REGOLAMENTO ELETTORALE

 

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento Elettorale disciplina l’elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Sindaco Unico della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.
2. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio è tenuta al rinnovo delle cariche federali di norma quadriennali, prevedendo la convocazione dell’Assemblea elettiva nell’arco di tempo compreso dalla data di chiusura dei Giochi Olimpici estivi ed il termine fissato per Legge, ovvero entro il 31 Gennaio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi.

 

Articolo 2 – Disposizioni Generali.

1. L’Assemblea elettiva si ritiene validamente costituita in prima (1^) convocazione con la presenza della metà più uno (50%+1) dei componenti aventi diritto ed in seconda (2^) convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti aventi diritto di voto . Se non è raggiunto il quorum, una seconda (2^) Assemblea Federale deve essere convocata entro ventiquattro (24) ore con lo stesso Ordine del Giorno.
2. L’elettorato attivo e quello passivo si esercitano con il compimento del diciottesimo (18°) anno di età alla data di svolgimento dell’Assemblea elettiva e per esercitarlo è necessario essere in possesso dei requisiti e non incorrere nelle incompatibilità previste dallo Statuto della FSGC. Le incompatibilità decorrono dalla data dell’elezione.

 

Articolo 3 – Candidature.

1. Entro trenta (30) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva le Associazioni Sportive/Clubs, l’Associazione Sammarinese Arbitri (ASA), l’Associazione Sammarinese Calciatori (ASC) e l’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio (ASAC) possono indicare un (1) nominativo per la candidatura alla carica di Presidente Federale ed un (1) nominativo per la candidatura alla carica di membro del Consiglio Federale.
2. I candidati devono essere esclusivamente scelti tra i componenti dell’Assemblea Federale del nuovo ciclo olimpico ed inoltre possono essere i soli candidati oggetto di votazione.
3. Il Presidente Federale ed i Consiglieri Federali uscenti sono di diritto iscritti fra i nuovi candidati.
4. Le candidature devono essere indicate sulla modulistica appositamente predisposta dalla Segreteria della FSGC e consegnate in busta chiusa alla Segreteria stessa.

 

Articolo 4 – Apertura delle buste ed ufficializzazione dei candidati.

1. Pervenute le candidature di cui all’articolo che precede, la Segreteria della FSGC convoca una riunione nella quale il Segretario Generale procederà all’apertura delle buste elettorali.
2. Alla riunione saranno chiamati a partecipare i legali rappresentanti delle Associazioni Sportive/Clubs, dell’Associazione Sammarinese Arbitri (ASA), dell’Associazione Sammarinese Calciatori (ASC) e dell’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio (ASAC).
3. Entro tre (3) giorni lavorativi, sarà convocata una seconda (2^) riunione per procedere alla comunicazione dei candidati risultati idonei a seguito del controllo delle candidature pervenute.
4. Una volta ufficializzati i candidati, questi non potranno più essere sostituiti.

Articolo 5 – Assemblea elettiva.

1. L’Assemblea elettiva può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, come stabilito dallo Statuto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, ed ha la funzione di eleggere il Presidente Federale, i Consiglieri Federali ed il Sindaco Unico.
2. La lettera di convocazione dell’Assemblea elettiva dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto di voto, ed alla Segreteria del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, mediante lettera raccompandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la corretta ricezione della comunicazione, con almeno otto (8) giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa, unitamente alla lista degli iscritti con diritto di voto all’elettorato attivo e passivo.
3. L’Assemblea elettiva per le cariche di Presidente Federale e di membro del Consiglio Federale è presieduta da un Delegato del CONS.
4. Le elezioni si svolgono tramite l’utilizzo di schede elettorali a scrutinio segreto. Il Delegato del CONS si occupa della distribuzione e del conteggio delle schede.
5. Prima di procedere al conteggio, il Delegato del CONS comunica il numero di schede distribuite. Se il numero di schede restituite è uguale o inferiore a quello delle schede distribuite, l’elezione viene dichiarata valida. Se il numero di schede restituite supera quello delle schede distribuite, la votazione viene dichiarata nulla e si procede immediatamente ad un’altra votazione.
6. Il Delegato del CONS comunica il risultato di ciascuno scrutinio.
7. Il Delegato del CONS, inserisce le schede che sono state raccolte e conteggiate all’interno di apposite buste e le sigla immediatamente. La Segreteria della FSGC è tenuta a custodire queste buste fino a cento (100) giorni dalla conclusione dell’Assemblea.

Articolo 6 – Elezione del Presidente.

1. Risulta eletto alla prima (1^) votazione chi raggiunge i due terzi (2/3) dei voti validi dei componenti presenti aventi diritto di voto dell’Assemblea elettiva. Qualora non si abbia l’esito sopra previsto, dalla seconda (2^) votazione in poi risulta eletto chi raggiunge il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei voti validi tra i due (2) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla prima (1^) votazione.
2. Nel caso in cui, a seguito della prima (1^) votazione di cui al primo comma, i candidati più votati abbiano raggiunto lo stesso numero di voti gli stessi andranno al ballottaggio fino a determinare i due (2) canditati che accedono alla seconda (2^) votazione di cui al primo comma. Se durante questo ballottaggio un (1) candidato raggiungerà i due terzi (2/3) dei voti validi risulterà eletto Presidente Federale.
3. Nel caso in cui, a seguito della prima (1^) votazione di cui al primo comma, un (1) solo candidato abbia raggiunto il maggior numero di voti e due (2) o più candidati più votati abbiano raggiunto lo stesso numero di voti, questi ultimi andranno al ballottaggio fino a determinare il candidato che accederà alla seconda (2^) votazione prevista al primo comma, insieme al candidato che a seguito della prima (1^) votazione ha raggiunto il maggior numero di voti.
4. Nel caso in cui vi sia un unico candidato, l’Assemblea elettiva potrà procedere alla votazione mediante voto palese, ovvero per acclamazione.

 

Articolo 7 – Elezione dei Consiglieri Federali.

1. Risultano eletti alla prima (1^) votazione gli otto (8) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con una maggiore anzianità continuativa di appartenenza, prioritariamente al Consiglio Federale e secondariamente all’Assemblea Federale, salvo rinuncia di uno o più componenti.

 

Articolo 8 – Elezione del Sindaco Unico.

1. Le candidature per l’elezione del Sindaco Unico sono presentate dal Consiglio Federale sentito il parere del Comitato Federale.
2. Risulta eletto alla prima (1^) votazione chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con la maggior anzianità di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza – Registro dei Revisori Contabili o Ordine dei Commercialisti o degli Avvocati e/o dei Notai della Repubblica di San Marino.
5 4. In caso di parità di anzianità, si aprirà il ballottaggio fino a quando non ci sarà una maggioranza a favore di uno dei candidati.

 

Articolo 9 – Disposizioni Finali.

1. E’ fissato nel termine massimo di dieci (10) giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea elettiva e comunque entro l’11 Febbraio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la facoltà a qualsiasi iscritto – avente diritto di voto – di presentare eventuale ricorso contro l’esito delle elezioni federali, inviando apposita raccomandata al Tribunale Sportivo del CONS secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva del CONS.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto della FSGC.

 

Articolo 10 – Entrata in vigore.
Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Federale tenutosi in data 01.02.2021 ed entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito ufficiale della F.S.G.C.