Safeguarding

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FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REGOLAMENTO DI SAFEGUARDING

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (di seguito, breviter, “FSGC”), in linea con le disposizioni emanate in materia dal CONS, dalla UEFA e dalla FIFA, adotta il presente Regolamento, al fine di favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, intendendo a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilita, età o di orientamento sessuale agli appartenenti del movimento sportivo sammarinese.

2. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le Società affiliate, a tutti i tesserati, ai collaboratori ed a tutti i soggetti che vengono impiegati a qualsiasi titolo ed in qualsiasi ruolo nelle attività sportive e nelle attività federali e/o connesse all’attività federale stessa.

2. Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo articolo 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate - di persona, tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.

Art. 3 (Diritti dei tesserati)

1. Tutti i tesserati della FSGC hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

2. Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.

Art. 4 (Comportamenti lesivi e rilevanti)

1. Costituiscono comportamenti lesivi e rilevanti ai sensi del presente Regolamento:

  • a) l’abuso psicologico;
  • b) l’abuso fisico;
  • c) la molestia sessuale;
  • d) l’abuso sessuale;
  • e) il bullismo e il cyber bullismo;
  • f) i comportamenti discriminatori;
  • g) l'abuso dei mezzi di correzione;
  • h) l'omissione negligente di assistenza, abusi agiti "tra pari";
  • i) la negligenza.

2. Ai fini del comma precedente, si intendono:

  • a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 3, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

  • b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

  • c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

  • d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 3, a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;

  • e) per “bullismo, cyber bullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti ed atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 3, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

  • f) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale;,

  • g) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere gli è stato conferito dall'organismo sportivo competente;

  • h) per “omissione negligente di assistenza, abusi agiti "tra pari"”, il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi sportivo, anche in ragione dei doveri che derivino dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire;

  • i) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1

Art. 5 (Codice di condotta)

1. Tutti i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del presente Regolamento sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti al seguente codice di condotta:

  • a) DOVERI ED OBBLIGHI DI TUTTI I TESSERATI. Tutti i tesserati hanno i seguenti doveri ed obblighi:

    • 1) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

    • 2) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo ed evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;

    • 3) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare ed a mantenere un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;

    • 4) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

    • 5) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

    • 6) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

    • 7) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

    • 8) rimuovere gli ostacoli che impediscono l’espressione delle potenzialità degli atleti - indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva - o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro ed inclusivo;

    • 9) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

    • 10) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

    • 11) segnalare senza indugio al CSFP della società di cui al successivo articolo 10 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

  • b) DOVERI ED OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI. Tutti i dirigenti sportivi ed i tecnici hanno i seguenti doveri ed obblighi:

    • 1) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

    • 2) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

    • 3) contribuire alla formazione ed alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori, programmando allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

    • 4) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

    • 5) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto ed alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

    • 6) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

    • 7) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la potestà genitoriale sul minore;

    • 8) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la potestà genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;

    • 9) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

    • 10) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

    • 11) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al successivo articolo 10;

    • 12) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

    • 13) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

    • 14) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

    • 15) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

    • 16) conoscere, informarsi ed aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

    • 17) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

    • 18) segnalare senza indugio al CSFP della società di cui al successivo articolo 10 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

  • c) DOVERI ED OBBLIGHI DI CALCIATORI E CALCIATRICI. Tutti i calciatori e le calciatrici hanno i seguenti doveri ed obblighi:

    • 1) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

    • 2) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi ed ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

    • 3) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

    • 4) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

    • 5) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

    • 6) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

    • 7) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

    • 8) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

    • 9) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

    • 10) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al successivo articolo 10;

    • 11) segnalare senza indugio al CSFP della società di cui al successivo articolo 10 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

2. Le Società devono adottare il presente codice di condotta, il quale dovrà essere affisso, entro 10 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in una apposita bacheca presso la sede della Società e presso i campi di allenamento utilizzati, nonché pubblicato sul sito internet, se esistente, in quanto vincolante per tutti i tesserati.

3. Nei contratti stipulati con i collaboratori e negli accordi economici stipulati con i calciatori e tecnici dovrà essere inserita una clausola di rinvio integrale e di richiamo letterale al presente codice di condotta, ai fini della sua vincolatività, quale parte essenziale delle obbligazioni negoziali previste.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel codice di condotta sarà passibile delle sanzioni di cui agli accordi quadro di categoria, ove esistenti, nonché quelle contenute nei singoli contratti ed accordi economici, fatta salva in ogni caso la competenza degli Organi della Giustizia Sportiva per le condotte di rilevanza disciplinare.

Art. 6 (Conoscenza ed osservanza del Regolamento)

1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, nello svolgimento dell’attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.

2. Il presente Regolamento è pubblicato nell’apposita sezione del sito internet della FSGC.

3. La FSGC garantisce la massima diffusione del presente Regolamento.

4. La FSGC provvederà all’affissione del presente codice di condotta presso tutti i campi dalla stessa gestiti ed utilizzati dalle Società.

TITOLO II COMMISSIONE FEDERALE SAF E GUARDING E CHILD SAFEGUARDING FOCAL POINT

Art. 7 (Composizione e nomina della Commissione federale Safeguarding)

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al presente Regolamento, è istituito presso la FSGC un organismo responsabile delle politiche safeguarding denominato Commissione federale Safeguarding.

2. La Commissione è composta da 7 membri, compreso il Child Safeguarding Focal Point (di seguito, breviter, CSFP) di cui al successivo articolo 9 che ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, che restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere rinominati. La loro nomina non può essere revocata e/o sostituita, se non per giusta causa. La nomina e/o la modifica della Commissione Safeguarding è pubblicata sul sito della FSGC nonché comunicata alle società.

3. Possono essere nominati componenti della Commissione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4, dello Statuto federale, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed all’articolo 22 del Regolamento Organico, nonché di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in ambito sociale, psicologico o sportivo.

4. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, per l’approvazione, il proprio regolamento di funzionamento.

5. La FSGC garantisce il supporto alle attività della Commissione per il tramite della struttura federale all’uopo individuata.

Art. 8 (Funzioni della Commissione federale Safeguarding)

1. La Commissione è responsabile delle politiche di Safeguarding della FSGC ed è competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, ferma restando la competenza degli Organi della giustizia sportiva di cui al Regolamento Disciplina.

2. La Commissione, in particolare:

  • a) vigila sull’adozione del codice di condotta di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, nonché sull’avvenuta nomina, da parte delle Società, del Responsabile di cui al successivo articolo 10;
  • b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;
  • c) elabora procedure di selezione degli operatori sportivi che, una volta ratificate dal Consiglio federale, le Società saranno obbligate ad adottare;
  • d) riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di funzionamento della Commissione stessa, le segnalazioni relative alle condotte per comportamenti lesivi e rilevanti di cui al precedente articolo 4 e/o alla mancata osservanza del codice di condotta di cui all’articolo 5 del presente Regolamento e valuta, a seguito dell’esame delle stesse, se vi siano i presupposti per trasmettere la segnalazione alla Procura Federale per le indagini di competenza o se non dare seguito per mancanza assoluta dei presupposti di procedibilità;
  • e) fornisce ogni informazione ed ogni documento eventualmente richiesti dal Comitato Safeguarding del CONS.

3. La Commissione esercita le proprie funzioni d’ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi.

4. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, la Commissione è tenuta ad informare senza indugio la Procura federale ed ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura federale.

Art. 9 (Child Safeguarding Focal Point federale)

1. La FSGC nomina un Responsabile delle politiche Safeguarding, denominato Child Safeguarding Focal Point (di seguito, breviter, CSFP federale).

2. Il nominativo del CSFP ed i suoi contatti sono presenti nella pagina del sito web della FSGC dedicata al Safeguarding e dovrà essere comunicato al Comitato Safeguarding del CONS.

3. Può essere nominato Child Safeguarding Focal Point federale un soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, dello Statuto federale, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo, e dall’articolo 22 del Regolamento Organico e debitamente formato sui temi della tutela e protezione dei minori, tenendo conto delle abilità, delle competenze acquisite nel settore giovanile, delle esperienze maturate e della personale attitudine.

4. Il CSFP federale è il punto di raccordo operativo tra la Commissione, della quale assume il ruolo di Presidente, e le Società affiliate ed opera a stretto contatto con queste ultime e con eventuali soggetti terzi coinvolti (agenzie, associazioni, enti…).

Art. 10 (Child Safeguarding Focal Point della società)

1. Le Società sono obbligate a nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, denominato Child Safeguarding Focal Point (di seguito, breviter, CSFP).

2. La nomina di cui al comma precedente è senza indugio comunicata alla FSGC con un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di appartenenza e pubblicata sul sito internet della Società, se esistente, ed affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.

3. Il CSFP della società è tenuto a:

  • garantire l’attuazione del presente Regolamento, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell’integrità fisica e morale degli atleti;
  • rendere noto a tutti i tesserati il codice di condotta di cui al precedente articolo 5, ed ogni successivo aggiornamento, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sul sito internet della Società, se esistente;
  • verificare che il codice di condotta venga accettato al momento della sottoscrizione degli accordi economici e dei contratti di collaborazione;
  • informare le famiglie dei tesserati circa i contenuti del presente Regolamento mettendole nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione del codice di condotta o di abuso.

4. Il CSFP della società è il punto di riferimento per i tesserati della propria società di appartenenza per qualsiasi esigenza correlata alla prevenzione di ogni forma di abuso e/o discriminazione prevista dal presente Regolamento, nonché per ogni segnalazione di abuso e/o discriminazione, che lo stesso provvederà ad inoltrare alla Commissione federale Safeguarding. Rappresenta, altresì, il punto di contatto con il CSFP della FSGC.

5. Può essere nominato CSFP della società un tesserato in possesso:

  • a) dei requisiti previsti dall’articolo 4, dello Statuto federale, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo e dall’articolo 22 del Regolamento Organico;
  • b) del certificato rilasciato dalla UEFA a seguito di apposito corso di formazione.

6. Il CSFP deve essere inserito nell’organigramma della società.

TITOLO III SEGNALAZIONI

Art. 11 (Dovere di segnalazione)

1. I tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare di cui al precedente articolo 4, sono tenuti a darne immediata comunicazione al CSFP della propria società di appartenenza e/o alla Commissione Federale Safeguarding.

2. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo ed all’individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 (Tutela del segnalante e modalità di segnalazione)

1. La Commissione garantisce sempre la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti.

2. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia e/o diffamazione e/o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

3. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, è istituita la segnalazione mediante il servizio di “Whistleblowing” sul sito internet istituzionale della FSGC (https://www.fsgc.sm/it/safeguarding).

TITOLO IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

Art. 13 (Sanzioni)

1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituisce illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Regolamento Disciplina della FSGC, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato e/o di segnalazione ai sensi di Legge anche ai fini del Regolamento Disciplina.

TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 14 (Sensibilizzazione e formazione)

1. Tutti i dirigenti, tecnici, atleti, collaboratori e membri degli staff federali e delle società sono tenuti a partecipare ai percorsi formativi organizzati dalla FSGC.

2. La FSGC realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori a sostegno di comunità, famiglie, bambini e ragazzi che devono essere informati circa i contenuti del presente Regolamento e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso.

3. Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nel Regolamento e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva ed il giuoco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.

4. A seconda del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte nell’ambito delle attività della FSGC e delle società, potranno essere forniti materiali e contenuti formativi ad hoc.

5. La FSGC provvederà al continuo aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti.

Art. 15 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale in data 15 maggio 2026, entra in vigore dal 18 maggio 2026, data di pubblicazione sul sito ufficiale della FSGC e verrà aggiornato ogni qual volta necessario, al fine di recepire le eventuali modifiche ed integrazioni della normativa in materia, nonché le eventuali disposizioni emanate dal CONS, dalla UEFA e dalla FIFA.