o al Direttore Generale;
c) costituisce gli Organi, i Settori e le Commissioni della FSGC;
d) nomina i dirigenti/direttori ed i collaboratori federali per settori di competenza, attribuendone ruoli, mansioni, responsabilità ed inquadramento economico in base a specifici accordi;
e) delibera, d’intesa col Comitato Federale, sull’ordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, federali e societarie;
f) programma e gestisce i campionati nazionali e le altre competizioni federali;
g) esamina attraverso le proprie strutture, verificandone la conformità, gli Statuti, i Regolamenti e i Bilanci dei Clubs affiliati, e decidendo in merito;
h) organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive e decide la partecipazione della FSGC alle conferenze, ai congressi ed alle manifestazioni sportive internazionali;
i) delibera su ogni altra questione – tecnica, sportiva, amministrativa, contabile e disciplinare – relativa al funzionamento della FSGC;
j) con la maggioranza assoluta (50% + 1), approva i Regolamenti Federali e/o la modifica di quelli in vigore, avvalendosi della collaborazione del Comitato Federale;
k) predispone – con la maggioranza dei due terzi (2/3) – le modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Federale straordinaria;
l) vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
m) istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie, stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;
n) nomina gli ufficiali federali, gli arbitri, i medici, i tecnici/allenatori, i responsabili delle Squadre/Rappresentative nazionali ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori ed attività, stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l’eventuale rimborso spese, anche in occasione della partecipazione a conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
o) nomina gli atleti ed i commissari/arbitri che rappresenteranno la FSGC alle manifestazioni sportive internazionali;
p) approva gli Statuti ed i Regolamenti dell’Associazione Sammarinese Calciatori, dell’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio e dell’Associazione Sammarinese Arbitri;
q) decide su tutte le materie che riguardano l’attività della FSGC, incluso lo sviluppo del giuoco del calcio, che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Federale o che non siano di competenza riservata ad altri Organi e Settori della FSGC come previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti Federali;
r) amministra il patrimonio federale, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale – per poi sottoporli al controllo del Sindaco Unico e trasmetterli all’Assemblea Federale, ed al CONS, per l’approvazione;
s) promuove, realizza e sottoscrive accordi di collaborazione sportiva con altre Federazioni Sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con le Società affiliate;
t) propone all’Assemblea le richieste di affiliazione di nuovi Clubs e la nomina dei membri d’onore;
u) stabilisce annualmente le quote di tesseramento, di affiliazione e le tasse federali;
v) nomina sostituti in caso di posti vacanti negli Organi della Giustizia Sportiva o delle Commissioni;
w) organizza e coordina l’attività sportiva in collaborazione con il Comitato Federale;
x) coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, dei Settori esecutivi, dei Settori tecnici e delle Commissioni Federali;
y) nomina i consulenti tecnici che possono prendere parte all’Assemblea, senza diritto di votare.
Articolo 27
Revoca di incarico
1. L’Assemblea Federale può revocare l’incarico ad uno (1) o più componenti della FSGC. La mozione di revoca si vota con ballottaggio segreto e per essere approvata è necessaria la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti aventi diritto di voto ed una maggioranza dei tre quarti (3/4) dei presenti.
2. Il Consiglio Federale può inserire proposte di revoca nell’ordine del giorno dell’Assemblea Federale e revocare un incarico in via provvisoria. La revoca provvisoria solleva immediatamente l’interessato dagli incarichi e deve essere successivamente deliberata dall’Assemblea.
3. Ogni Consigliere può sottoscrivere la proposta per inserire la revoca da un incarico all’ordine del giorno dell’Assemblea Federale o del Consiglio Federale.
4. La proposta di revoca deve essere motivata ed inoltrata ai Consiglieri Federali ed ai Membri della FSGC insieme all’ordine del giorno; il/i componente/i coinvolto/i ha/hanno il diritto di difendersi.
Articolo 28
Segretario Generale
Il Segretario Generale è a capo della Segreteria Generale – organo operativo ed amministrativo della FSGC, è nominato dal Consiglio Federale al proprio interno su proposta del Presidente ed ha la responsabilità ed il compito di:
a) coordinare l’attività federale ed i servizi connessi alla gestione della Segreteria Federale;
b) provvedere all’esecuzione delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, dai Settori e dalle Commissioni Federali;
c) curare i rapporti con la FIFA, la UEFA, il CONS, i Membri della Federazione, gli Organi Federali, i Settori e le Commissioni Federali e le altre Federazioni Sportive Nazionali;
d) redigere i verbali delle Assemblee, del Consiglio Federale, del Comitato Federale e delle Commissioni che devono essere approvati nella riunione successiva ed archiviati presso l’ufficio della Segreteria Federale.
Articolo 29
Tesoriere Federale
Il Tesoriere Federale è nominato dal Consiglio Federale al proprio interno su proposta del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria della FSGC ed ha il compito di:
a) curare i rapporti in ambito contabile – finanziario con la FIFA, la UEFA, le altre Federazioni Sportive Nazionali, il CONS, le Associazioni/Clubs affiliati, gli Organi della FSGC, gli Istituti di Credito, gli Sponsor, etc. …;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, la relazione annuale e l’inventario dei beni della FSGC, per ogni esercizio finanziario, su indicazione del Consiglio Federale;
c) svolgere altri incarichi ricevuti dal Consiglio Federale.
Articolo 30
Direttore Generale
Il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, è incaricato dell’organizzazione amministrativa della FSGC. L’incarico è rinnovabile in base ad appositi accordi che ne stabiliscono ruolo, durata, competenze, responsabilità ed inquadramento economico.
Articolo 31
Sindaco Unico
1. Il Sindaco Unico è l’organo di controllo dell’attività finanziaria della FSGC e viene eletto dall’Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale.
2. In caso di dimissioni o decadenza, subentrerà nella carica il primo dei non eletti.
3. Il Sindaco Unico deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o appartenere all’Ordine dei Commercialisti o degli Avvocati e/o dei Notai della Repubblica di San Marino ed essere in possesso dei requisiti e non rientrare nelle incompatibilità previste dal presente Statuto.
4. La carica di Sindaco Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica federale nell’ambito della FSGC e/o societaria nell’ambito dei Clubs affiliati alla FSGC.
5. Il Sindaco Unico dura in carica per il quadriennio olimpico e può essere rieletto nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Federali. Non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
6. Una volta cessato dall’incarico, il Sindaco Unico uscente presta la massima collaborazione al nuovo Sindaco Unico fornendogli le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.
Articolo 32
Funzionamento e compiti del Sindaco Unico
1. Il Sindaco Unico ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività.
2. Il Sindaco Unico ha le seguenti funzioni:
a) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della FSGC;
b) esercitare il controllo sulla corretta redazione dei bilanci federali, preventivi e consuntivi;
c) effettuare le verifiche di cassa;
d) redigere la relazione annuale sulla gestione contabile da presentare all’Assemblea Federale.
3. Il Sindaco Unico può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
4. Al Sindaco Unico spetta un compenso fisso annuale ed un gettone di presenza – entrambi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
Articolo 33
Composizione, funzioni e riunioni del Comitato Federale
1. Il Comitato Federale è composto da:
a) il Presidente Federale;
b) i componenti del Consiglio Federale;
c) i Presidenti dei Clubs o loro delegato;
d) un (1) componente nominato da ogni Clubs regolarmente tesserato;
e) un (1) componente nominato dall’Associazione Sammarinese Allenatori regolarmente iscritto;
f) un (1) componente nominato dall’Associazione Sammarinese Calciatori regolarmente iscritto;
g) un (1) componente nominato dall’Associazione Sammarinese Arbitri regolarmente iscritto.
2. I compiti del Comitato Federale sono:
a) confrontarsi sulle programmazioni e sulle delibere dell’Assemblea Federale;
b) collaborare nella programmazione delle manifestazioni e dei campionati;
c) collaborare all’emanazione ed alle modifiche del Regolamento Organico per l’attività sportiva e relative disposizioni;
d) visionare e discutere i Resoconti Contabili e Preventivi.
3. Il Comitato Federale è convocato, almeno prima dell’inizio e al termine di ogni stagione agonistica e prima dell’Assemblea di approvazione del Bilancio, dal Segretario Generale su incarico del Consiglio Federale o del Presidente, a mezzo comunicazione scritta da inviare almeno cinque (5) giorni antecedenti la seduta.
Articolo 34
Commissioni Permanenti della FSGC
1. Fanno parte della struttura organizzativa federale le Commissioni permanenti della FSGC che consigliano ed assistono il Consiglio Federale nell’adempimento delle sue funzioni. Compiti, composizione e funzionamento delle Commissioni sono definiti dal presente Statuto e/o dagli appositi Regolamenti redatti dal Consiglio Federale.
2. Le Commissioni permanenti della FSGC sono:
a) Commissione Status Calciatori;
b) Commissione Licenze.
3. I componenti delle Commissioni restano in carica per il quadriennio olimpico e sono nominati dal Consiglio Federale su proposta dei Membri, del Presidente Federale o dei Consiglieri.
4. Ogni Presidente di Commissione deve fissare le date delle riunioni in collaborazione col Segretario Generale della FSGC al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le funzioni e relazionare al Consiglio Federale.
Articolo 35
Commissione Status Calciatori
1. La Commissione Status Calciatori controlla il rispetto del Regolamento sullo Status ed il trasferimento dei calciatori emanato dalla FIFA e determina lo status dei calciatori per le varie competizioni della FSGC.
2. E’ composta da un (1) Presidente, un (1) Vice – Presidente e tre (3) componenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
3. Le controversie sullo status dei calciatori tra la FSGC, i suoi membri, i giocatori, le Associazioni Sportive/Clubs e gli agenti sportivi, ove previsti, devono essere risolte secondo le regole e le procedure dettate in materia di giustizia sportiva dal presente Statuto e dal Regolamento Disciplina della FSGC.
Articolo 36
Commissioni Licenze UEFA
1. Le Commissioni Licenze UEFA sono responsabili del sistema di rilascio della Licenza UEFA ai Clubs affiliati alla FSGC, in conformità con quanto previsto dai regolamenti della FSGC e dall’apposito Regolamento emanato dalla UEFA.
2. E’ istituita una Commissione di primo (1°) grado ed una di secondo (2°) grado.
3. La Commissione Licenze di primo (1°) grado è l’organo che decide in prima (1^) istanza in merito al rilascio della Licenza ai Clubs che ne hanno fatto richiesta, sulla base della documentazione fornita ed in conformità alle disposizioni del Manuale Club Licensing & Financial Fair Play Regulations.
4. La Commissione Licenze di primo (1°) grado si compone di un (1) Presidente, un (1) Vice- Presidente e tre (3) componenti effettivi nominati dal Consiglio Federale, l’anno successivo alla propria elezione, per un periodo di quattro (4) anni e scelti tra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie oggetto del Manuale di Licenza. Tra i cinque (5) componenti effettivi, almeno uno (1) deve essere obbligatoriamente iscritto all’Ordine degli Avvocati e/o dei Notai ed uno (1) a quello all’Ordine dei Commercialisti.
5. La Commissione Licenze di primo (1°) grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di tutti e cinque (5) i componenti. Nel caso di sopraggiunto conflitto di interessi o di dimissioni o di revoca del mandato di uno (1) o più membri effettivi, essi dovranno essere sostituiti entro la data di convocazione della Commissione di prima (1^) istanza.
6. Le decisioni della Commissione Licenze di primo (1°) grado sono prese a maggioranza assoluta dei presenti – quorum di tre (3) membri, voto del Presidente decisivo in caso di parità.
7. La Commissione Licenze di secondo (2°) è l’organo che giudica in seconda (2^) istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione Licenze di primo (1°) grado.
8. La Commissione Licenze di secondo (2°) si compone di un (1) Presidente, un (1) Vice Presidente e tre (3) componenti, tutti nominati dal Consiglio Federale, l’anno successivo alla propria elezione, per un periodo di quattro (4) anni e scelti tra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie oggetto del Manuale. Tra i cinque (5) componenti, almeno uno (1) deve essere obbligatoriamente iscritto all’Ordine degli Avvocati e/o dei Notai ed uno (1) a quello dei Commercialisti.
9. La Commissione Licenze di secondo (2°) è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di tre (3) componenti, uno (1) dei quali deve essere il Presidente o il Vice – Presidente. Nel caso di sopraggiunto conflitto di interessi o di dimissioni o di revoca del mandato di uno (1) o più membri effettivi, essi dovranno essere sostituiti entro la data di convocazione della Commissione di seconda (2^) istanza.
10. Le decisioni della Commissione Licenze di secondo (2°) grado sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e sono definitive e vincolanti.
11. I componenti delle Commissioni Licenze UEFA devono automaticamente astenersi qualora vi sia qualche dubbio riguardo alla propria indipendenza nei confronti dei Clubs richiedenti la licenza e se c’è un conflitto d’interessi. In particolare, l’indipendenza di uno (1) dei componenti non potrà essere garantita se lo stesso o qualsiasi componente della sua famiglia (marito/moglie, figli/e, genitori, parenti, etc. …) è:
a) componente
b) azionista
c) partner in affari
d) sponsor
e) consulente
f) altro
del richiedente la licenza. La lista di cui sopra è stilata a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.
12. Per garantire la piena indipendenza ed autonomia delle Commissioni Licenze UEFA, i componenti sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio ed è, in ogni caso, fatto loro divieto di avere rapporti di qualsiasi natura coi Clubs affiliati alla FSGC.
13. La FSGC garantisce il regolare funzionamento delle Commissioni Licenze, assicurando i necessari servizi di segreteria, attraverso la costituzione dell’Ufficio Licenze.
14. I componenti delle Commissioni non possono appartenere al contempo ad un Ente giuridico del concessore di licenza.
Articolo 37
Settore Arbitrale
1. Il Settore Arbitrale è competente in materia di reclutamento, formazione, organizzazione ed impiego degli arbitri nelle competizioni.
2. Gli organi del Settore Arbitrale sono:
a) La Commissione Arbitrale Nazionale;
b) Il Dipartimento Arbitrale Nazionale.
3. La composizione, le nomine e le competenze degli Organi del Settore Arbitrale sono demandate all’apposito Regolamento.
4. Tra i compiti del Settore Arbitrale:
a) nominare gli arbitri per le partite organizzate dalla FSGC;
b) organizzare incontri ed eventi formativi nell’ambito della FSGC;
c) monitorare la formazione degli arbitri.
Articolo 38
Settore Tecnico
1. Il Settore Tecnico è la struttura tecnica federale della FSGC incaricata di svolgere attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio.
2. La composizione, le nomine e le competenze degli Organi del Settore Tecnico sono demandate all’apposito Regolamento.
3. Tra i compiti del Settore Tecnico:
a) analizzare gli aspetti dell’allenamento del giuoco del calcio;
b) analizzare le tecniche di sviluppo del giuoco del calcio;
c) creare, mantenere e gestire i rapporti internazionali per tutto quanto concerne la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;
d) svolgere attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.
Articolo 39
Commissioni ad hoc
1. Il Consiglio Federale può, se necessario, creare Commissioni ad hoc aventi una funzione speciale ed una durata limitata nel tempo, nominandone un (1) Presidente, un (1) Vice – Presidente ed i componenti.
2. I compiti e le funzioni delle Commissioni ad hoc sono stabiliti dal Consiglio Federale in appositi regolamenti.
3. Le Commissioni ad hoc riferiscono direttamente al Consiglio Federale.
TITOLO III
GIUSTIZIA SPORTIVA
Articolo 40
Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
1. I tesserati, i Clubs affiliati e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale – in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo – hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FGSC è affiliata.
2. I soggetti di cui al comma precedente accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FSGC, dalla UEFA, dalla FIFA, dai loro organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie in ambito federale e quelle tra Clubs, dirigenti e tesserati non possono essere portate innanzi al Giudice Ordinario, salvo diverse previsioni del presente Statuto o di una Legge dello Stato obbligatoria o della FIFA o della UEFA.
4. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FSGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute – su istanza della parte interessata – secondo quanto previsto dalla Legge dello Stato sullo sport e dal CONS, unicamente alla giurisdizione del CONS, in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dalle norme federali.
5. Non sono comunque soggette alla cognizione del Tribunale Sportivo istituito presso il CONS le controversie decise con lodo arbitrale – in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi o dai regolamenti federali – aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie in materia di doping e le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale così come indicate nel Regolamento Disciplina.
6. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
7. La FSGC ed i soggetti di cui al comma 1, possono adire il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni degli Statuti della FIFA e della UEFA e nella normativa che regola i rapporti internazionali fra le Federazioni affiliate alla FIFA ed alla UEFA.
Articolo 41
Organi della giustizia sportiva
1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. I requisiti per le nomine, le competenze e le relative procedure sono dettate nel Regolamento Disciplina della FSGC, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva del CONS.
2. Sono Organi della giustizia sportiva:
a) la Procura Federale (PF);
b) il Giudice Sportivo (GS);
c) la Commissione Disciplinare (CD);
d) la Commissione d’Appello Federale (CAF);
e) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti federali.
3. I suddetti Organi hanno sede nella Repubblica di San Marino, presso la sede della FSGC.
4. La durata degli incarichi è di un quadriennio olimpico. I membri sono nominati dal Consiglio Federale e possono essere rinominati o sollevati dall’incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Federale stesso.
5. Il mandato dei componenti è incompatibile con qualsiasi altra carica sia federale che all’interno di associazioni e clubs.
6. Se i componenti degli Organi giudiziari non svolgono le proprie funzioni durante il mandato, il Consiglio Federale può nominare dei sostituti.
7. Ai membri degli Organi giudiziari spetta un compenso fisso annuale ed un gettone di presenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Articolo 42
Procura Federale (PF)
1. La Procura Federale esercita l’azione disciplinare innanzi agli Organi di giustizia sportiva per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo.
2. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Regolamento Disciplina, tranne quelle attribuite alla Procura del CONS per le violazioni delle norme in materia di doping.
3. La Procura Federale si compone di un (1) Procuratore, un (1) Vice – Procuratore e si avvale di collaboratori nominati dal Consiglio Federale.
Articolo 43
Giudice Sportivo (GS)
1. E’ nominato un (1) Giudice Sportivo per l’attività Dilettanti e per l’attività Futsal ed un (1) Giudice Sportivo per l’attività giovanile.
2. Il Giudice Sportivo è competente per il campionato e le competizioni nazionali e giudica sulla:
a) regolarità di svolgimento delle gare;
b) posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara;
c) omologa i risultati delle gare.
Articolo 44
Commissione Disciplinare (CD)
1. La Commissione Disciplinare è composta da tre (3) membri: un (1) Presidente e due (2) componenti.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza ed il verdetto emesso deve essere sempre motivato.
3. La Commissione Disciplinare:
a) è giudice di primo (1°) grado nei procedimenti instaurati su deferimento della Procura Federale;
b) è giudice di secondo (2°) grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo;
c) giudica il comportamento dei soggetti appartenenti al Settore Arbitrale ed in ordine a provvedimenti sanzionatori assunti nei confronti degli iscritti nel Settore Arbitrale, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento del Settore Arbitrale.
Articolo 45
Commissione d’Appello Federale (CAF)
1. La Commissione d’Appello Federale è composta da cinque (5) membri: un (1) Presidente e quattro (4) componenti.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza ed il verdetto emesso deve essere sempre motivato.
3. La Commissione d’Appello Federale:
a) è giudice di secondo (2°) grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione Disciplinare;
b) giudica in ordine ai procedimenti per revocazione e revisione;
c) interpreta, su richiesta del Presidente Federale, il quale può essere incaricato dal Consiglio Federale, le norme statutarie e le altre norme federali;
d) giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali ed alle incompatibilità dei dirigenti federali;
e) esercita tutte le competenze previste dalle norme federali e demandate dal Consiglio Federale.
Articolo 46
Provvedimenti di clemenza
1. I provvedimenti di clemenza applicabili dagli Organi federali competenti nei confronti dei Membri della FSGC sono i seguenti:
a) indulto;
b) amnistia;
c) grazia.
2. L’indulto è di competenza del Consiglio Federale ed estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare -o la può commutare in altra specie – ma non estingue gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. Può essere adottato nel termine massimo di cinque (5) anni dal momento in cui è stata commessa la violazione che ha determinato l’applicazione di un provvedimento o di una sanzione.
3. L’amnistia è di competenza del Consiglio Federale ed estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l’esecuzione della stessa e degli effetti accessori. Può essere adottata nel termine massimo di cinque (5) anni dal momento in cui è stata commessa la violazione che ha determinato l’applicazione di un provvedimento o di una sanzione.
4. La grazia può essere richiesta dall’interessato e concessa dal Presidente Federale, per gli stessi principi ed effetti dell’indulto, solamente se risulta scontata la metà della sanzione e nel termine massimo di dieci anni (10) e, nei casi di radiazione, non prima che siano trascorsi quattro (4) anni dall’adozione della sanzione definitiva.
5. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e per conoscenza alla FIFA, alla UEFA ed al CONS.
TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 47
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le entrate e le uscite della FSGC devono essere gestite in modo che si bilancino nel corso dell’esercizio finanziario.
3. Tutte le poste di bilancio devono essere riportate in un unico documento recante il bilancio della FSGC, secondo le disposizioni previste dal Regolamento Amministrativo della stessa, del CONS, della FIFA e della UEFA.
4. Il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione annuale sono redatte dal Consiglio Federale che, previo controllo da parte del Sindaco Unico, li sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea Federale entro le date stabilite annualmente dai Regolamenti del CONS e saranno a quest’ultimo inviati.
5. Il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione annuale devono essere redatti secondo i principi della trasparenza, attinenza e credibilità e secondo la legislazione statale sammarinese vigente in materia.
Articolo 48
Entrate della FSGC
1. Le entrate della FSGC sono:
a) sovvenzioni del CONS e contributi Statali;
b) sovvenzioni e contributi provenienti da Enti;
c) sovvenzioni e contributi provenienti da privati;
d) sovvenzioni e contributi provenienti dalla FIFA, dalla UEFA e da altre Organizzazioni Sportive Internazionali;
e) quote annuali di tesseramento ed affiliazione;
f) tasse federali;
g) sottoscrizioni, contributi di varia natura, accordi pubblicitari, sponsorizzazioni e qualunque altra entrata derivante dallo svolgimento di competizioni nazionali ed internazionali e dalle altre attività previste dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
h) proventi derivanti dall’organizzazione, gestione e svolgimento dell’attività sportiva federale e dalla partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;
i) proventi derivanti dal possesso di diritti di marketing;
j) proventi per sanzioni deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva;
k) contributi vari.
2. L’importo delle quote annuali di tesseramento ed affiliazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
Articolo 49
Uscite della FSGC
Le uscite della FSGC sono:
a) quelle previste per lo svolgimento di tutta l’attività federale come indicato nel bilancio preventivo ed in quello consuntivo;
b) quelle approvate dall’Assemblea Federale;
c) quelle stabilite dal Consiglio Federale nell’ambito della propria competenza.
Articolo 50
Patrimonio della FSGC
1. Il patrimonio della FSGC è costituito da:
a) interessi dei beni patrimoniali liquidi;
b) beni d’uso, attrezzature, beni mobili ed immobili;
c) donazioni, lasciti ed altre liberalità comunque acquisite previa accettazione da parte del Consiglio Federale.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili ed immobili deve risultare da un libro inventario aggiornato alla fine di ogni esercizio finanziario a cura del Tesoriere della FSGC.
TITOLO V
COMPETIZIONI E GARE
Articolo 51
Competizioni nazionali
1. La FSGC organizza e coordina, sul proprio territorio, le seguenti competizioni:
a) Campionato Sammarinese;
b) Coppa Titano;
c) Supercoppa Sammarinese;
d) Campionato Sammarinese di Futsal;
e) San Marino Futsal Cup;
f) Supercoppa Futsal;
g) Campionati Sammarinesi giovanili.
2. La FSGC ha la facoltà di organizzare competizioni sperimentali.
Articolo 52
Competizioni e gare internazionali
1. La FSGC riconosce la FIFA e la UEFA quali uniche autorità competenti ad autorizzare incontri e/o competizioni internazionali tra squadre nazionali e/o tra Clubs di Paesi diversi.
2. Nessuna gara e/o competizione internazionale può aver luogo senza la preventiva autorizzazione da parte della FIFA e della UEFA.
3. La FSGC accetta e si attiene al calendario internazionale delle gare dettato dalla FIFA e dalla UEFA.
4. Le modalità tecnico – organizzative per la partecipazione alle competizioni internazionali delle Rappresentative Nazionali della FSGC e dei Clubs è demandata ad apposito Regolamento Federale.
5. La FSGC, i suoi Membri, i dirigenti, i giocatori tesserati e gli agenti sportivi, ove previsti, non devono partecipare a gare od avere contatti con Clubs e soggetti che non appartengono alla FIFA o con Membri affiliati provvisoriamente ad una Confederazione senza il consenso della FIFA.
Articolo 53
Diritti ed autorizzazioni
1. La FSGC ed i suoi Membri sono i titolari di tutti i diritti derivanti dalle competizioni e dagli eventi di propria competenza, senza alcuna restrizione di contenuto, tempo, luogo ed aspetti tecnici e legali. Questi diritti includono, tra gli altri, diritti economici, diritti relativi a registrazioni audiovisive e/o radio, diritti di riproduzione e/o trasmissione, diritti media, marketing e pubblicità e diritti immateriali – ivi compresi eventuali segni distintivi.
2. Il Consiglio Federale, d’intesa con i Membri interessati, elabora specifici regolamenti al fine di disciplinare i diritti di cui al comma precedente.
3. La richiesta per l’organizzazione di qualsiasi gara, manifestazione e/o torneo da parte dei Clubs affiliati dovrà essere valutata ed autorizzata dal Consiglio Federale.
4. I Clubs affiliati alla FSGC non possono partecipare a competizioni che si svolgano sul territorio di un’altra Federazione Sportiva Nazionale senza l’autorizzazione preventiva della FSGC, della Federazione Sportiva Nazionale interessata, della UEFA e della FIFA.
TITOLO VI
TUTELA MEDICO – SPORTIVA
Articolo 54
Tutela sanitaria
1. La FSGC adotta quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali in materia di tutela sanitaria al fine di garantire la salute dei propri calciatori.
2. La FSGC detta norme per stabilire le modalità e le procedure in relazione alle visite di controllo ed alle certificazioni di idoneità per l’attività agonistica nonché in relazione ai servizi ed alle attrezzature sanitarie predisposte negli impianti sportivi durante gli allenamenti e le competizioni, nel pieno rispetto delle normative dettate in materia dal CONS, dalla FIFA e dalla UEFA.
Articolo 55
Prevenzione al Doping
1. In materia di lotta al doping e repressione dell’uso di sostanze dopanti e di metodi che alterino le naturali prestazioni psico-fisiche dei calciatori, la FSGC si obbliga a rispettare quanto previsto dalle norme internazionali della WADA, dal Regolamento Antidoping FIFA che si applica nella sua interezza, nonché dalle norme nazionale della NADO di San Marino. In caso di discrepanza tra il regolamento nazionale di competenza degli Organi del CONS e il Regolamento Antidoping FIFA, le disposizioni stabilite nel Regolamento Antidoping FIFA prevalgono.
2. Le modalità e le procedure da adottare in relazione alla formazione di dirigenti, medici, allenatori, fisioterapisti, collaboratori e calciatori per vigilare, prevenire e reprimere il fenomeno del doping ed in relazione alle esenzioni dei controlli antidoping sono stabilite nell’apposito Regolamento Antidoping FIFA.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 56
Contingenze impreviste e forza maggiore
Il Consiglio Federale ha il potere di decidere, secondo diritto e giustizia e tenendo presente la normativa dettata dalla FIFA e dalla UEFA, su tutti i casi di forza maggiore ed in merito a tutte le problematiche non previste espressamente dal presente Statuto.
Articolo 57
Scioglimento
1. Lo scioglimento della FSGC può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Federale convocata ad hoc in via straordinaria, con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto di voto e con votazione a maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei presenti.
2. In caso di scioglimento della FSGC, gli eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti al CONS, fatte salve le altre disposizioni previste in materia dalle leggi e dalla normativa statale in vigore.
Articolo 58
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Federale tenutasi in San Marino (RSM), Strada di Montecchio n. 17, in data 07 agosto 2019 ed entrerà in vigore il 12 agosto 2019, ossia il quinto (5°) giorno successivo all’approvazione.
2. Le modifiche agli articoli 24(5), 32(3), 41(1) e 55 del presente Statuto sono state approvate dall’Assemblea Federale tenutasi in San Marino (RSM), Via Rancaglia, in data 26 febbraio 2021 ed entreranno in vigore con effetto immediato ai sensi dell’articolo 21 comma 4.
3. Il presente Statuto dovrà essere inviato alla FIFA, alla UEFA ed al CONS per le valutazioni e/o approvazioni di competenza, come previsto dalla relativa normativa.
Art. 59
Norme transitorie
1. Dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Federale adotterà i Regolamenti previsti dallo stesso e provvederà a conformare quelli esistenti. Fino all’adozione ed all’adeguamento dei suddetti Regolamenti restano applicabili le norme vigenti. Il Consiglio Federale, con proprie deliberazioni, provvederà a dirimere i casi dubbi.
2. Il disposto di cui al comma 4 dell’art. 15, relativo alla sostituzione dei Delegati sarà applicabile dal quadriennio olimpico successivo all’entrata in vigore del presente Statuto.